Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34958 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34958 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d’appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore dell’ a parte civile, AVV_NOTAIO NOME COGNOME , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; che ha insistito l etta la memoria del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza che aveva assolto COGNOME NOME e COGNOME NOME dal reato di diffamazione contestato ai danni di COGNOME NOME, in relazione alla pubblicazione di un articolo, sul quotidiano on line ‘Iacchitè.It’, in cui si indicava la persona offesa come persona dal ‘passato di terro rista’ e come ‘sospettato di avere progettato attentati contro obiettivi
definiti comunisti’ . Con la medesima sentenza la Corte di appello disponeva la compensazione delle spese tra la parte civile appellante e l’imputato COGNOME NOME, che ne aveva fatto richiesta, ‘ in considerazione della natura delle frasi pubblicate’.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto a firma del suo difensore, affidato ad unico motivo con cui denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per non avere la Corte di appello fornito adeguata motivazione in merito alla disposta compensazione delle spese fra le parti. Deduce la genericità della motivazione non essendo possibile comprendere la ‘natura’ delle frasi pu bblicate e non essendo individuabile il criterio adottato per la regolamentazione delle spese, essendo stata accertata l’insussistenza di qualunque fatto di rilevanza penale .
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il difensore della parte civile ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
L’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., prevede che, qualora il giudizio si concluda con l’assoluzione dell’imputato (per cause diverse dal difetto d’imputabilità) o, comunque, la domanda risarcitoria della parte civile venga respinta, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall’imputat o.
Anche nel giudizio di appello, ai sensi della medesima suindicata norma, l’imputato che lo abbia richiesto, in ossequio al principio della domanda, ha diritto alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute nel caso in cui abbia ottenuto , attraverso l’assoluzione (con l’eccezione del difetto di imputabilità), l’esclusione totale del diritto al risarcimento del danno, ovvero se la domanda di parte civile sia stata, comunque, del tutto rigettata ( Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Rv. 284452 -01).
È, tuttavia, prevista la compensazione delle spese di causa tra le parti, in presenza di «giustificati motivi». Si tratta di formula volutamente aperta, che affida al prudente apprezzamento del giudice la moltitudine non preventivabile, e perciò non tipizzabile, di situazioni peculiari che possono verificarsi nell’ambito di una lite giudiziaria e non riconducibili nell’alveo di una fisiologica dialettica
processuale ovvero collegabili alla coessenziale incertezza dell’esito del giudizio in ragione della pluralità delle tesi contrapposte.
Relativamente alla individuazione dei criteri che presidiano la materia, deve, altresì, considerarsi che l’esercizio dell’azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ. ( Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Rv. 276627 -01)
Secondo l’insegnamento di questa Corte , un’utile indicazione in tal senso è rinvenibile nel disposto dell’art. 92 cod. proc. civ., che regola la medesima materia nell’ambito del processo civile. Le due disposizioni devono necessariamente essere lette in combinazione tra loro, per il principio di unitarietà e non contraddizione dell’ordinamento, dal momento che l’azione civile, per il fatto di innestarsi nel processo penale, non perde la sua natura ( Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Rv. 282110 -01). Conseguentemente, i motivi per la compensazione delle spese tra le parti, per essere “giustificati”, come richiede l’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., debbono essere “gravi ed eccezionali”, giusta la corrispondente disposizione di rito civile, non potendo includersi in tale novero la complessità e la pluralità delle questioni trattate, né l’incertezza circa la fondatezza delle ragioni azionate in giudizio in assenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario o quanto meno contraddittori (Sez. 6, n. 22598 del 25/09/2018); non è del resto sufficiente il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente (Sez. L, ord. n. 20617 del 07/08/2018, Rv. 650123) o alla natura della controversia e alle alterne vicende dell’ iter processuale (Sez. 3, ord. n. 9186 del 25/01/2018).
D’altra parte, non configurando la compensazione un obbligo, bensì una soluzione del governo delle spese discrezionale, da valutare caso per caso, in tale contesto, deve richiamarsi l’importanza di una motivazione congrua e precisa in quanto collegata ad una opzione non obbligatoria bensì eccezionale ammessa, ai sensi degli artt. 541, comma 2, cod. proc. pen. e 92 cod.proc.civ., solo per gravi ed eccezionali ragioni (Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, cit.).
Individuate le coordinate normative di riferimento, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto di dover disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti private «in considerazione della natura delle frasi pubblicate» (pag.5).
La sentenza del Tribunale aveva assolto l’imputato (unitamente all’originaria coimputata COGNOME NOMENOME dal reato di diffamazione aggravata, ritenuta insussistente la condotta, «essendosi i giornalisti limitati alla pubblicazione di uno scritto anonimo pervenuto in redazione, senza in alcun modo aderire alle frasi asseritamente diffamat orie pronunciate’ (pag.2 della sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza la parte civile ha proposto appello per i soli interessi civili, chiedendo la condanna dell’imputato a l risarcimento de ll’imputato sostenendo che la ‘pubblicazione dello scritto anonimo’ non potesse costituire un ‘fatto’ di rilevante interesse per la vita pubblica.
L’ appello è stato respinto avendo la Corte territoriale escluso che gli imputati potessero avere ‘fatto proprio’ lo scritto pubblicato ‘essendosi essi limitati a riportare tra virgolette il comunicato dell’associazione senza aderire al contenuto dello stesso’ (pag.5 della sentenza impugnata).
In sede di impugnazione, pertanto, è stato confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno richiesto dalla parte civile impugnante, a seguito dell’ampia assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto mentre la compensazione delle spese è stata giustificata da un generico riferimento alla natura delle frasi pubblicate in modo sganciato dalle ragioni poste a fondamento del verdetto assolutorio.
Il difetto di motivazione in ordine alle circostanze che, in deroga al principio di soccombenza, ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., hanno determinato la compensazione delle spese, pur a fronte del totale rigetto della domanda di restituzione e risarcimento, deve, pertanto, determinare, in accoglimento del ricorso, l’annullamento della sentenza e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese tra il ricorrente e la parte civile e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così è deciso, 16/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME