Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10483 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 4 Num. 10483 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BERGAMO il 15/12/1957
avverso l’ordinanza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano.
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano del 4/10/2024 con la quale non è stato approvato il conto della gestione da lui depositato, quale custode e amministratore giudiziario, in uno con NOME COGNOME in relazione al periodo compreso tra il maggio 2009 ed il novembre 2021 e, conseguentemente, è stata rigettata l’istanza di liquidazione dei compensi presentata da questi ultimi. L’incarico era stato svolto in relazione ad un importante ed eterogeneo compendio di beni oggetto di sequestro preventivo di urgenza ritenuti riconducibili, direttamente o indirettamente, ad una serie di indagati, successivamente imputati e poi assolti, in relazione ad una pluralità di reati tributari ex d.lgs. 74/00.
Il ricorrente lamenta, con i primi due motivi, la nullità e l’abnormità dell’ordinanza per violazione degli articoli 37 e 43 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui si è ritenuto necessario l’obbligo di deposito di un conto della gestione suddiviso per masse e, con un terzo motivo, la violazione dello stesso articolo 43 della parte in cui non è stato garantito il contraddittorio nei confronti dei custodi amministratori giudiziari in relazione alle ulteriori osservazioni depositate dalle parti.
Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni riportate in epigrafe.
Rileva preliminarmente il collegio come la trattazione dell’odierno ricorso debba essere riservata alla competenza delle sezioni civili di questa corte di cassazione.
Ed invero, il Collegio osserva che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. 4, ord. n. 35913 del 14/092021, COGNOME, non mass.; Sez. 1 ord. n. 45197 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 283781-01), come, secondo la giurisprudenza di legittimità sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dal natura del procedimento ai quale inerisce il decreto opposto (cfr. Sez. 4, n. 44810 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d’ufficio; Sez. 2 civ. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210, con riferimento alla liquidazione del compenso del custode e dell’amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575 del 1965, abrogata dal d.lgs. n. 159 del 2011; Sez. 2 civ. n. 15813 del 2/7/2010′ Rv. 619266, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle
spese al difensore di collaboratore di giustizia; più di recente, Sez. 2, n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816; Sez. 6 civ., n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033).
Nel caso che ci occupa, se è vero che il ricorso investe in prima battuta il rigetto dell’approvazione del conto di gestione, il devolutum investe, conseguentemente, il compenso dovuto agli ausiliari.
Ebbene, i principi sopra ricordati, si inseriscono – come ricordano Sez. 4 n. 35913/21 e Sez. 1 n. 45917/2022 – nel contesto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, avendo le S.U. civ. n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887 – 01 precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione.
Tale orientamento è stato ribadito anche nel decreto prot. 917/2022 con cui il Primo Presidente agg. in data 17/03/2022, a seguito dell’ordinanza n. 35913/21 di rimessione operata da questa Sez. 4, ha disposto che il procedimento n. 43934/2019, erroneamente iscritto nel SIC penale, fosse trasmesso alla cancelleria centrale civile per la registrazione e la trasmissione alla sezione civile tabellarmente competente. In quel provvedimento si ricorda che «secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte (Sez. U, n. 19161 del 03/09/2009; Sez. U, n. 8516 del 29/05/2012), appartiene sempre al giudice civile la “competenza” a decidere sulle opposizioni ai provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto nel rispetto del termine e nelle forme del codice di rito civile dinanzi alle sezioni civili della Corte di cassazione». E si aggiunge che va anche tenuto conto che «l’orientamento espresso dalle citate decisioni delle Sezioni Unite civili è stato seguito dalla successiva giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte (Sez. 3, n. 22280 del 21/10/2009; Sez. 2, n. 15813 del 02/07/2010; Sez. 2, n. 17684 del 16/10/2012; Sez. 2, n. 12802 del 14/05/2019);.’
Pertanto, si ritiene opportuno rimettere la decisione al Primo Presidente di questa Corte di cassazione per l’assegnazione del ricorso alle sezioni civili (cfr., in
ordine alla trasmissione del procedimento all’esito di udienza le già ricordate S 4, ord nn. 44810/2013 e 35913/2021).
P.Q.M.
Rimette gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle sezioni civili. Così deciso il 21/01/2025