Compensazione spese legali: la Cassazione stabilisce limiti precisi
Nel contesto dei procedimenti giudiziari, la gestione delle spese legali segue una regola fondamentale: chi perde paga. Tuttavia, esistono eccezioni. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 6795/2025) ha fatto luce sui rigidi paletti che i giudici devono rispettare prima di decidere per la compensazione spese legali, specialmente in casi delicati come la riparazione per ingiusta detenzione. Questo principio, noto come soccombenza, garantisce che la parte vittoriosa venga rimborsata dei costi sostenuti per far valere i propri diritti.
Il caso: dalla riparazione per ingiusta detenzione alla questione delle spese
Il caso trae origine da una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata da un cittadino. La Corte di Appello di Catania aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere un indennizzo da parte dello Stato. Tuttavia, in modo inaspettato, la stessa Corte aveva deciso di compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti. In pratica, nonostante la vittoria del cittadino, il giudice aveva stabilito che sia lui sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze (che rappresentava lo Stato, la parte soccombente) dovessero farsi carico delle proprie spese legali.
Contro questa specifica parte della decisione, il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una palese ingiustizia.
I motivi del ricorso: violazione di legge e assenza di motivazione
Il ricorrente ha basato il suo appello su due motivi principali:
1. Violazione di legge: Sosteneva che la decisione di compensare le spese violasse l’articolo 92 del codice di procedura civile, poiché il Ministero era risultato totalmente sconfitto nel merito della causa.
2. Carenza di motivazione: L’ordinanza della Corte d’Appello non forniva alcuna spiegazione sul perché avesse scelto di derogare alla regola generale della soccombenza.
In sostanza, la domanda era: perché il vincitore deve pagare le proprie spese quando la controparte ha perso su tutta la linea?
La decisione della Cassazione sulla compensazione spese legali
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso, giudicandolo fondato. Ha affermato che la decisione della Corte d’Appello era illegittima proprio perché mancava di qualsiasi giustificazione. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale, estendibile a diverse tipologie di procedimenti.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno spiegato che la compensazione spese legali è una misura eccezionale. Il Codice di procedura penale, all’articolo 541, comma 2, e il Codice di procedura civile, all’articolo 92 (come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018), consentono al giudice di discostarsi dalla regola ‘chi perde paga’ solo in presenza di ‘gravi ed eccezionali ragioni’.
Queste ragioni non possono essere implicite o presunte; devono essere chiaramente ed esplicitamente indicate nella motivazione del provvedimento. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva semplicemente disposto la compensazione senza spendere una sola parola per giustificarla. Di fronte alla ‘totale soccombenza’ dello Stato, questa omissione ha reso l’ordinanza viziata e, pertanto, annullabile.
La Cassazione ha quindi annullato la decisione limitatamente al punto relativo alle spese e ha rinviato il caso alla Corte di Appello di Catania per un nuovo esame, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato: o si condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, oppure si forniscono ragioni serie ed eccezionali per compensarle.
Le conclusioni
Questa sentenza rafforza un principio di garanzia per tutti i cittadini che si rivolgono alla giustizia. La condanna alle spese non è un elemento accessorio, ma una conseguenza diretta dell’esito del giudizio, volta a ripristinare pienamente il patrimonio della parte che ha dovuto agire in giudizio per tutelare un proprio diritto. Un giudice non può decidere di compensare le spese arbitrariamente o per consuetudine. La sua scelta deve essere sempre ancorata a circostanze specifiche e gravi, e soprattutto deve essere trasparente e comprensibile attraverso una motivazione adeguata. In assenza di ciò, la parte vittoriosa ha il pieno diritto di vedere la propria vittoria riconosciuta anche sul piano economico, con il rimborso delle spese legali sostenute.
Quando un giudice può decidere di compensare le spese legali tra le parti?
Un giudice può compensare le spese processuali solo in presenza di ‘gravi ed eccezionali ragioni’, che devono essere esplicitamente indicate nella motivazione del provvedimento. Non può essere una decisione arbitraria.
Cosa accade se un giudice compensa le spese senza una motivazione adeguata?
Se la decisione di compensare le spese non è supportata da una motivazione che illustri le ‘gravi ed eccezionali ragioni’, tale parte del provvedimento è illegittima e può essere annullata in un grado di giudizio superiore, come la Corte di Cassazione.
La regola sulla necessità di motivare la compensazione delle spese vale anche nei casi di riparazione per ingiusta detenzione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il principio si applica pienamente anche ai procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione. Se lo Stato viene condannato a risarcire un cittadino (risultando quindi parte soccombente), deve anche pagare le spese legali, a meno che non sussistano e vengano spiegate ragioni gravi ed eccezionali per non farlo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6795 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6795 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal NOME COGNOME NOME nato a Catania il 25/11/1992; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 11/07/2024 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento oggetto del ricorso; letta la memoria dell’ Avvocatura Generale dello Stato per conto del Ministero dell’economia e delle Finanze che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto; letta la memoria del difensore del ricorrente avv.to COGNOME NOME che ha insistito per l’accogliemento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Catania, adita con richiesta di riparazione per ingiusta detenzione nell’interesse di Iraci COGNOME NOME, accoglieva l’istanza e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME COGNOME AlexCOGNOME mediante il proprio difensore ha proposto, con due motivi, ricorso per cassazione.
Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge in ordine all’art. 92 cod. proc. civ., contestando l’intervenuta compensazione delle spese a fronte della difesa spiegata dal Ministero competente in contrapposizione alle ragioni prospettate dal ricorrente e della relativa totale soccombenza del primo sancita dalla Corte di appello con l’ordinanza citata.
Con il secondo motivo rappresenta il vizio di carenza di motivazione in ordine alla contestata decisione di compensare le spese processuali tra le parti.
Il ricorso è fondato, a fronte della totale soccombenza della controparte del ricorrente, della assenza di ogni spiegazione in ordine alla intervenuta compensazione delle spese tra le parti e alla luce del principio, estensibile anche al caso di specie, per cui in tema di condanna della parte civile al pagamento delle spese di giudizio, la compensazione è ammessa, ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell’ambito del processo civile dall’art. 92 cod. proc. civ. (come risultante all’esito della sentenza della Corte cost., n. 77 del 2018) (Sez. 6 – n. 35931 del 24/06/2021 Rv. 282110 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l’ordinanza impugnata debba essere annullata limitatamente alla regolamentazione delle spese processuali, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Catania cui demanda altresì anche la regolamentazione delle spese tra le parti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata relativamente al punto concernente la regolamentazione delle spese con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2025.