Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39640 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/04/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata limitatamente alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese;
lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE resistente.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Roma ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di COGNOME NOME, procedendo alla liquidazione di una somma a titolo di indennizzo, con riferimento al periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari per giorni quattro pari alla maggior detenzione subita rispetto a un corretto fine pena, disponendo la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento, in ragione RAGIONE_SOCIALEa non complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, come confermato dalla brevità RAGIONE_SOCIALEa memoria depositata nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE resistente.
La difesa del COGNOME ha proposto ricorso avverso la decisione sopra richiamata, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione e/o falsa applicazione degli artt. 314 cod. proc. pen. e 90 e 91 cod. proc. civ., in relazione alla disposta compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, statuizione subordinata alla soccombenza reciproca ovvero alla ricorrenza di una questione di assoluta novità o a un mutamento di giurisprudenza, ma non alla non particolare complessità rilevata dal decidente.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata limitatamente alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
L’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE resistente, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto.
In linea generale, va ricordato che, nel procedimento p azioNOME ai sensi degli artt. 314 e 315, cod. proc. pen., la parte soccombente deve essere condannata, anche ex officio, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nel caso in cui, a seguito RAGIONE_SOCIALEa costituzione del RAGIONE_SOCIALE, sia stata rigettata la domanda di riparazione, salvo che lo stesso RAGIONE_SOCIALE abbia chiesto la
compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio (sez. 4, n. 16867 del 30/1/2024, Marchese, Rv. 286176-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui sia stata richiesta la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, la statuizione di condanna RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali risulta emessa oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEa domanda, in violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato).
Regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese che, anche nel procedimento di che trattasi, deve essere effettuata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal dl. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale. Cosicché la compensazione può essere disposta, oltre che nel caso RAGIONE_SOCIALEa soccombenza reciproca, soltanto nelle ipotesi di assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata o di mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni .dirimenti nonché nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative .a tali questioni e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità RAGIONE_SOCIALEe situazioni tipiche espressamente previste dalla norma del codice di procedura civile indicata (ez. 3, n. 36339 del 27/6/2019, Muda, Rv. 277663-01).
Alla luce di tale premessa in diritto, la censura difensiva è fondata.
Il procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, infatti, è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica RAGIONE_SOCIALEa domanda, a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria, al RAGIONE_SOCIALE – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l’Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che, in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v’è soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte; mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 2222264-01; sez. 4, n. 15209 del 26/2/2015, M.E.F., Rv. 26314101; n. 41307 del 2/10/2019, M.E.F., Rv. 277357-02).
Nella specie, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, senza previamente dare atto se, con la memoria depositata nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE resistente, questi avesse
inteso paralizzare o contrastare la pretesa del richiedente, ha ritenuto di poter compensare le spese processuali alla stregua di un criterio non previsto dal parametro normativo (“non particolare complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate”). Cosicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma per un rinnovato giudizio sul punto che tenga conto di tali principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Roma.
Deciso il 9 ottobre 2024.