Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47388 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47388 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE DI APPELLO DI ROMA nei confronti di:
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
AGENZIA NAZIONALE BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
con l’ordinanza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; letteMptite le conclusioni del PG NOME COGNOME t›1-2.J GLYPH CA 5.Ì ep GLYPH kne.. GLYPH ca.A. , GLYPH o lev%
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale civile di Roma in composizione monocratica, con provvedimento in data 29 gennaio 2024, dichiarava la propria incompetenza a provvedere sull’opposizione al decreto di liquidazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, propost dall’amministratore giudiziario e custode di beni in sequestro idott. NOME COGNOMEnominato amministratore giudiziario della RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di procedimento penal G.iRAGIONE_SOCIALEp. del Tribunale di Lecce e successivamente custode di alcuni beni della società, posti so sequestro preventivo dal G.i.p. del Tribunale di Roma), che riteneva inadeguato il compenso riconosciutogli per l’attività di custodia, amministrazione e vendita dei beni in sequestro.
Detto Tribunale individuava la Corte di appello di Roma quale organo competente dinanzi al quale impugnare il provvedimento di liquidazione per l’attività sopra specificata in relazio beni in sequestro, sulla base del disposto dei commi 4 e 7 dell’art. 42 d. Igs. 6 settembre 20 n. 159, che disciplinano, rispettivamente, la liquidazione dei compensi in relazione a beni ogg di sequestro o confisca in un procedimento di prevenzione ad opera del Tribunale con decreto motivato su relazione del giudice delegato e la possibilità di ricorso avverso detto decreto Corte di appello. Disposto, che, secondo il Tribunale civile di Roma, sarebbe richiamato dall’ 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte di appello (penale) di Roma, dinanzi alla quale è stato riassunto il ricorso presen al Tribunale (civile) di Roma avverso il decreto di liquidazione summenzionato, ritenendo propria incompetenza e la competenza a decidere del Tribunale di Roma, che risultava avere declinato la propria competenza, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo l trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto sussiste, in quanto nel caso in oggetto contemporaneamente il Tribun (civile) di Roma e la Corte di appello (penale) di Roma ricusano di provvedere sull’opposizion proposta dal dott. NOME COGNOME avverso il decreto di liquidazione dei compensi del suddet quale custode di beni sottoposti a sequestro preventivo disposto nell’ambito di procediment penale in cui lo stesso è stato nominato amministratore giudiziario della RAGIONE_SOCIALE dando, così, luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal g remittente.
L’interpretazione offerta dalla Corte di appello di Roma circa le norme da applicare a liquidazione dei compensi ai custodi di beni sottoposti a sequestro preventivo in ambito procedimento penale, che conduce alla competenza del Tribunale di Roma, rectius del Presidente
di detto Tribunale, quale capo dell’ufficio giudiziario, in relazione ai ricorsi in opposizione di liquidazione di detti compensi, è senza dubbio condivisibile, in quanto tiene conto sia del letterale della norma che di ragioni logico-sistematiche.
Quanto al primo profilo, osserva correttamente la Corte a qua che: – a seguito dell’intervento normativo di cui all’art. 373, comma 1, lett. a) d. Igs. 12 gennaio 2019, n. 14, l’attual dell’art. 104-bis, comma 1 -bis, disp. att. cod. proc. pen., che disciplina l’amministrazione de beni sottoposti a sequestro preventivo, prevede che si applicano le disposizioni di cui al li titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ modificazioni, nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministra dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni e che, quando il sequest disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, del codice, ai fini della tutela dei terzi e nei rapp la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al tit libro I del citato decreto legislativo; – pertanto, il richiamo alle disposizioni di cui al III del codice di cui al decreto legislativo n. 159 e successive modificazioni è espressame limitato alle disposizioni sulla nomina e revoca dell’amministratore, sui compiti e gli obblighi stesso e sulla gestione dei beni e non riguarda anche la disciplina delle spese, dei compensi dei rimborsi dettata dall’art. 42 stesso decreto legislativo, ivi compresa quella relati competenza della Corte di appello sull’eventuale ricorso in opposizione.
Quanto all’ulteriore profilo (della lettura logico-sistematica delle norme), rileva l territoriale che la disciplina prevista dall’art. 42 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 è speci il procedimento di prevenzione, prevedendosi al comma 4, per le liquidazioni nell’ambito di det procedimento, il decreto motivato del tribunale su relazione del giudice delegato, al comma l’effettuazione delle stesse prima della redazione del conto finale, al comma 6 la concessione acconti da parte del tribunale sul compenso finale, su richiesta dell’amministratore giudizia sentito il giudice delegato, e al comma 6 la comunicazione dei provvedimenti di liquidazione o rimborso all’amministratore giudiziario mediante deposito del decreto alla cancelleria all’Agenzia per via telematica.
Osserva, sempre detta Corte, che nel contesto di tale disciplina, coerentemente, l’art. comma 7 stabilisce che a decidere sul ricorso dell’amministratore giudiziario avverso il decr che dispone il rimborso o la liquidazione sia la Corte di appello, ovvero il giudice di superiore deputato a sindacare i provvedimenti del Tribunale in materia di misure di prevenzione
La Corte di appello di Roma evidenzia che: – invece, nel caso dell’amministrazione giudiziar dei beni sottoposti a sequestro preventivo, come disposto dall’art. 104-bis, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato; – ciò comporta che, come ribadito anche più volte in sede giurisprudenziale, resta ferma la competenza del giudice che h emesso il sequestro a provvedere, anche durante la pendenza del processo e indipendentemente dagli sviluppi processuali, sulle questioni attinenti alle modifiche al regime di amministrazi
al pagamento dei consensi all’amministratore giudiziario; – non è dunque certamente applicabile, in caso di amministrazione giudiziaria di beni sottoposti a sequestro preventivo, l’art. 42, co 4, d. Ig. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede la competenza del tribunale, su relazione de giudice delegato, a provvedere alla liquidazione del compenso; – nel contesto di tale discip diversa applicabile in caso di amministrazione giudiziaria di beni sottoposti a seques preventivo, sarebbe evidentemente priva di una spiegazione logica la previsione di una competenza della Corte di appello a decidere sull’impugnazione da parte dell’amministratore giudiziario del decreto di liquidazione e, quindi, l’applicabilità dell’art. 42, comma 7, del decreto legislativo.
E correttamente la Corte territoriale conclude per l’applicabilità nel caso concreto, in ass di una disciplina speciale derogatoria, della previsione generale dettata dal combinato dispos degli artt. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 15 d. Igs. 1 settembre 2011, n. 150 per opposizioni al decreto di pagamento emesso in favore dell’ausiliario del giudice, in virtù quale il ricorso va presentato al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato emesso il provvedimento impugnato e deciso con un procedimento semplificato di cognizione che si conclude con ordinanza inappellabile.
Deve, pertanto, essere dichiarata la competenza del Presidente del Tribunale di Roma, quale capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il G.i.p. che ha emesso il decreto di liqui opposto, al quale vanno trasmessi gli atti.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Presidente del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.