Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12364 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza denunciato dal:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
tra la
CORTE D’APPELLO DI PALERMO
e il
GIP DI AGRIGENTO nel procedimento penale a carico di COGNOME NOME;
visti i provvedimenti dei giudici in conflitto;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per la competenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo;
RITENUTO IN FATTO
In data 6 luglio 2023 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo presentava, ai sensi dell’art. 30, comma 2, cod. proc. pen., denuncia di conflitto di competenza tra la suddetta Corte e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, conflitto vertente sulla individuazione del giudice funzionalmente competente a decidere in merito alle istanze presentate dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nominata amministratore giudiziario sia dal giudice penale sia dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE prevenzione, in relazione a beni sequestrati e confiscati (definitivamente in sede penale) a NOME COGNOME, condannato per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta con sentenza emessa, ai sensi dell’art. 599-bis, dalla Corte distrettuale palermitana, in data 5 maggio 2021 (irrevocabile il 20 settembre 2021).
Per un migliore inquadramento RAGIONE_SOCIALE vicenda è utile ricordare la cronologia degli eventi riportata nell’ordinanza, definita “interlocutoria”, resa dal G.i.p. di Agrigento in data 16 giugno 2023, in cui si dà atto:
che il Tribunale di prevenzione di Agrigento, con decreto del 18 luglio 2022, aveva dichiarato che la confisca delle quote societarie di pertinenza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché degli immobili ad essa società intestati, era stata definitivamente eseguita in sede penale, essendo divenuta irrevocabile la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo già in data 20 settembre 2021, mentre la confisca di prevenzione non era ancora divenuta definitiva alla data del 28 gennaio 2022 (il Tribunale di prevenzione, nel citato provvedimento, non dava alcuna indicazione circa la gestione dei beni confiscati);
che l’RAGIONE_SOCIALE dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d’ora in avanti, RAGIONE_SOCIALE), non ritenendosi più riguardata dalla gestione dei beni, aveva annullato la nomina quale coadiutore RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
che la Corte di appello di Palermo, giudice del procedimento penale di cognizione, sulla richiesta di chiarire, inoltrata dalla AVV_NOTAIO.NOME COGNOME il 26 maggio 2023, se il Tribunale di prevenzione avesse inteso o meno assegnare prevalenza alla confisca penale definitiva, aveva provveduto, in calce alla richiesta medesima, con atto dell’8 giugno 2023, recante la seguente dicitura: “Visti gli atti, stante la definitività RAGIONE_SOCIALE prevalente confisca penale dei beni e la competenza per il rendiconto e le questioni gestorie dei beni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“;
che l’RAGIONE_SOCIALE, con nota del 31 maggio 2023 inviata al Tribunale di Agrigento – Misure di Prevenzione (e, per conoscenza, al G.I.P. di Agrigento, alla Corte di appello di Palermo e ad altri), aveva segnalato, tra l’altro, in base all’art. 110 comma 2, lett. e), d.lgs. n. 159 del 2011, di non avere competenza nella
gestione dei beni attinti dalla confisca penale, in quanto la misura ablatoria era stata disposta in relazione ad ipotesi di reato (bancarotta) non rientrante tra i “delitti di cui agli artt. 51, comma 3-bis, e 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto n. 356 e successive modificazioni”;
che l’RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa con riferimento ai beni immobili, aveva fatto pervenire una nota con la quale rappresentava di non avere competenza, sostenendo che dovesse ritenersi sempre e comunque prevalente la confisca di prevenzione su quella penale;
che l’Amministratore giudiziario AVV_NOTAIO.ssa COGNOME (lo stesso – come detto – in sede penale e di prevenzione) aveva inviato plurime note a tutti gli Enti e alle Autorità giudiziarie d’interesse, dando atto delle oggettive difficoltà in cui trovava ad operare, atteso che aveva ancora la materiale disponibilità di immobili, quote societarie e conti correnti senza avere più titolo per amministrarli e senza che alcuna Autorità giudiziaria o la stessa RAGIONE_SOCIALE le avesse indicato a chi dovesse consegnarli; veniva, peraltro, segnalata l’urgenza, dal momento che alcuni immobili minacciavano imminente rovina e costituivano un pericolo per la pubblica incolumità.
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva che, dai provvedimenti in conflitto, emergono le seguenti contrapposte tesi.
3.1. Ad avviso del G.i.p. di Agrigento, i beni oggetto di confisca penale divenuta definitiva non potrebbero che formalmente transitare nella sfera di gestione dello Stato e degli enti pubblici competenti, che dovrebbero, conseguentemente, amministrarli in accordo con le ordinarie modalità di RAGIONE_SOCIALE dei beni pubblici, eventualmente per il tramite delle agenzie a ciò istituzionalmente preposte (con riguardo agli immobili, l’RAGIONE_SOCIALE).
A voler ritenere che non fosse stata ancora formalmente chiusa l’RAGIONE_SOCIALE giudiziaria, instaurata ab origine nel processo penale, avrebbe dovuto indicarsi come Autorità giudiziaria competente la Corte di appello di Palermo, “nella qualità di ultimo giudice che ha curato l’RAGIONE_SOCIALE dei beni per il tramite dell’amministratore giudiziario nominato”.
Argomenta, per escludere ogni competenza in capo all’RAGIONE_SOCIALE, richiamando gli artt. 30 e 110 d.lgs. n. 159/2011.
Per escludere la sua competenza a provvedere, cita la seguente massima: «In tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione ad un reato non rientrante tra quelli previsti dall’art. 12-sexies del dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a decidere
sulle istanze relative a custodia, gestione ed RAGIONE_SOCIALE dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede, e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 279 e 590 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 50975 del 29/10/2019, Rv. 277828).
3.2. La Corte di appello di Palermo, dal canto suo, esclude la sua competenza quale giudice dell’esecuzione, osservando che le questioni afferenti al rendiconto di gestione giudiziale ed all’RAGIONE_SOCIALE dei beni confiscati non rientrano neanche tra le altre competenze disciplinate dall’art. 676 cod. proc. pen.
Nega la Corte di merito l’applicabilità, nella specie, del comma 1-quater dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., laddove estende l’applicazione delle disposizioni in materia di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei beni sequestrati e confiscati, nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal Codice Antimafia, prevedendo, inoltre, espressamente, che in tali casi l’RAGIONE_SOCIALE “coadiuva l’autorità giudiziaria nell’RAGIONE_SOCIALE e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d’appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159″; rileva, inoltre, che quest’ultima disposizione opera espressamente nei casi, diversi da quello di specie, di sequestro e confisca in casi particolari di cui all’art. 240-bi cod. pen. o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché negli altri casi di sequestro e confisca di beni aAVV_NOTAIOati nei procedimenti relativi a delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; che, però, il comma 1-bis dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. stabilisce, in genere, che pe l’RAGIONE_SOCIALE di tutti i beni sottoposti a sequestro e confisca si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, Codice Antimafia e successive modificazion “nella parte in cui recano la disciplina RAGIONE_SOCIALE nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso”, nonché, per quel che più qui rileva, “RAGIONE_SOCIALE gestione dei beni”; e l’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 prevede, fra l’altro, che con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l’RAGIONE_SOCIALE dei beni è conferita all’RAGIONE_SOCIALE, che ne cura la gestione fino all’emissione del provvedimento di RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In sostanza, per la Corte di appello di Palermo (ordinanza del 10 luglio 2023), la competenza a provvedere in merito alle istanze dell’amministratore giudiziario spetterebbe all’RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per la competenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, il conflitto va dichiarato sussistente, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., che appare insuperabile senza l’intervento regolatore di questa Corte previsto dall’art. 32 successivo.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di competenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo.
È indubbio che i sequestri penali, nel giudizio di merito, sono stati disposti in data antecedente alla modifica dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. operata dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161.
Tuttavia, non si ritiene appropriato il richiamo, operato dal RAGIONE_SOCIALE di Agrigento, al principio enunciato da questa Corte, secondo cui «In tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione ad un reato non rientrante tra quelli previsti dall’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed RAGIONE_SOCIALE dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede, e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 279 e 590 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 50975 del 29/10/2019, Confl. comp. in proc. Esposito, Rv. 277828).
Si tratta, infatti, di principio applicabile per la fase RAGIONE_SOCIALE cognizione e non per quella RAGIONE_SOCIALE esecuzione, in cui pacificamente ci si trova nella vicenda in esame a seguito RAGIONE_SOCIALE irrevocabilità RAGIONE_SOCIALE sentenza penale emessa nei confronti di NOME COGNOME (v. i riferimenti in premessa).
Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la definitività del provvedimento ablatorio, con il conseguente trasferimento del bene confiscato al patrimonio dello Stato, determina, naturalmente, il venir meno RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice penale che ha curato la gestione dei beni (Sez. 1, n. 30422 del 13/10/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279736).
Le competenze gestionali dell’Autorità giudiziaria – penale o di prevenzione – si giustificano, infatti, se ed in quanto la «controversia» correlata alla potenzial abiezione patrimoniale sia ancora in atto, dovendosi in tal caso realizzare una forma sui generis di gestione dei beni «per conto di chi spetta» e sono espressamente regolamentate – in più disposizioni – dalla legge processuale in
rapporto alla finalità di garantire la conservazione dei beni e, in casi particolari, gestione dinamica in vista di un incremento RAGIONE_SOCIALE redditività dei medesimi.
La definitività del provvedimento di confisca determina, perciò, l’attribuzione di poteri gestori su detti beni in capo a soggetti pubblici divers dall’Autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione: si tratta, nella maggior parte dei casi, dell’RAGIONE_SOCIALE o dell’RAGIONE_SOCIALE, soggetti le cui competenze sono previste espressamente dalla legge con carattere tassativo.
Sul punto e per quel che qui rileva, va richiamato il principio enunciato da Sez. 3 n. 40394 del 4/6/2019, RAGIONE_SOCIALE in proc. Angotti, Rv. 277160, secondo cui «In tema di RAGIONE_SOCIALE dei beni confiscati, il rinvio contenuto nell’art. 104bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. cod. proc. pen., al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, va interpretato come riferito alle sole disposizioni del codice antimafia relative alla procedura e non anche a quelle sulla competenza dell’RAGIONE_SOCIALE dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che è regolata dall’art. 110, comma 2, del medesimo decreto e che è circoscritta ai beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all’art. 5 comma 3-bis, cod. proc. pen. e all’art. 240-bis cod. pen.», con esclusione, quindi, del delitto di bancarotta fraudolenta oggetto del giudizio di merito di cui si discute.
Ciò detto, deve osservarsi, quanto alla fase esecutiva d’interesse, che resta, comunque, ferma l’esistenza di disposizioni che prevedono l’attribuzione di poteri tipici al giudice RAGIONE_SOCIALE esecuzione (penale o di prevenzione che sia), giudice cui spetta – nei limiti di legge – la interpretazione del giudicato, o la tutela di posizi giuridiche soggettive in qualche modo ‘incise’ dalla intervenuta confisca (si veda ad es. la disciplina dettata dal d.lgs. n.159 del 2011 in tema di tutela dei terz creditori).
In questo spazio residuale attribuito al giudice dell’esecuzione penale non può che trovare la sua ragionevole soluzione anche la rilevante problematica gestoria sollevata dall’Amministratore giudiziario dei beni (prima) sequestrati e (poi) confiscati all’imputato, con ripetute note scritte tese a rappresentare l’urgenza RAGIONE_SOCIALE situazione afferente a beni ormai appartenenti allo Stato (alcuni dei quali minacciavano rovina ed erano pericolosi per la pubblica incolumità) e a individuare il suo interlocutore istituzionale, sostanzialmente eluse.
Quanto alla individuazione, nel caso di specie, del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., deve rilevarsi che la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha condannato il COGNOME è di riforma sostanziale RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado (sia con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche all’imputato che con riferimento alla estensione RAGIONE_SOCIALE confisca, su appello del P.M., agli immobili intestati alla RAGIONE_SOCIALE), sicché i giudice dell’esecuzione funzionalmente competente non può che identificarsi nella
Corte di appello di Palermo: ad essa, quindi, l’Amministratore giudiziario pot rivolgersi per eventuali provvedimenti che ancora si rendessero necessari materia di gestione dei beni confiscati e/o per la finale RAGIONE_SOCIALE degli alle Agenzie statali competenti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello d Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente