Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39289 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PENITENZIARIA
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
nel procedimento nei confronti di
COGNOME NOME nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 14 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo presentato dal RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere del 3 novembre 2022, che aveva accolto l’istanza del detenuto NOME COGNOME per la concessione dei rimedi risarcitori di cui all’art. 35-ter ord. pen.
In particolare, il magistrato ha accolto l’istanza con riferimento al periodo di detenzione avvenuto tra novembre 2016 e gennaio 2018 nella casa circondariale di Poggioreale e liquidato in favore del detenuto la somma di 1.856 euro.
Per ciò che rileva in questo giudizio, il Tribunale ha respinto il reclamo disattendendo l’eccezione di compensazione di tale credito con il credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti del detenuto per il pagamento RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria, sostenendo che il reclamante si era limitato alla mera allegazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria e che non aveva fornito prove sulla certezza RAGIONE_SOCIALE‘attuale esistenza del credito, cosa che avrebbe potuto fare producendo la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘apertura presso l’RAGIONE_SOCIALE di una partita di credito indicandone il numero, di una visura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per accertare l’esistenza di un’iscrizione a ruolo, RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale ch avrebbe consentito di verificare se la pena pecuniaria non fosse stata pagata anche solo in parte.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, che, ‘con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-ter ord. pen. in combinato disposto con l’art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, perché il Tribunale ha ritenuto non sufficiente come prova RAGIONE_SOCIALE certezza del credito la produzione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione del 10 novembre 2017 RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Napoli da cui risultava che il detenuto era stato condannato alla multa di euro 7.000: si tratta, infatti, di una somma certa, oggetto di riscossione coattiva per cui sarebbe stato necessario accogliere la relativa eccezione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria scritta il difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso eccependo anche l’inammissibilità del reclamo a suo tempo presentato dal D.A.P.
Considerato in diritto
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione proposta dal difensore del detenuto sulla necessità che il reclamo, che ha originato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, fosse presentato a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
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La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto che “avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l’istanza del detenuto volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni RAGIONE_SOCIALE detenzione, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è legittimata a proporre reclamo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., senza il patrocinio e l’assistenza RAGIONE_SOCIALE Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE. (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. Tuttolomondo, Rv. 271648).
2. Il ricorso è fondato
La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento ormai consolidato, che l’obbligazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme riconosciute al detenuto ex art. 35-ter ord. pen. sia suscettibile di essere compensata con l’obbligazione che grava sul detenuto nei confronti RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria cui lo stesso sia stato eventualmente condannato (Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. Malerba, Rv. 284432 (conformi Sez. 1, n. 7371 del 21/12/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. Puiu, n.m.; Sez. 1, n. 13095 07/12/2023, dep. 2024, P.G. in proc. Gasparotto, n.m.).
Nel reclamo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva opposto l’esistenza, a carico di COGNOME, di una obbligazione di questo tipo rimasta inevasa.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non sia stata provata l’esistenza di tale credito, in quanto non dimostrata l’apertura presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una partita di credito, o non prodotta una visura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE per accertare l’esistenza di un’iscrizione a ruolo, o la notifica di una cartella esattoriale
Il ricorso deduce non essere necessario tale adempimento e ritiene prova sufficiente RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito da opporre in compensazione l’aver prodotto l’ordine di esecuzione ex art. 656 cod. proc. pen. 10 novembre 2017 RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Napoli da cui risultava che il detenuto doveva pagare la multa di euro 7.000.
Il motivo è fondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni civili di questa Corte, l’art. 1243 cod. civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito RAGIONE_SOCIALE certezza, e l’esigibilità (Sez. U, n. 23225 del 15/11/2016, Rv. 641764 – 02).
Il requisito RAGIONE_SOCIALE certezza di un credito “attiene all’ esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito” (ibidem, in motivazione). Nel caso di una pena pecuniaria, pertanto, il titolo costitutivo del credito è dato non dalla iscrizione a ruolo, né dalla emissione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, ma dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
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Il credito è poi liquido quando è “determinato nell’ammontare in base al titolo” (ibidem, sempre in motivazione). Una sentenza di condanna a pena pecuniaria contiene, pertanto, già un credito che, oltre ad essere certo, è anche liquido, perché, non essendo ammissibile la condanna a pena generica, ne deve indicare necessariamente anche l’ammontare.
Il credito è poi esigibile quando non sono apposte condizioni al suo pagamento, come avviene per una condanna a pena pecuniaria cui non sia apposto il beneficio RAGIONE_SOCIALE pena sospesa.
Pertanto, una condanna a pena pecuniaria, determinata nel suo ammontare, e non sottoposta a condizioni, è già di per sé un titolo che può essere speso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in compensazione nella procedura di cui all’art. 35-ter ord. pen.
L’esistenza di una tale condanna può essere dimostrata nel procedimento ex art. 35-ter ord. pen attraverso la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero, atteso che si tratta di un provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna, e che dà conto anche RAGIONE_SOCIALEe sopravvenienze, quali eventuali ordinanze di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE continuazione.
L’ordine di esecuzione contiene, in definitiva, la posizione giuridica attuale del condannato, in conformità, d’altronde, alla giurisprudenza civile di questa Corte che ha già ritenuto, in una procedura proprio di cui all’art. 35-ter, che per provare il controcredito RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE sia sufficiente la “tempestiva produzione RAGIONE_SOCIALE posizione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘intimato” (Sez. 3, n. 2350 del 29/01/2019, Rv. 652480).
A differenza di quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, pertanto, l’iscrizione a ruolo e la sentenza di pagamento non servono a provare l’esistenza di un credito certo, perché sono soltanto atti RAGIONE_SOCIALE procedura di esecuzione coattiva di tale credito, che è una procedura meramente eventuale, che presuppone l’inadempimento spontaneo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagamento e che comunque non incide sull’attuale esistenza del credito esigibile.
Né, per attribuire rilevanza decisiva a tali atti, soccorre adeguatamente l’argomento usato dal Tribunale di sorveglianza nella ordinanza impugnata, ovvero che l’obbligazione per il pagamento RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria potrebbe essere stata nel frattempo pagata, perché l’avvenuto pagamento, anche parziale, deve essere oggetto di prova e non può essere introdotto in giudizio in modo meramente ipotetico e congetturale.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio, in cui il Tribunale di sorveglianza valuterà, in base ai principi di diritto enunciati, s esista nel caso in esame un controcredito attuale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria ed a quanto esso esattamente ammonti.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impu g nato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorve g lianza di Napoli.
Così deciso il 4 ottobre 2024
Il consi g liere estensore