Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24353 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24353 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOMECOGNOME nata a Battipaglia (SA) il 31/01/1958
COGNOME NOME nata a Battipaglia (SA) il 02/05/1966
COGNOME NOMECOGNOME nato a Battipaglia (SA) il 18/06/1961
COGNOME NOME nata a Battipaglia (SA) il 30/03/1956
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te p.t. NOME COGNOME nato a Salerno il 20/02/1987
COGNOME NOMECOGNOME nato a Nusco (AV)
COGNOME NOME nata a Nusco (AV) il 06/11/1964
COGNOME RoccoCOGNOME nato a Ispani (SA) il 05/01/1948
RAGIONE_SOCIALE in liq. coatta amm.va , in persona dei commissari liquidatori NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
avverso l’ordinanza del 03/02/2025 del Tribunale di Salerno;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto del 6 maggio 2002, il Tribunale di Salerno disponeva la confisca di prevenzione nei confronti di svariati beni riferibili ad NOME COGNOME e ad altri proposti, intestati agli stessi o a terzi.
All’esito di vari giudizi d’impugnazione, con decreto della Corte di appello di Napoli del 13 settembre 2021, divenuto definitivo il 3 novembre seguente, detta confisca è stata revocata.
Gli amministratori giudiziari hanno, quindi, depositato il rendiconto della gestione, a norma dell’art. 43, d.lgs. n. 159 del 2011, approvato dal giudice delegato del Tribunale di Salerno il 3 ottobre 2024.
Dovendosi dar sèguito alla restituzione agli interessati dei beni in precedenza confiscati, gli amministratori giudiziari, con nota di risposta a richiesta di chiarimenti del giudice delegato, hanno precisato: che la somma da restituire agli interessati ammontava a 1.116.656,03 euro, corrispondenti ai cc.dd. “frutti della gestione”, già al netto delle spese sostenute per la stessa; che dalle disponibilità liquide della procedura erano state prelevate le somme per la liquidazione dei compensi ad essi amministratori, per complessivi 639.711 euro; che le residue disponibilità liquide della procedura ammontavano a 491.700 euro; che, dunque, rispetto ai “frutti della gestione”, risultava un’incapienza di 624.956,23 euro.
Con ordinanza del 3 febbraio 2025, il Tribunale di Salerno ha autorizzato gli amministratori a restituire agli aventi diritto soltanto le somme liquide nella disponibilità della procedura, pari a 491.700 euro.
Impugnano per cassazione tale decisione, con atto del loro comune difensore e procuratore speciale, NOME NOME NOME ed NOME COGNOME qualificandosi come terzi interessati dalla confisca.
Con separato atto del medesimo difensore e procuratore speciale, propone ricorso, anch’essa quale terza interessata, la “RAGIONE_SOCIALE“.
Tali ricorsi possono essere illustrati congiuntamente, identico essendone il contenuto.
Essi lamentano la violazione degli artt. 42 e 43, d.lgs. n. 159 del 2011, a tenore dei quali le spese per i compensi degli amministratori sono sempre a carico dell’Erario e possono essere anticipate a mezzo prelievo sulle disponibilità della procedura, qualora sufficienti, soltanto per una semplificazione della gestione. In ogni caso, laddove la confisca sia revocata, dette spese sono poste a carico dello Stato.
Il provvedimento impugnato, COGNOME invece, deducendole dalla somma corrispondente ai “frutti della gestione”, le ha poste a carico dei privati aventi diritto alla restituzione di questi.
Ricorrono avverso tale ordinanza, con unico atto del loro comune difensore e procuratore speciale, anche NOME COGNOME NOME COGNOMEin qualità di erede del defunto NOME COGNOME) e NOME COGNOME
Con separato atto del medesimo difensore e procuratore speciale, propone ricorso la “RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME COGNOME
Anche in questo caso si tratta di ricorsi tra loro identici, distinguendosi soltanto per l’ammontare delle somme di cui si chiede la restituzione quali “frutti” della relativa gestione: anch’essi, dunque, possono essere oggetto di esposizione unitaria.
3.1. Il primo motivo di doglianza consiste nella violazione dell’art. 40, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere il Tribunale declinato la propria giurisdizione sulla richiesta di autorizzazione alla restituzione delle somme avanzatagli dagli amministratori, assumendo che eventuali questioni debbano essere fatte valere dinanzi al giudice civile, in quanto attinenti a profili di risarcimento danni collegati alla gestione.
Il ricorrente contesta che si tratti di questione di natura risarcitoria, censurando come inconferente il precedente di legittimità citato a tal fine nel provvedimento.
3.2. Si deducono, poi, la violazione dell’art. 42, d.lgs. n. 159, cit., e la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui lo stesso Tribunale ha enunciato il principio per cui le spese per i compensi agli amministratori devono escludersi da quelle “di gestione”, ma poi ha finito per detrarle dai frutti della stessa, spettanti ai privati colpiti dalla confisca revocata.
Il riferimento alla “consistenza attuale” dei beni, indicato dalla giurisprudenza quale valore di riferimento del diritto alla restituzione, dev’essere inteso non nel senso del residuo nella disponibilità dell’amministrazione giudiziaria al termine della procedura, bensì in quello della necessità che ai privati competano anche gli incrementi di valore eventualmente realizzatisi in pendenza della confisca.
3.3. Da ultimo si lamenta la violazione del successivo art. 43, stesso d.lgs., in quanto, con il proprio provvedimento il Tribunale avrebbe di fatto vanificato il rendiconto della gestione dopo averlo approvato, mutandone le determinazioni sulla base di circostanze già a sua conoscenza al momento dell’approvazione (tale dovendo intendersi il saldo disponibile della procedura e, quindi, l’incapienza dello stesso ai fini delle restituzioni dovute) e, peraltro, senza seguire la procedura a contraddittorio eventuale prevista per l’approvazione del rendiconto.
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi.
Ha depositato memoria scritta la difesa di COGNOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e “RAGIONE_SOCIALE ribadendo e sviluppando i motivi di ricorso.
Ha depositato memorie scritte distinte, ma identiche nei contenuti, la difesa di NOME, NOME NOME ed NOME COGNOME e della “RAGIONE_SOCIALE“, ribadendo come la funzione di custodia dell’amministratore giudiziario, in quanto svolta comunque nell’interesse dello Stato, debba essere sempre retribuita da quest’ultimo, potendo gravare sul privato soltanto il compenso per la distinta attività di amministrazione, se e nella misura in cui abbia prodotto dei frutti.
Avverso il provvedimento impugnato non può essere proposto ricorso per cassazione.
Non si tratta, infatti, di un’ordinanza resa a norma dell’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, ricorribile in cassazione ai sensi del successivo comma 5, giacché essa è intervenuta successivamente all’approvazione del rendiconto, essendo perciò estranea al relativo procedimento.
Il Tribunale si è pronunciato, piuttosto, quale giudice dell’esecuzione, spettando in via esclusiva la relativa competenza, nella materia delle misure di prevenzione, al giudice che ha disposto la confisca (così, tra le tante, Sez. 5, n. 44688 del 19/10/2021, Ferrari, Rv. 282250; Sez. 1, n. 40765 del 13/06/2018, B., Rv. 273968; Sez. 1, n. 3140 del 10/01/2011, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 249554). Si è trattato, inoltre, di un provvedimento adottato per iniziativa officiosa, in quanto avviato su istanza di un organo ausiliario dello stesso giudice emittente, qual è l’amministratore giudiziario.
Ebbene, una disciplina specifica per l’impugnazione di tali provvedimenti, nel d.lgs. n. 159 del 2011, non c’è, dovendo necessariamente farsi ricorso, di conseguenza, a quella prevista in generale per i casi simili dal codice di procedura penale.
Considerando, dunque, l’indiscutibile analogia di situazioni, la discipli codicistica di riferimento deve rinvenirsi nell’art. 676, comma 1, del codi secondo il quale, nelle materie ivi previste, tra cui la confisca e la restituzion cose sequestrate, il giudice dell’esecuzione provvede a norma del precedente ar 667, comma 4: vale a dire con ordinanza adottata senza formalità, e quindi anche per iniziativa officiosa, ed impugnabile mediante opposizione allo stesso giudice
da trattarsi, quest’ultima, secondo le forme di cui al precedente art. 666, cioè con procedura camerale partecipata.
In questi termini, dunque, debbono essere qualificate le impugnazioni proposte dagli interessati, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale,
per l’ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione ex
art. 667, comma 4, cod. proc.
pen., trasmette gli atti al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.