Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37236 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Tripi il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 15-01-2024 della Corte di appello di Messin visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona a; del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’iriammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 gennaio 2024, la Corte di appe confermava la decisione del 23 marzo 2023, con cui il Tribunale di B di Gotto aveva condannato NOME COGNOME alla pena di ann reclusione ed euro 520 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei lo di Messina rcellona Pozzo 1, mesi 4 di eati di cui agli art. 256, comma 1, lett. a) e 256 bis del d. Igs. n. 152 del 2006 (capo A) e 674 cod. pen. (capo B), reati a lui contestati per avere realizzato, in prescritta autorizzazione, l’attività di raccolta e smaltimento, media di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, costituiti da material legno, plastica e pneumatici per camion, in tal modo provocando una fitta coltre di fumo che causava molestia alle persone; fatti acc 1° marzo 2021. All’imputato era stato altresì imposto, ai sensi dell’ d. Igs. n. 152 del 2006, l’obbligo di provvedere al ripristino dello s e al pagamento delle spese di bonifica, attività queste al cui svolg subordinata la riconosciuta sospensione condizionale della pena. ancanza della te bruciatura, vario, tra cui l’emissione di rtati in Tripi il rt. 256 bis del ato dei luoghi mento veniva
Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato due mòtivi.
Con il primo, la difesa ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato rispetto al reato di cui al capo A), osservando che la Coi -te territoriale, pur a fronte dello specifico rilievo difensivo, ha omesso di con Carabinieri hanno identificato COGNOME solo una volta, peraltro in non è di sua proprietà, non potendo da ciò desumersi la prova che iderare che i n terreno che egli svolgesse concretamente e personalmente l’attività di raccolta dei materiali d scarto.
Doveva quindi essere riconosciuta l’assoluta occasionalità della condotta, avente portata esimente ai fini dell’art. 256, comma 1, del Testo unico arnbientale, non avendo i giudici di merito accertato se vi fosse o meno un veico trasporto, non tenendo altresì conto dell’unicità del trasporto, de soggetto privato, dell’eventuale effettuazione di operazioni prelimin o usato per il la qualifica di ri al trasporto al fine di escludere un eventuale abbandono del rifiuto occasionale del fatto che l’area non era interamente recintata e si trovava su una strada int rpoderale.
Il secondo motivo è dedicato alla conferma della statuizione sul condizionale della pena, che è stata subordinata all’esecuzione d ripristino e di bonifica, sebbene l’imputato non risulti proprieta appartenente, come risulta dalla documentazione acquisita, a Giuse a sospensione gli obblighi di io del fondo, pe COGNOMECOGNOME padre del ricorrente, e ciò senza considerare che non vi sarebbe alcun danno da riparare, posto che l’incendio è divampato in una zona di campag a lontana dal centro abitato e non vi sono state lamentale da parte di terzi per ev ntuali lesioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina coerente e n n illogica de elementi probatori acquisiti, la valutazione dei giudici di merito in ordi configurabilità dei reati contestati e alla loro ascrivibilità al ricorre te censure difensive, che si articolano nella sostanziale ·proposta di una ril alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa c e tuttav è consentita in sede di legittimità, essendo nella giurisprudenza di questa costante l’affermazione (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/20 secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudi 0, dep. 2021), un apparato e di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugn l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. alutazione dei i una migliore
Di qui l’infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsa ilità.
2. Il secondo motivo è parimenti non meritevole di accoglimen o. La decisione di subordinare, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., la co cessione della sospensione condizionale della pena all’esecuzione del ripristino e della bonifica del sito non presta infatti il fianco alle deduzioni difensive, tanto più ve si conside che gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi sono spressannente contemplati dall’art. 256 bis, comma 5, parte finale, del d. Igs. n. 152 del 2006. Non si richiede peraltro, al fine dell’operatività degli obblighi in questione, verificarsi di danni alle persone, fisici o materiali, giustificandosi gli obbligh bonifica e ripristino in funzione dell’accertata violazione penale che abbia determinato un’alterazione, anche lieve ma pur sempre percepi ile, del bene ambientale, elemento questo senz’altro configurabile nel caso di specie, avuto riguardo alle significative dimensioni dell’incendio appiccato dal ric rrente.
2.1. Né, in senso ostativo, appare dirimente l’obiezione difensi a secondo cui il ricorrente non può ritenersi gravato dagli obblighi di bonifica ripristino, quanto soggetto diverso dal proprietario dell’area attinta dalla cond tta illecita. Sul punto deve infatti rilevarsi che l’art. 256 bis, comma 5, del d. I s. n. 152 del 2006, nel richiamare la necessità della bonifica e del ripristino d l sito dove è avvenuta la combustione illecita di rifiuti, non specifica i soggetti c i spettano ta obblighi, ma dalla lettura complessiva della normativa di riferimento risulta evidente che gli stessi vadano individuati sia nel proprietario dell’ rea che abbia dolosamente o colposamente cagionato l’inquinamento del sito, la nell’autore della violazione ambientale che ha determinato il deterioramento d ll’area.
A tale conclusione, nell’ambito delle rispettive sfere di interesse, s no pervenute invero sia la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, ez. 6, n. 780 del 26/01/2021 e Sez. 5, n. 765 del 25/02/2016), sia la giurisprudenza civile di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. 3, n. 1573 del 22/01/2019, Rv. 6524769), essendosi evidenziato, in maniera pertinente e condivisibile, ch l’onere della bonifica del sito inquinato è innanzitutto ravvisabile in capo al p oprietario o a qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapp rto, anche di mero fatto, tale da consentirgli, e per ciò stesso imporgli, di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata a evitare che l’area m desima po essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia ell’am sanzionandosi dunque l’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinar diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, impedendo che in essa possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi. Ma il dovere di provvedere alla bonifica e al ripristino dell’are inquin ravvisabile, evidentemente, pure in capo all’autore della violazion e ambient ossia a colui che ha cagionato in via diretta l’inquinamento del sito anc
4
proprietà altrui, come del resto desumibile dall’analoga prevision di cui all’art. 245, comma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006, che onera degli obblig i di intervento innanzitutto il responsabile della potenziale contaminazione del sit Quanto al rapporto tra i soggetti tenuti alla bonifica dell’area, si è precisato (cf la citata Cass. civ. Sez. 3, n. 1573 del 22/01/2019, Rv. 6524’69) che, ove provveda spontaneamente, il proprietario ha diritto di rivalersi n i confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute, a condizion che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge e indip ndentemente dalla identificazione del responsabile dell’inquinamento da part dell’Autorità amministrativa, non trovando applicazione la regola della respons bilità solidale di cui all’art. 2055 cod. civ., poiché trattasi di obbligazione “ex leg ” di contenuto indennitario, e non risarcitorio derivante dal fatto obbiettivo dell’in uinamento.
2.2. All’esito di tali considerazioni, deve pertanto ribadirsi c e, nell’ambito della legittima subordinazione della sospensione condizionale a un degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen., va ritenuta immune da censure I attribuzione a carico dell’imputato, quale autore dell’accertata violazione ambientale, dell’obbligo di ripristino e bonifica del sito dove ha avuto luogo la combustione i:lei rifiuti.
In definitiva, stante l’infondatezza delle censure sollev proposto nell’interesse di COGNOME deve essere rigettato, con ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del pr te, il ricorso onere per il cedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10.07.2024