Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42758 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42758 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALAZZOLO SULL’OGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME lamenta violazione di leg vizio di motivazione per essere stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 10 quater, comma 2, d.lgs. 74 del 2000, con irrogazione della pena di anni uno di reclusione, benché crediti utilizzati in compensazione fossero non spettanti e non già inesistenti e la condotta priva dei richiesti connotati di insidiosità e decettività’ non avendo la Corte territoriale sulla censura, che si allega essere stata devoluta con l’appello, circa l’impossibilità di inesistenti i crediti compensati;
Osservato che il motivo, per un verso, è manifestamente infondato alla luce del dat normativo e della consolidata giurisprudenza e, per altro verso, non è consentito dalla legge sede di legittimità e concerne il trattamento punitivo benché la decisione sia sorret sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive; ed inver quanto al primo aspetto, va ribadito che il reato in esame richiede, sotto il profilo oggetti il mancato versamento di imposta risulti formalmente “giustificato” da una illegit compensazione (Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Chiarolla, Rv. 263051), non essendo necessario che questa presenti particolari profili di insidiosità o decettività; quanto al s aspetto, diversamente da quanto si allega in ricorso, con il primo motivo di appello si lamentata soltanto l’insussistenza del dolo e non già la ritenuta erronea riconduzione del f all’ipotesi di reato di cui all’art. 10 quater, comma 2, d.lgs. 74/2000, sicché, mentre la conferma dell’inesistenza dei crediti fatti oggetto di compensazione attiene ad una lettura dell probatorie estranea al sindacato di legittimità ed è comunque non illogicamente argomentata, l riconduzione della condotta a tale ipotesi di reato, ed al correlativo trattamento sanziona per essere i crediti inesistenti e non già non spettanti, non aveva formato oggetto di spec doglianza nell’appello e non se ne può dunque lamentare l’omessa analisi da parte della Corte territoriale; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla pre contraddittorietà del percorso argomentativo – è parimenti non consentito e manifestamente infondato, perché trattasi di questione concernente il trattamento sanzioNOMErio, illogicamente disattesa dalla sentenza impugnata senza che siano ravvisabili violazioni di leg né contraddittorietà; ed invero, lungi dal riconoscere la natura colposa della condotta, c invece il ricorrente allega, la sentenza attesta senza incertezze il carattere doloso della come argomentato nella reiezione del primo motivo di appello, e, valutando la doglianza svolt con il secondo motivo di appello, con il quale le menzionate circostanze erano invocate co riguardo alla pretesa ignoranza delle norme tributarie da parte dell’imputato, senza riten provata la circostanza, disattende anche sotto questo profilo la prospettazione difens richiamando il particolare dovere di diligenza che, in ogni caso, sarebbe grav sull’imprenditore, sì dà rendere comunque inescusabile l’addotto (e, in ogni caso, esclus
errore; il generico ricorso non contiene alcuna ulteriore censura sulla mancata disamina doglianze proposte con l’appello a sostegno delle invocate attenuanti, sicché il giudizio di al proposito compiuto dai giudici di merito è in questa sede incensurabile;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’8 settembre 2023.