Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49560 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49560 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Patti del 1° giugno 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reato contestato in quello di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha ridetermiNOME in anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione ed euro milletrecentotrentatrè di multa la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME (coltivazione, all’interno di veranda adibita a lavanderia, in un box indoor compreso di impianto di riscaldamento e di illuminazione, n. 7 piante di cannabis già germogliate e n. 1 seme in fase di germogliazione, con annesso tappetino elettrico riscaldante collocato all’interno di una mini serra, nonché detenzione di marijuana in più barattoli del peso complessivo di gr. 121,59 – con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale).
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge in ordine al reato di coltivazione di stupefacenti, non essendo stata dimostrata la destinazione della sostanza a terzi.
2.2. Vizio di contraddittorietà della motivazione con riferimento, da un lato, alla ritenuta destinazione dello stupefacente a terzi e, dall’altro, alla riqualificazione dell condotta nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Il ricorso è inammissibile.
In ordine al primo motivo di ricorso, appare del tutto corretta la qualificazione del reato di detenzione e di coltivazione di piante di stupefacenti.
In linea generale, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).
Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, D.L. 30 di bre 2005, n. 272, è stato ripristiNOME il testo dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell’art. 73 all’art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale.
Il comma 1-bis dell’art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto – che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell’originario tessuto normativo e quelli già previsti nell’art. 73, comma 1-bis, lett a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale – per l’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l’uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.
Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.
Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazioNOME; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.
In relazione all’altra condotta criminosa contestata, va richiamato il principio espresso da questa Corte secondo cui integra una coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di piantine di marijuana (nella fattispecie 11), collocate in vasi all’interno di un’abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare ia produzione, le quali, relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l’estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all’uso personale dell’imputato (Sez. 6, n. 6599 del 05/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786). Tale principio è stato affermato alla luce dell’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624).
La Corte territoriale si è allineata a tali superiori principi, escludendo la configurabilità di una fattispecie di coltivazione domestica e valutando i seguenti elementi al fine di ritenere le sostanze detenuta e coltivata destinate alla cessione in favore di terzi: a) l’esistenza di una serra attrezzata per la crescita e lo sviluppo di piante d marijuana un rudimentale sistema integrato di coltivazione (dotato di impianto di illuminazione, irrigazione e riscaldamento); b) la detenzione di altra analoga sostanza del tipo marijuana; c) il grado di concentrazione di THC; e) lo stato di disoccupazione
dell’imputato che non gli consentiva di sostenere i costi per l’acquisto dell’attrezzatura impiegata per la coltivazione, se la sostanza non fosse stata destinata alla vendita.
Le modalità di organizzazione dell’attività illecita, pertanto, consentivano di ottenere quantitativi considerevoli di stupefacenti mediante accorgimenti tecnici idonei ad incrementare la capacità produttiva.
Il ricorrente non si confronta con l’articolato apparato argomentativo, limitandosi a fornire una chiave di lettura in senso riduttivo della vicenda in esame.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato che la fattispecie attenuata prevista dall’art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, anche a seguito della sua qualificazione, ad opera della legge 21 febbraio 2014, n. 10, come ipotesi autonoma di reato è configurabile anche con riguardo all’ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, e deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che, oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto (Sez. 4, n. 30238 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 270190).
Ne consegue che le osservazioni contenute nella sentenza impugnata, con cui, da un lato, si evidenzia ilt che il frazionamento e l’occultamento erano inconciliabili con una prospettazione di mero consumo personale e, dall’altro, che il dato ponderale della sostanza e il parziale uso personale consentivano di riqualificare il reato nell’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non sono inconciliabili tra loro.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.