Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16075 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16075 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Riposto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte di appello di Catania lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, all’esito di rito abbreviato, la Corte d’appello di Catania, ritenuta l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 25 gennaio 2018, ha ridetermiNOME la pena inflitta a COGNOME NOME io mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa.
Si contesta all’imputato di avere coltivato l’interno della propria abitazione sei piante di cannabis indica (di altezza ricompresa tra i 5 e i 75 cm,), dalle quali erano ricavabili 60 dosi, e di avere detenuto illegalmente venti grammi di marijuana.
Il compendio probatorio si fonda sul verbale di arresto in flagranza dell’imputato, a seguito di perquisizione domiciliare.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME, sia a mezzo dell’AVV_NOTAIO, poi revocato, sia mezzo dell’AVV_NOTAIO, successivamente nomiNOME, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta responsabilità per il reato contestato.
L’indice utilizzato dai giudici di secondo grado per ritenere configurato l’art. 73, d.P.R. cit., ossia il principio attivo ricavabile nella immediatezza, risulta u elemento assolutamente neutro e irrilevante, al pari del fatto che le piante avevano un grado di maturazione diverso, che, come tale, evidenzierebbe una coltivazione programmata per ottenere un quantitativo di droga crescente.
La difesa richiama la sentenza S.U. Caruso, in ordine alla coltivazione domestica non punibile, secondo la quale non integra il reato di coltivazione, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante.
La motivazione è contraddittoria nella parte in cui, dapprima ritiene configurato l’art. 73 d.P.R. cit., e poi, nell’accogliere il motivo di appello sul comma 5, evidenzia come l’attività di coltivazione e della connessa detenzione siano entrambe evidentemente finalizzate alla destinazione ad uso personale dell’imputato ed anche alla cessione a terzi.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Il reato di coltivazione di piante, dalle quali è possibile trarre sostanze stupefacenti è stato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, tant’è che le Sezioni unite sono state chiamate più volte a pronunciarsi su tale fattispecie.
All’esito di un articolato percorso interpretativo, il più recente e autorevole approdo della giurisprudenza è nel senso di ritenere che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente.
Tuttavia, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di u inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 de 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624).
La giurisprudenza successiva ha dato letture del suddetto principio non sempre conformi. Significativo, in tal senso, che si sia ritenuto di non poter ricondursi alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marjuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale (Sez. 6, n. 3593 del 3/11/2020, dep.2021, Cannella, Rv. 280592). In senso contrario, tuttavia, è stato anche affermato che integra una coltivazione domestica non punibile messa a coltura di undici piantine di marijuana, collocate in vasi all’interno di un’abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di svilupp raggiunto, avrebbero consentito l’estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all’uso personale dell’imputato. (Sez.6, n. 6599 del 5/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786).
3.1.Da una ricognizione dell’ampia giurisprudenza della Corte in materia, risulta che l’inoffensività della condotta è stata ritenuta 1) a fronte del fatto c l’agente fosse un assuntore abituale; 2) che non vi fossero elementi idonei a ritenere la destinazione alla cessione a terzi; 3) che la coltivazione avesse ad oggetto un numero limitato di piante e fosse svolta senza l’adozione di alcuna particolare tecnica atta ad ottenere un quantitativo apprezzabile di stupefacente.
Applicando tali criteri al caso di specie, non può che ritenersi l’inoffensività della condotta, posto che è stato riconosciuto l’uso personale della sostanza rinvenuta, non vi sono elementi idonei a sostenere una destinazione anche a terzi del prodotto della coltivazione e, soprattutto, questa aveva ad oggetto un numero
limitatissimo di piante, coltivate in maniera del tutto rudimentale, mediante il semplice invaso e collocazione nel giardino dell’abitazione.
4.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 18 gennaio 2024