Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49544 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49544 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trani del 5 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (coltivazione di 120 marijuana in stato di crescita e con infiorescenze tipiche da cui risultavano ricavabili 18.102 dosi medie singole con la recidiva reiterata ed infraquinquennale).
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo sei motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione alla luce dell’integrale recepimento acritico da parte del Tribunale del contenuto dell’ordinanza custodiale e omessa risposta a tale censura da parte della Corte territoriale.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla riconducibilità dello stupefacente e del materiale sequestrato all’imputato, in quanto rinvenuti in un capannone di proprietà di altro soggetto.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2.4. Vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della contestata recidiva.
2.5. Violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzioNOMErio.
Il ricorso è inammissibile.
In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che la redazione della sentenza non presuppone necessariamente una riscrittura «originale» degli elementi o circostanze rilevanti ai fini dell’illustrazione delle ragioni della decisione, quando sia ac compagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria.
Il ricorrente, peraltro, non indica gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la modalità di redazione prescelta avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso occorre rilevare che i giudici di merito (vedi anche la sentenza di primo grado) hanno dettagliatamente illustrato le ragioni della ritenuta riferibilità del capannone alla persona del COGNOME.
Il capannone, di estensione pari a mq. 270, era situato all’interno dell’azienda agricola RAGIONE_SOCIALE COGNOME, presente sul posto, e conteneva in posizione opportunamente celata l’elevato quantitativo di marijuana del quale le forze dell’ordine sentivano il forte odore tipico della sostanza. In un’ulteriore stanza segreta gli operanti rinvenivano la coltivazione tecnico-agricola delle piante di cannabis. Al riguardo, il Tribunale chiariva che era impossibile che un terzo estraneo potesse essersi introdotto all’interno di un’azienda agricola, regolarmente operante, ed impiantare all’insaputa del COGNOME una coltivazione di marijuana di rilevanti dimensioni, dotata di numerose apparecchiature elettriche tutte funzionanti e caratterizzata da un forte odore facilmente percepibile all’esterno.
Quanto al terzo motivo di ricorso, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (SU., n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell’operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuit agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell’art. 73 di neutralizzarne la ca rica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti.
Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente a dosi conteggiate a “decine” (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).
E’ stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determiNOME ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore
gravità del fatto, posto che, per l’accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615).
In linea coi suesposti principi, i giudici di merito hanno escluso la possibilità di riqualificare la vicenda nell’ipotesi più lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) il rilevante quantitativo di piante di marijuana rinvenute; b) la predisposizione di una vasta parte di un capannone alla coltivazione illecita in una zona opportunamente celata; c) l’efficienza delle strutture e dei macchinari adibiti alla piantagione, al fine di ottenere piante di marijuana in numero cospicuo e di garantire la regolarità della produzione.
Per tali ragioni nella sentenza impugnata il reato in questione è stato logicamente considerag quale espressione di un’attività organizzata – sia pur in modo rudimentale, ma connotata di gravità e non occasionale – di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico.
La Corte di merito, pertanto, ha svolto un’analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l’ipotesi della lieve entità.
Dall’esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell’impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività.
Il ricorrente si limita a reiterare le proprie tesi difensive sull’uso personale della sostanza, senza però riuscire ad apportare elementi utili a disarticolare l’impianto probatorio a suo carico.
In relazione al quarto motivo di ricorso, va osservato che la Corte distrettuale ha dato atto che, nell’operare il calcolo di pena, il Tribunale non aveva tenuto conto della recidiva contestata ai fini della quantificazione della pena, pur non dando espressamente atto di averla esclusa.
Il ricorrente deduce di aver chiesto la sua formale esclusione, in quanto ciò poteva rilevare ai fini della concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen..
Tale argomentazione non consente di ritenere sussistente un interesse a ricorrere sul punto, in quanto i precedenti penali possono essere valutati ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche indipendentemente dal dato che la recidiva sia stata o meno esclusa. Il ricorrente, peraltro, si dilunga nell’esposizione di principi generali riguardanti l’istituto in materia, senza però indicare le ragioni per le quali nel caso in esame la recidiva doveva essere disapplicata.
7. Quanto al ~) motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
In linea coi suesposti principi giurisprudenziali, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità del fatto e dei numerosi precedenti penali.
I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto la Corte territoriale ha correttamente richiamato alcuni tra i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., mentre l’analisi difensiva non appare compiutamente rapportata alla vicenda fattuale in esame.
Con riferimento al sesto motivo di ricorso, relativo all’entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv.
271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena applicaià7iorrè superior i quell -a –editnle e, -in relaZione ad essa, non era dunque necessia-an’argom9ifazione più dettagliata da parte.del giudic Sez 3, n. 38 1 del 15/06/2016, gnanese, -ftv. 267949).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisc frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in co siderazione dei medesimi elementi valutati ai fini del diniego delle circostanze a nuanti generiche.
Il ricorrente non si confronta con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata e non illustra le ragioni per le quali, a suo avviso, si sarebbe dovuta ir una pena di entità inferiore.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.