Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33193 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33193 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a COGNOME VALLE PIANA il 28/02/1977
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME il quale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato; lette le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME del foro di Nora Inferiore con cui ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale nei confronti di NOME COGNOME che era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, co. 4 e 5, d.P.R. 9 ottobr 1990 n. 309, così riqualificata l’imputazione originariamente contestata, per avere coltivato 15 piantine di canapa indica, di altezza variabile tra 7 e 35 centimetri.
La Corte territoriale, facendo proprie le argomentazioni svolte dal primo giudice, ha rigettato l’appello proposto dal COGNOME e ha escluso che la coltivazione posta in essere dal ricorrente presentasse le caratteristiche della coltivazione domestica, sul presupposto del rinvenimento delle piantine in diversi vani dell’immobile e del rinvenimento di un bilancino di precisione all’interno del cassetto del comodino della stanza da letto dell’imputato. È stato respinto anche il motivo di gravame avente ad oggetto il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., ritenendo ostativo in tal senso lo status di recidivo reiterato e specifico dell’imputato. Sono stati respinti, infine, i motivi di appello con i qua era stato invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche chiedendo, in subordine, la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria o altra pena sostitutiva «più favorevole all’imputato».
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della coltivazione in forma domestica. La difesa rileva che la Corte territoriale, pur riconoscendo alla coltivazione carattere rudimentale, ha ritenuto l’idoneità della stessa ad incrementare il mercato illecito sulla scorta di indici rivelatori insufficienti, ossia il rinvenimento delle piante in più pu dell’abitazione e la presenza del bilancino di precisione. Non si è tenuto conto, tuttavia, del numero delle piante e della inoffensività in concreto della condotta, desumibile dall’esiguo numero di dosi ricavabili oltre che dell’assenza di indici significativi della destinazione della sostanza al mercato illegale.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla luce di un fatto che è stato considerato “di lieve entità”.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva, sul mero presupposto della “recidivanza” senza tenere conto dell’assenza formale di ostacoli e della maggiore aderenza delle pene sostitutive alle finalità rieducative proprie della pena.
Il Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta e ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Il difensore dell’imputato, ha depositato conclusioni scritte insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, questa Corte ha ripetutamente affrontato il profilo della rilevanza penale di ogni condotta che si traduca in un’attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti (cfr. Sez. U., n. 28605 del 24/4/2008, COGNOME, Rv. 239920, che fa espresso rinvio ai principi formulati dalla Corte costituzionale nelle decisioni n.360 del 1995 e n. 296 del 1996)
Lo stesso giudice delle leggi, nella sentenza n. 360 del 1995, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della previsione di persistente illiceità penale del coltivazione, anche qualora univocamente destinata all’uso personale e indipendentemente dalla quantità di principio attivo prodotto, essa resistendo anche alla verifica condotta (ex artt. 25 e 27 Cost.) alla stregua del principio di offensività, ben potendo valutarsi tale condotta come pericolosa «…ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli, per il solo fatto di arricchire la provvista esistente materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga». In questa sentenza, la Corte costituzionale non ha mancato di precisare che costituisce «questione meramente interpretativa, rimessa al giudice ordinario, la identificazione, in termini più o meno restrittivi, della nozione di coltivazione che sotto altro profilo, incide anch’essa sulla linea di confine del penalmente illecito».
Anche successivamente a tali arresti, si è continuato a discutere in sede di legittimità della necessità che il giudice valuti in concreto l’offensività di una condotta di coltivazione “domestica” di stupefacente. I conseguenti contrasti giurisprudenziali sono stati composti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278624, secondo la quale il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile, indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Questa sentenza ha ritenuto, tuttavia, che debbano ritenersi escluse, in quanto non
riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore. Il Supremo collegio ha ritenuto, dunque, che la soluzione da dare alla questione sollevata con l’ordinanza di rimessione dovesse basarsi sull’affermazione della mancanza di tipicità – qualora ricorrano tutte le condizioni sopra specificate – della condotta di coltivazione domestica destinata all’autoconsumo, articolando una graduazione della risposta punitiva rispetto all’attività di coltivazione di piant stupefacenti, nelle sue diverse accezioni.
Nel caso in esame, la Corte d’appello, in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice, ha valorizzato, tra i vari parametri utilizzabili, il numero delle piante messe a dimora, la maggior parte delle quali, peraltro, collocate in un vano sottotetto, e la presenza del bilancino elettronico di precisione. Ne ha tratto la conclusione, non manifestamente illogica, che quella coltivazione non potesse essere considerata penalmente neutra sì da giustificare la implicita recessività di altri indici valutabili
Al netto del numero esiguo di dosi ricavabili dalle piantine, che ha indotto già il primo giudice a riqualificare il fatto nell’alveo dell’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, la sentenza impugnata ha valorizzato le modalità del rinvenimento: COGNOME, soggetto con precedenti specifici, veniva notato nei pressi di una piazza e si procedeva alla perquisizione personale con esito negativo. L’imputato, avvisato dagli operanti della loro intenzione di procedere a perquisizione domiciliare, riferiva di detenere in casa due piantine di cannabis e, presso la sua abitazione, mostrava, nella stanza da letto, due vasi al cui interno erano state collocate cinque piantine di cannabis. La perquisizione, tuttavia, proseguiva consentendo così di rinvenire nel cassetto del comodino della stanza da letto un bilancino di precisione e nel vano sottotetto altri sei vasi con dieci piantine di cannabis.
Nel solco della giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello ha ritenuto l’offensività della condotta, non solo in virtù della conformità delle piante al tip botanico previsto, ma anche per l’attitudine delle stesse a giungere a maturazione, dovendosi intendere per coltivazione «l’attività svolta dall’agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto». È stato così ritenuto che la messa a coltura di quindici piantine di marijuana non possa essere considerata coltivazione di minime dimensioni né di ridottissima produttività potenziale.
I giudici di merito, peraltro, non hanno mancato di sottolineare che la destinazione all’uso personale non era in alcun modo giustificata dalla documentazione prodotta dalla difesa, attestante che l’imputato era in carico presso il Ser.D. di Salerno con diagnosi di dipendenza da “oppiacei”.
Per quanto esposto il primo motivo di ricorso è infondato
3. Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Come è noto, quando decide in ordine all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fin della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269, fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato). Di conseguenza, anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
La motivazione resa dalla Corte di appello, che fa riferimento ai numerosi precedenti penali anche specifici annoverati dall’imputato, in uno alla mancanza di elementi di segno positivo valutabili, ben rappresenta e giustifica le ragioni per cui i giudici di merito non hanno ritenuto di poter applicare le attenuanti generiche. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01). Ed invero, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62 bis cod. pen, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610-01).
4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata sostituzione della pena, è inammissibile per difetto di specificità. Ed invero, il ricorrente non indica per quali ragioni, nel caso concreto, una pena sostitutiva avrebbe dovuto dovesse essere valutata più idonea alla rieducazione, né sostiene di aver fornito più precise indicazioni nel corso del giudizio.
Si deve osservare, allora che, anche nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale». Il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale
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pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Nel motivare sull’applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell’imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della nneritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla pi idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285381). Se è vero, dunque, che il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto nell’art. 58 legge n. 689/81, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286006); è anche vero che, per giustificare la propria prognosi negativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni, il giudice può trarre argomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall’epoca di commissione degli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, COGNOME, Rv. 287348 che ha ritenuto esente da censure una decisione reiettiva dell’istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell’imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale).
Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso, si deve osservare che – come la Corte di appello ha chiarito – COGNOME è gravato da precedenti, non solo per violazioni della legge in materia di stupefacenti, ma anche per evasione e ciò consente di valutare non manifestamente illogica, a fronte di una richiesta di sostituzione avanzata in termini del tutto generici, la motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q . M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 giugno 2025
La Conpigliara est.
La Presidente
NOME