Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50756 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50756 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 13/10/2022 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/10/2022, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 16/04/2021, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Viozione di eg,2.e e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione deVart. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza per aver conferito decisiva rievanza alla presenza di rifiuti pericolosi, nonostante tale circostanza fosse stata espiicitannente esciusa dai Tribunale, come del resto confermato dall’individuazione deiia pena base nel minimo edittale di due anni. La difesa evidenzia – anche attraverso ampie citazioni giurisprudenziali relative alla possPiiità di riconoscere una c:rcostanza aggravante in grado di appello, purchè ia riquaiificazione concerna una situazione fattuale accertata in primo grado – che :a decisone dena Corte territoriale aveva determinato una sostanziale violazione reforrnatio iO pejus.
‘,io:azione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’errore di calcoio in cui era caduto i: primo giudice, che aveva ridotto la pena per la concessione delle attenuanti oeneriche – dopo la prima riduzione ad anni uno, mesi quattro di reclusione per effetto dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. ad anin: Jno di recius one, in misura quindi inferiore al terzo. 2.2 .
CONSIDERATO IN DIRITTO
li richt -so è ne: suo cornp:esso infondato e deve essere perciò rigettato.
2. Per. ciò che riguarda primo motivo, deve osservarsi che la prospettazione difensiva potrebbe essere forse condivisa se il rigetto della richiesta di applicazione deiLan. 131-bs fosse stato motivato dalla Corte d’Appello adducendo preclusioni connesse al l a pena edittake. In realtà, la sentenza impugnata ha compiuto un ampie exc,:irsus sLiVistltuto e sull’elaborazione giurisprudenziale in ordine alla sua appiicabWtà ai reco arnbie:ntaii’ richiamando in particolare Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277674 – 01, secondo cui «ai fini del riconoscimento d.»ja causa di esclusione cella punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l’offesa, per le modalità dei:a condotta e per ‘esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità». (Facendo applicazione del una fattispecie :n tema di abbandono di rifiuti, la Corte ha ritenuto corretto mancate riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, nonostante ‘occasionalità della condotta, in considerazione della cospicua quantità te h . :Tht; abbandonat:).
In taHe prosoett;va COGNOME Corte territoriale ha escluso l’applicabilità della causa di esclusione della puniniiità, richiamando i precedenti anche specifici a carico del COGNOME e ritenendo ii fatto non esigua portata in considerazione: della visibilità a stanzaí7′ .:eiia colonna di fumo nero, che aveva attratto gli operanti; della presenza d ofuti d; rnateriae piastico in un’area già interessata da ingenti cumuli
di riflúti; dea pecolosità della condotta alla luce anche delle coltivazioni agricole oresenti nelia zona (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata, nonché pag. 5 in cui s: specifica che !e immagini fotografiche consentivano di escludere che il fuoco fosse stato appiccato soo a residui vegetali provenienti dalla contigua coltivazione o ortacci).
tratta d un percorso argomentativo immune da profili di contraddittorietà o i!:ogc2.7à manifesta deducibiii in questa sede: essendo evidente che – alla luce de0 indirizzi interpretativi :n precedenza richiamati – la Corte d’Appello rimaneva b;enamente inera d; apprezzare l’intera vicenda ai fini della eventuale sua neli’alve.o dell’ad. 131-bis cod. pen., indipendentemente dalla avvenuta derubricazione a: sensi dell’art. 256-bis comma 1, operata dal giudice di primo greco e non mbugnata cal Pubblico Ministero.
3, r;ianifestamente inammiss i bile è la residua censura, non solo perché non dedotta in aopeho ma anche perché muove da una evidente petizione di principio, secondo cui per entrambe le attenuanti il Tribunale avrebbe operato la riduzione massima Ci un terzo: à invece evidente, dalla motivazione della sentenza di primo grado, cne ia riduzione di un terzo era stata applicata – oltre che, ovviamente, per scefta d& rito – per Ja soca attenuante di cui all’art. n. 62 n. 6 cod. pen. (cfr. pag. 7 della sentenza d: primo grado).
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condwma dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rc. 2etta ii , — corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese orocessua;L
Così deciso il COGNOME ovemb -e 2023 I! Consigi. re estensore