Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49547 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49547 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOGARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 31 agosto 2016, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (coltivazione in una piccola serra di tre piante di marijuana invasate dell’altezza di cm. 10 circa e detenzione di gr. 290 della medesima sostanza costituiti da piante già secche e pronte per un confezionamento in dosi).
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in relazione al reato contestato per mancata dimostrazione della destinazione della sostanza a terzi.
3. Il ricorso è inammissibile.
In ordine all’unico motivo di ricorso, la qualificazione del reato di detenzione e di coltivazione di piante di stupefacenti appare del tutto corretta.
In linea generale, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).
Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, D.L. 30 di bre 2005, n. 272, è stato ripristiNOME il testo dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4 bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell’art. 73 all’art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale.
Il comma 1-bis dell’art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto – che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell’originario tessuto normativo e quelli già previsti nell’art. 73, comma 1-bis, lett a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale – per l’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l’uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.
Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.
Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazioNOME; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.
In relazione all’altra condotta criminosa contestata, va richiamato il principio espresso da questa Corte secondo cui integra una coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di piantine di marijuana (nella fattispecie 11), collocate in vasi all’interno di un’abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l’estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all’uso personale dell’imputato (Sez. 6, n. 6599 del 05/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786). Tale principio è stato affermato alla luce dell’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624).
La Corte territoriale ha valutato i seguenti elementi, al fine di ritenere la sostanza detenuta e coltivata destinata alla cessione in favore di terzi: a) la detenzione di un bilancino di precisione regolarmente funzionante e notoriamente utilizzato per la pesatura e per la parcellizzazione delle sostanze e di gr. 290 di marijuana pronte per il confezionamento; b) il confezionamento in singole dosi di parte dello stupefacente; c) la predisposizione di un sia pur rudimentale impianto di aereazione ed illuminazione, per favorire l’attecchimento e la crescita delle piante; d) la mancata dimostrazione dello stato di tossicodipendenza dell’imputato.
Le modalità di organizzazione dell’attività illecita e gli accorgimenti tecnici idonei ad incrementare la capacità produttiva, pertanto, consentivano di ottenere quantitativi considerevoli di stupefacenti.
Il ricorrente non si confronta con l’articolato apparato argomentativo, limitandosi a segnalare il mancato rinvenimento di banconote di piccolo taglio (circostanza a suo dire indicativa dell’assenza di attività di spaccio), l’assenza di effetto di dipendenza della marijuana e il quantitativo ridotto di droga reperito.
Al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, il dato ponderale è considerevole, per cui logicamente non è stato ritenuto destiNOME ad uso personale, non punibile ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.