Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28744 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28744 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 13/07/1973
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che dichiarava NOME COGNOME COGNOME colpevole del reato previsto dall’art.73, co. 4, d.P.R. 309/90, condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 10 reclusione ed euro 8.000,00 di multa.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 73 del d.P.R. 309/90 per non aver riqualificato il fatto come coltivazione domestica punibile perché destinata all’esclusivo uso personale. Con il secondo motivo censura l’errone applicazione della legge penale in relazione alla mancata qualificazione giuridica dei fat termini di lieve entità ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.
I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di pr di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del decisione impugnata.
3.1 Quanto al primo motivo, la Corte di Appello ha fornito un’adeguata e logic motivazione a foglio 3, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui in mater reati concernenti sostanze stupefacenti, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indic inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzan tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, COGNOME, Rv. 278624). Nel caso in esame, dalla sostanza sequestrata erano ricavabili, come emerge dalla consulenza tossicologica, 388 dosi medie singole, inoltre presso l’abitazione dell’imputa erano rinvenuti un bilancino di precisione e n.20 bustine in plastica trasparente destina confezionamento della sostanza stupefacente, elementi da cui, in modo non illogico, la Corte d appello ha inferito la destinazione dello stupefacente coltivato ad un consumo no strettamente personale.
3.2 I giudici di secondo grado, hanno poi dato conto del perché hanno ritenuto il fatt contestazione, non riconducibile alla previsione di cui all’art. 73 co. 5 D.p.r. evidenziando per un verso il valore ponderale dello stupefacente, ma anche la certa
destinazione allo spaccio e la circostanza che l’imputato risulti dedito all’attività i spaccio (foglio 3).
La sentenza appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, c
n. 309 del 1990 – anche all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.
146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertit con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 – può essere riconosciuta solo nella ipot
di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitat sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalit
circostanze dell’azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è
possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018
COGNOME, Rv. 274076). Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
4. All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2025