Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6291 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6291 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d’appello di Messina
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in relazione ai capi b) e C) dell’imputazione.
L’AVV_NOTAIO COGNOME si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’imputato COGNOME NOME, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Patti in composizione monocratica, recante statuizione di condanna nei confronti del predetto, nella qualità di titolare della RAGIONE_SOCIALE, alla pena ritenuta di giustizia per tu capi di imputazione contestati (con riconoscimento della continuazione), relativi rispettivamente al deposito incontrollato di materiali consistenti negli scarti d produzione delle barche – lana di vetro, legno latte e altro materiale ferroso – (capo A), all’abbruciamento di rifiuti (capo B) nonché alla realizzazione di una discarica non autorizzata, di rifiuti incendiati e di scarti della realizzazione di imbarcazion nel greto di un torrente (capo C).
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
In particolare, con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell’art. 516 cod. proc. pen., per violazione della correlazione tra fatto ritenuto in sentenza e fatto contestato sub capo B): ritiene il ricorrente che la Corte di appello abbia evocato una responsabilità dell’imputato sul presupposto della responsabilità per omessa vigilanza, non contestata al medesimo.
Il secondo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quando dedotto con atto di appello circa la riconducibilità della cenere, rinvenuta in uno dei tre bidoni, alla attività combustione illecita dei rifiuti.
Con il terzo, si deduce violazione dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione in relazione al capo B) risultante dal testo del provvedimento, anche nella parte in cui richiama la sentenza di primo grado, ed errore revocatorio in relazione all’utilizzo di una prova inesistente per effetto d errata percezione di quanto riportato in atto istruttorio. Il motivo deduce travisamento della prova atteso che entrambe le sentenze emesse in primo grado e in grado di appello introducono nella motivazione un’informazione rilevante non esistente nel processo, ovvero quella delle segnalazioni di fumo e cattivo odore riferite non al greto del torrente, ma ai locali dell’azienda.
Il quarto motivo censura violazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 81 cpv cod. pen., con riferimento alla carenza di motivazione ex art. 133 cod. pen. in ordine alla scelta di operare
l’aumento di pena detentiva per la continuazione in relazione al capo A), reato contravvenzionale punito con pena alternativa.
Il quinto motivo deduce mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo C) delle imputazioni: il ricorrente deduce che il sopralluogo svolto il 22 febbraio 2021 non accertò in alcun modo la provenienza dei rifiuti rinvenuti nel greto del torrente e che la mera compatibilità del materiale con l’attività svolta dall’imputato non poteva costituire prova di responsabilità.
All’udienza fissata per la trattazione orale, la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente ai capi B) e C) delle imputazioni per carenza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
1.1 Va anzitutto premesso che ricorre, nel caso di specie, una ipotesi di “doppia conforme”, posto che tanto la sentenza di primo grado quanto quella di appello affermano la penale responsabilità dell’imputato per le imputazioni elevate e, in particolare, la sentenza della corte territoriale compie alle valutazioni svolte da Tribunale un rinvio integrale (pagina 4 della sentenza). Ne discende che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (quale sollecitato con il secondo, terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso), poiché la sentenza di appello, nell sua struttura argornentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso il richiamo a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazio delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).
1.2 Passando all’esame del primo motivo di ricorso, lo stesso, come sopra esposto, ha riguardo alla asserita violazione della norma processuale di cui all’art. 516 cod. proc. pen., censura fondata sulla circostanza che il giudice di appello avrebbe evocato una responsabilità del ricorrente sul presupposto della sua omessa vigilanza.
Sul punto si osserva che la sentenza della Corte territoriale contiene un riferimento a tale ipotesi di responsabilità, attraverso il richiamo espresso all previsione dell’art. 256-bis del d. Igs. 152/2006, ma al solo scopo di completare un percorso argomentativo, in risposta ai motivi di appello, che prende le mosse, anzitutto, dall’integrale rinvio alle motivazioni della sentenza del Tribunale, di po considera la circostanza che l’ultima operazione di smaltimento risultante ‘dal
registro risalisse al 21 novembre 2019 (mentre i fatti contestati risalgono al sopralluogo svolto nei primi mesi del 2021), ed infine compie riferimento ad una «…linearità nel perpetrarsi delle condotte illecite….» lette nella loro successi operativa (deposito incontrollato e successivo smaltimento illecito in parte a mezzo abbruciamento in parte attraverso la realizzazione di una discarica nel greto di un torrente).
Quanto poi all’invocata violazione del principio di cui al combinato disposto degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen., si osserva che, come chiarito dalla Corte, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, per “fatto nuovo” si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum; per “fatto diverso”, invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nell contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. (Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275928 – 01, Sez. 3, n. 8078 del 10/10/2018, dep. 2019, Pmt, Rv. 275839 – 01). Nel caso che ci occupa, peraltro, l’equivalenza del criterio di imputazione soggettivo del reato di cui all’art. 256-bis, comma 3, del d. I.gs 152/2006, sia che il fatto sia commesso dal medesimo imputato, sia che all’imputato, titolare dell’impresa o responsabile dell’attività, il fatto r comunque ascrivibile per l’omesso controllo, costituisce elemento normativo espresso, sicché la contestazione elevata attraverso il richiamo alla disposizione normativa introduce il relativo tema nel dibattimento, consentendo alla parte l’esercizio di ogni prerogativa difensiva sul punto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al secondo motivo, con cui si contesta l’assenza di motivazione in punto di riconducibilità della cenere rinvenuta in uno dei tre bidoni alle attività combustione illecita dei rifiuti, lo stesso non può trovare accoglimento atteso che, sul punto, il giudice di primo grado, alla cui motivazione la corte territoriale compie integrale ed espresso rinvio, aveva anzitutto, richiamato (pag. 2 della motivazione) il contenuto della relazione redatta dal personale dell’ARPA, dalla quale risultava che i n. 3 fusti da duecento litri ciascuno, impiegati per la combustione di materiale vario, uno dei quali contenente la cenere; si trovavano nella sede aziendale, su un laterale dell’edificio. Inoltre, il Tribunale ha sul punto valorizzato l’ulter circostanza che i sopralluoghi fosse stati sollecitati proprio dai proprietari di fon limitrofi al cantiere, sito in INDIRIZZO (come si legge a pagina 2), per la “presenza costante” – non saltuaria né sporadica quindi – di fumo nero e cattivo odore. A fronte di tale compiuta motivazione, immune da profili( di
irragionevolezza, le censure difensive articolate con il secondo motivo sono generiche, poiché non si confrontano con le valutazioni svolte da entrambi i giudici di primo e secondo grado.
Quanto al terzo motivo, lo stesso non può trovare accoglimento atteso il consolidato orientamento di questa Corte per il quale nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del “devolutum” ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità. (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, COGNOME, Rv. 281665 – 01). Sul punto si osserva che dalla lettura del riepilogo dei motivi di appello (neppure oggetto di autonoma impugnazione, cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01 e Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259066 – 01), non risulta formulata la censura relativa al travisamento della prova.
Quanto al quarto motivo, relativo alla carenza di motivazione in ordine alla scelta di aumentare la pena detentiva per il reato stellite di cui al capo A) (punito con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda), si osserva che tale censura non risulta articolata con l’atto di appello e che, comunque, sul punto il giudice di primo grado ha espressamente richiamato, ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio, i criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. e, in particolare modalità dell’azione e il danno ambientale provocato, con ciò fornendo motivazione in ordine alla scelta operata ai fini della individuazione del complessivo trattamento sanzionatorio. Con tale motivazione il ricorrente comune non si confronta.
Il quinto motivo è generico poiché, in realtà, non si confronta con il complessivo tessuto motivazionale emergente dalla congiunta lettura delle sentenze di primo e secondo grado, laddove la deduzione operata nella sentenza di appello (che si riferisca ad una certa linearità dei comportamenti illeciti costituisce argomento di mero corredo rispetto alla valutazione in fatto, non censurabile in questa sede, svolta dal giudice di primo grado e compiutamente sopra richiamata. La motivazione addotta da entrambi i giudici di merito, inoltre, risulta immune da profili di irragionevolezza, atteso che viene valorizzata non solo la riconducibilità dei rifiuti rinvenuti sul greto del torrente (descritti motivazione della sentenza di primo grado, pagina 4, come segue: residui di rifiuti incendiati, scarti di lavorazione delle imbarcazioni, lana di vetro, material combusti e prodotti chimici) alla attività svolta presso il cantiere nautico, ma anche la vicinanza della sede del cantiere nautico al greto del torrente Calitù, com si
evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, (pagina 2) che espressamente colloca entrambi nella medesima località denominata Contrada Caferì. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, non può trovare accoglimento la censura formulata in termini di omessa motivazione sul punto relativo alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo C), posto ch viceversa, la stessa è stata argomentata da entrambi i giudici di merito e che, peraltro, risulta immune di vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/01/2026