Combustione Rifiuti: Quando la Condotta Non è Tenu_e
La gestione illecita dei rifiuti rappresenta una seria minaccia per l’ambiente e la salute pubblica, e la normativa penale interviene per sanzionare le condotte più gravi. Un caso recente affrontato dalla Corte di Cassazione riguarda proprio la combustione rifiuti, offrendo importanti chiarimenti sui limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte, con una recente ordinanza, ha confermato la condanna della direttrice di una struttura alberghiera, ritenuta responsabile di aver appiccato il fuoco a un cumulo di rifiuti di varia natura.
I Fatti del Caso: La Gestione Illecita dei Rifiuti Alberghieri
La vicenda trae origine dalla condanna inflitta alla direttrice di un albergo per il reato previsto dall’art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006. L’imputata aveva dato fuoco a rifiuti depositati in modo incontrollato in un’area adiacente all’hotel. I materiali bruciati includevano legno, plastica, metalli, tessuti, calcinacci e parti di arredamento.
La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, ma confermando la pena detentiva. L’imputata ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando due principali violazioni di legge.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si fondava su due argomenti principali:
1. Insussistenza dell’elemento soggettivo: La difesa sosteneva la mancanza di colpevolezza, ma la Corte ha ritenuto tale motivo una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti dai giudici di merito. È stato infatti accertato che l’imputata era pienamente a conoscenza della presenza dei rifiuti e della loro natura, tanto da aver già contattato una ditta specializzata per il loro smaltimento.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: La difesa invocava l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto fosse di lieve entità. Anche questo motivo è stato giudicato infondato.
L’Analisi della Cassazione sulla Combustione Rifiuti
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e rigorosa su entrambi i punti sollevati.
La Consapevolezza e l’Elemento Soggettivo
In merito al primo motivo, i giudici hanno ribadito che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Le censure erano generiche e non individuavano specifici travisamenti delle prove. La ricostruzione operata dai giudici di merito, secondo cui l’imputata era consapevole della situazione illecita, è stata ritenuta logica e ben argomentata, escludendo così ogni dubbio sulla sua colpevolezza.
La Non Applicabilità della Particolare Tenuità del Fatto per la Combustione Rifiuti
Sul secondo e più rilevante punto, la Corte ha spiegato perché la combustione rifiuti nel caso specifico non potesse essere considerata di particolare tenuità. I giudici hanno valorizzato diversi elementi ostativi:
* Quantità ed eterogeneità dei rifiuti: La notevole mole e la diversa natura dei materiali bruciati (legno, plastica, metalli, ecc.) indicavano un’offesa significativa al bene giuridico protetto, ovvero l’ambiente.
* Non occasionalità della condotta: Le indagini della polizia giudiziaria avevano rivelato che nell’area erano stati accesi altri fuochi in precedenza, con residui dello stesso tipo. Questo ha portato la Corte a concludere che la condotta non era un episodio isolato, ma assumeva i caratteri della non occasionalità, un presupposto fondamentale per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
* Danno ambientale: La permanenza prolungata dei rifiuti sul terreno e la loro successiva combustione avevano provocato un danno all’ambiente non trascurabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha concluso che la motivazione della sentenza impugnata era solida e basata su considerazioni razionali. I motivi del ricorso, al contrario, si limitavano a contrapporre un differente apprezzamento dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di reati ambientali: la valutazione della tenuità del fatto non può basarsi su un’analisi astratta, ma deve tenere conto di tutti gli indici concreti della condotta. La quantità e la varietà dei rifiuti, unite alla ripetitività del comportamento, sono elementi decisivi che possono precludere l’accesso a benefici come la non punibilità. Per gli operatori del settore, come i gestori di strutture ricettive, emerge con chiarezza l’imperativo di una corretta e documentata gestione dei rifiuti, poiché anche condotte apparentemente marginali possono integrare reati gravi e portare a condanne penali significative, senza possibilità di sconti di pena.
Quando il reato di combustione illecita di rifiuti non può essere considerato di particolare tenuità?
Secondo la Corte, il reato non è di particolare tenuità quando la condotta non è occasionale. Nel caso specifico, la presenza di residui di fuochi precedenti, la notevole quantità e la diversità dei rifiuti bruciati hanno dimostrato la non occasionalità del comportamento e un danno ambientale non trascurabile, escludendo l’applicazione del beneficio.
La sola conoscenza della presenza di rifiuti e l’intenzione di smaltirli correttamente escludono la colpevolezza per la loro combustione?
No. La Corte ha ritenuto che la piena consapevolezza della presenza dei rifiuti, tanto da aver già contattato una ditta per lo smaltimento, non esclude la colpevolezza per il successivo atto di combustione illecita, ma anzi ne rafforza l’elemento soggettivo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38844 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38844 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 22 novembre 2024, che, concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ha parzialmente riformato la decisione resa il 14 luglio 2022 dal Tribu di Sulmona, con la quale NOME COGNOME era stata condannata alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 2006, avendo, quale direttore dell’Hotel “Du Park”, appiccato il fuoco dt ‘rifiuti depositati in modo incontrollato in area adiacente all’albergo, consistiti in legno, plastica, metalli, tessuti, c e parti di arredamenti; fatto commesso in Opi, 04/03/2021.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevole dell’imputata, sotto il profilo della violazione di legge, per insussistenza dell’elemento sogg del reato, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corre argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avu pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate d giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente ricostruito la vicenda, sottolineando come l’imputata fosse a conoscenza della presenza di rifiuti nelle vicinanze del struttura alberghiera, avendone indicato con precisione la natura ed essendosi anche attivata per provvedere allo smaltimento degli stessi, contattando una ditta specializzata.
Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione dell causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato dai giudici di merito (pag. 4 de sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata), esseno stato, in modo pertinente, ritenuto che nessuno degli elementi offerti dalla difesa fosse rilevante ai fini dell’invocata di non punibilità, sottolineando, in senso ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. p quantità dei rifiuti accatastati nell’area dove erano stati accesi altri due fuochi e dove la giudiziaria aveva accertato che altri fuochi erano stati accesi in precedenza con i medesimi resi di vario genere (legna, plastica, metalli tessuti, carta, calcinacci, parti di arreda desumendosi pertanto la natura non occasionale della condotta, anche per la quantità ed eterogeneità dei rifiuti rinvenuti, che davano anche conto della permanenza di tale materiale s terreno per un apprezzabile lasso di tempo, così provocando un non trascurabile danno all’ambiente.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertan sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di mer che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/ dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declarator dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento dell spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 61 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissib stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025.