Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46743 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46743 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACIREALE il 13/02/1937
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania, in conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cu all’ad 256 bis D.Igs. 152/2006, perché, quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE appiccava il fu rifiuti speciali pericolosi, quali filtri di olio esausto, pezzi meccanici di automezzi, conte olio, abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in area non autorizzata, co l’aggravante di aver agito nell’ambito di un’attività d’impresa e della recidiva reiterata.
Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio d motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, evidenziando che i rifiuti er riposti all’interno di tre fusti senza alcun pericolo di propagazione del fuoco, posto che il appiccato si è sviluppato solo all’interno dei bidoni ed è stato costantemente controll dall’imputato, sempre presente sul luogo, che impediva la fuoriuscita di detriti e di schegge
2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordi all’ applicazione della circostanza aggravante di aver agito nell’ambito di un’attività di impr A fronte di un dettagliato motivo di gravame sul punto, la Corte territoriale ha rite sussistente la qualifica di imprenditore rivestita dal ricorrente senza vagliare adeguatamente deduzioni difensive.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Il ricorrente evidenzia la illogicità della motivazione che ne giudizio di prevalenza delle attenuanti, pur dando atto che il ricorrente è gravato da un so precedente, peraltro risalente nel tempo. Il giudice di merito avrebbe dovuto considerare l’et dell’odierno ricorrente, ultraottantenne, e la scarsa offensività del fatto, considerato materiale era ben ordinato all’interno dei fusti, che le fiamme hanno avuto la minima intensità minima propagazione, che sono state sempre vigilate dal ricorrente, che non si è sprigionato eccessivo fumo.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiarars l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, come il ricorrente era stato sorpreso all’interno del fondo di sua prop intento ad appiccare fuoco a materiale, contenuto all’interno di grandi fusti, costituito da di olio esausto, pezzi meccanici di automezzi, contenitori di olio, e che da tale fuoco derivava
sprigionarsi di fumo nero. Il giudice ha anche evidenziato che sono stati rinvenuti, oltre a fusti contenenti rifiuti già carbonizzati, altri sei fusti contenenti materiale pronto per bruciato. Correttamente, poi il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale non occorre, ai fini dell’integrazione della fattispecie di combustione ill di rifiuti in contestazione – trattandosi di reato di pericolo- che si determini un danno all’am né di un pericolo concreto per l’incolumità pubblica (Sez. n. 52610 del 04/10/2017, Rv. 271359; Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012, Rv. 252908), in quanto la valutazione in ordine all’offesa bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico “ex ante”. Del resto, il fatto che il ricorrente abbia costantemente vigilato sul fuoco, imped la fuoriuscita di detriti ed evitandone il propagarsi, non rileva, essendo il reato integrato mera condotta di appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere GLYPH una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli ste avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in dirit delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il ricorrente riveste la qualifi imprenditore, in quanto dispone di autorizzazione al deposito per lo stoccaggio di rifiuti ol come riconosciuto dallo stesso imputato, che ha affermato di svolgere attività inerente ” rifiuti”. Vista la localizzazione dell’incendio, avvenuto proprio ove il ricorrente svol suddetta attività di deposito per la quale era autorizzato, la tipologia del materiale bruciato di olio esausto, pezzi meccanici di automezzi, contenitori di olio), è evidente che la condo contestata concerne materiali e rifiuti che l’imputato deteneva nella qualità di imprenditore.
3.In ordine al trattamento sanzionatorio, si osserva che il giudice di primo grado ha concess le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva all’aggravante di cui al comma terzo dell’art. 256 bis del D.Igs. 152/2006, e ha ritenuto congr e corrispondente alla contenuta gravità della condotta illecita, anche alla luce della persona non allarmante dell’imputato, la pena di anni due di reclusione, ridotta per il rito in anni mesi quattro di reclusione. La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da viz logico-giuridici, ha condiviso le determinazioni del giudice di primo grado in ordine al trattam sanzionatorio, facendo espresso richiamo alla quantità di bidoni contenenti materiale già oggetto di attività di combustione o in procinto di essere bruciato (si tratta di complessivi 12 fus erano riposti i rifiuti) e al precedente specifico di cui è gravato il ricorrente. T motivazione insindacabile in cassazione.
Il ricorso NOME deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione de causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 09/07/2024
Consigliere estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME
Depositata in Cancelleria