Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40840 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40840 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/2/2025 emesso dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta AVV_NOTAIO
generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME proponeva ricorso, in proprio e quale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello dichiarava inammissibile l’opposizione proposta avverso . il decreto che approvava il rendiconto della gestione dei beni sequestrati e successivamente restituiti all’avente diritto, liquidando il compenso all’amministratore giudiziario e
omettendo di porre gli acconti – pari a complessivi €172.535 – a carico dell’erario.
Avverso tale decisione, la ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo censura il fatto chè, l’opposizione avverso il decreto impugnato, emesso dalla Prima sezione della Corte di appello di Bari, non poteva essere decisa dalla medesima sezione.
2.2. Con il secondo e terzo motivo, cumulativamente sintetizzabili, deduce la violazione di legge in ordine all’individuazione della competenza a decidere sull’approvazione del rendiconto e sulla liquidazione del compenso spettante all’amministratore dei beni sequestrati.
Rappresenta la ricorrente che il sequestro in questione era stato annullato all’esito della sentenza di primo grado, non sottoposta ad impugnazione e, pertanto, definitiva.
L’istanza di liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario era stata trasmessa dal Tribunale alla Corte di appello, dinanzi al quale pendeva una parte dell’originario procedimento, sicchè era il giudice di appello che aveva provveduto alla liquidazione, il che legittimava l’opposizione proposta alla Corte di appello.
A fronte di tale dato, era errata la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione pronunciata dalla Corte di appello sul presupposto che, L il decreto di liquidazione fosse stato impugnato dal AVV_NOTAIO generale, sur -base del diverso presupposto secondo cui la competenza spettava al Tribunale, essendo questo il giudice che aveva revocato il sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello, nel pronunciare sull’opposizione al decreto di liquidazione, ha dato atto dell’intervenuta impugnazione di tale atto da parte del AVV_NOTAIO generale, sul presupposto che la competenza spettasse al Tribunale.
Sulla base di tale premessa, l’opposizione veniva dichiarata inammissibile.
Si tratta di una decisione erronea, posto :che la pendenza del ricorso in cassazione, per iniziativa della parte pubblica, relativamente al medesimo decreto impugnato dall’avente diritto alla restituzione, non determina in alcun modo l’inammissibilità del ricorso. È pur vero che, essedo sub iudice, il decreto oggetto dell’opposizione, si configurava una pregiudizialità in concreto della decisione da parte della Corte di cassazione, ma ciò non esclude che, in assenza di decisione
da parte del giudice di legittimità, permaneva l’!nteresse all’opposizione in capo alla parte privata.
2.1. Nelle more del presente procedimento, il ricorso proposto dal AVV_NOTAIO generale è stato definitile da questa Corte, con sentenza resa da Sez.6, n. 31116 del 9/7/2025, che ha annullato senza rinvio il decreto impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, relativamente alla liquidazione dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario con riguardo ai beni oggetto di dissequestro disposto in primo grado.
Tale sentenza affermava il «radicamento in capo al Tribunale dei poteri di verifica e valutazione correlati alla gestione, ormai venuta meno, dei beni dissequestrati: approvazione del conto e liquidazione del compenso, limitatamente a detta parte del compendio originariamente sequestrato, non potevano che spettare al Tribunale, atteso che la Corte del merito, per la definitività della sentenza di primo grado resa sul punto, giammai avrebbe potuto essere considerata quale giudice procedente nel merito».
Quanto detto comporta che l’annullamento senza rinvio del decreto oggetto della presente impugnazione ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente inammissibilità del ricorso proposto avverso il rigetto dell’opposizione.
Trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non deve procedersi alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 4 novembre 2025
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