Competenza per Aggravante Mafiosa: La Cassazione Chiarisce, Conta la Contestazione Iniziale
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, affronta un tema cruciale della procedura penale: la determinazione della competenza per aggravante mafiosa. La decisione chiarisce un principio fondamentale: la competenza del giudice distrettuale si stabilisce al momento della contestazione del reato e non può essere messa in discussione da una successiva valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tale aggravante. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
Il Fatto: Un Conflitto di Competenza tra Tribunali
Il caso nasce da un conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Napoli nei confronti del GIP del Tribunale di Napoli Nord. La questione riguardava una richiesta di misura cautelare personale per un reato commesso in un comune rientrante nella giurisdizione del Tribunale di Napoli Nord.
Tuttavia, la Procura aveva iscritto il procedimento presso il Tribunale di Napoli, sede della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), contestando agli indagati la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall’art. 416-bis.1 del codice penale.
Il GIP di Napoli, dopo aver esaminato gli atti, ha ritenuto insussistente la gravità indiziaria relativa a tale aggravante. Di conseguenza, ha sostenuto di non avere più la competenza funzionale per decidere, ritenendo che il procedimento dovesse essere trattato dal GIP territorialmente competente, ovvero quello di Napoli Nord.
La Questione Giuridica sulla competenza per aggravante mafiosa
Il nodo centrale del conflitto era stabilire quale momento processuale determinasse in modo definitivo la competenza in presenza di reati aggravati dal metodo mafioso. Ci si chiedeva se la valutazione del giudice sulla fondatezza, a livello di indizi, dell’aggravante potesse spostare la competenza da un ufficio giudiziario a un altro.
In altre parole, la competenza si radica al momento della contestazione iniziale da parte dell’accusa o dipende dalla verifica giudiziale successiva sulla sua effettiva sussistenza? La risposta a questa domanda ha implicazioni significative sulla stabilità dei procedimenti e sulla prevedibilità delle regole processuali.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha risolto il conflitto riaffermando un principio consolidato in giurisprudenza. La regola generale è che la competenza del giudice si radica sulla base della prospettazione dell’accusa, ovvero sulla connotazione giuridica che il Pubblico Ministero dà al fatto al momento dell’iscrizione della notizia di reato.
La Corte ha specificato che l’applicabilità dell’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che attribuisce alla procura distrettuale la competenza per i delitti aggravati dal metodo mafioso, è determinata proprio dall’avvenuta iscrizione nel registro degli indagati del fatto ‘qualificato’ da tale circostanza. La valutazione successiva del GIP circa la ricorrenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza su questo specifico ‘segmento’ della contestazione non ha il potere di modificare la competenza già radicata.
In sostanza, la competenza del giudice distrettuale per le indagini preliminari sussiste quando l’aggravante mafiosa è inclusa nella notizia di reato, anche se in seguito, in sede di valutazione cautelare, viene ritenuta insussistente. Questo garantisce certezza e stabilità al procedimento, evitando che la competenza possa variare a seconda delle valutazioni di merito effettuate nelle fasi preliminari.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Decidendo sul conflitto, la Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del GIP del Tribunale di Napoli, disponendo la trasmissione degli atti a tale ufficio. Questa sentenza consolida un orientamento fondamentale per la gestione dei procedimenti di criminalità organizzata.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Certezza della Competenza: La competenza si determina ‘ab origine’ sulla base della contestazione della Procura, impedendo che i procedimenti vengano spostati tra uffici giudiziari a seguito di valutazioni provvisorie.
2. Stabilità Processuale: Si evita l’incertezza legata all’esito delle valutazioni cautelari, che sono per loro natura sommarie e non definitive.
3. Primato della Prospettazione Accusatoria: Viene valorizzato il ruolo del Pubblico Ministero nella qualificazione giuridica del fatto ai fini della determinazione delle regole processuali, tra cui quella sulla competenza.
In definitiva, la decisione assicura che la gestione dei reati di competenza distrettuale rimanga saldamente incardinata presso gli uffici specializzati, a prescindere dalle mutevoli valutazioni che possono intervenire nel corso delle indagini preliminari.
Cosa determina la competenza del giudice nei reati con l’aggravante mafiosa?
Secondo la sentenza, la competenza si determina sulla base della contestazione iniziale formulata dal Pubblico Ministero e iscritta nel registro delle notizie di reato, a prescindere dalla successiva valutazione del giudice sulla sussistenza dei gravi indizi per tale aggravante.
Se il GIP non ritiene sussistente l’aggravante mafiosa in fase cautelare, può dichiararsi incompetente?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione del GIP in sede cautelare sulla mancanza di gravi indizi per l’aggravante non influisce sulla competenza, che rimane radicata presso il giudice distrettuale originariamente individuato sulla base della contestazione.
Qual è il principio generale stabilito dalla Cassazione in questo caso?
Il principio è che la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale, per i reati indicati nell’art. 51 comma 3-bis c.p.p., sussiste quando la relativa circostanza aggravante è inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro, anche qualora venga poi ritenuta insussistente in sede di valutazione cautelare.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11203 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP PRESSO TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di:
GIP PRESSO TRIBUNALE NAPOLI NORD
con l’ordinanza del 16/10/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME L cotte … W . ) 0 PROCEDI -N1~ A-T-RA9=FA-Zfe-NE-6.GR4-1=PA I P« COGNOME <-0 44 X-r4-(M 2-e ../-t( c (P AlliPocc udito il difensore NOME.COGNOME./V . (QccultvoreT 'e COGNOME G3 COGNOME* calme.e. p lat -29 6 4 (e mAPoct ‘ w. ke5..«L x, 6.‹ ( ) ii&L’)J0) – e-0(
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 16 ottobre 2023, il GIP del Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza con il GIP del Tribunale di Napo Nord, in riferimento alla domanda di applicazione (ai :sensi dell’art cod.proc.pen.) di misura cautelare personale nei confronti di NOME COGNOME NOME (in relazione a quanto deciso dal GIP del Tribunale di Napo Nord con ordinanza del 6 ottobre 2023).
1.1 In particolare, il GJILD del Tribunale di Napoli si trova a valutare la doma cautelare, ai sensi dell’art.27 cod.proc.pen., in relazione ad un fatto avvenuto in Marano di Napoli il 16 luglio del 2023.
Il territorio di Marano di Napoli ricade nella competenza del Tribunale di Napo Nord
La ragione per cui è stato investito il GP Distrettuale risiede nel fatto iscrizione dei due indagati nel registro delle notizie di reato, cosi come la dom cautelare, risulta operata anche con riferimento alla circostanza aggravante di all’art. 416 bis1 cod.pen. .
1.2 In sede di valutazione, il GIP del Tribunale di Napoli ritiene assente la gr indiziaria in riferimento alla particolare aggravante prima indicata (ri dall’accusa al metodo mafioso impiegato per eseguire il delitto). Afferma, pertan che dai contenuti della decisione deriva la propria incompetenza funzionale.
Il conflitto denunziato sussiste e va risolto affermando la competenza del G del Tribunale Distrettuale di Napoli, per le ragioni che seguono.
Per regola generale la competenza del giudice si radica sulla prospettazione pertanto, sulla connotazione del fatto contestato.
Come questa Corte di legittimità ha in più occasioni affermato, è dunque avvenuta iscrizione nel registro degli indagati del fatto «qualificato» particolare circostanza aggravante a determinare la applicabilità della disposizi di legge di cui all’art. 51 comma 3bis cod.proc.pen. e non la valutazione in fatto circa la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza su tale ‘segmento’ contestazione: in materia di procedimenti per i delitti indicati dall’art. 51, terzo bis, cod. proc. peri., sussiste la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale quando la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D
152 del 1991, inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui al cod. proc. pen., sia poi stata ritenuta insussistente in sede di valutazione c (così Sez. I n. 27181 del 10.05.2013, rv 256370).
Va pertanto dichiarata la competenza del GIID del Tribunale cli Napoli, cui van trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le Indagi Preliminari del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in data 30gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente