Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29095 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torre Santa Susanna il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa in data 21/04/2023 dalla Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/04/2023, la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Brindisi, in data 27/10/2016, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di coltivazione di marijuana a lui ascritto.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità. Si richiamano precedenti giurisprudenziali ritenuti idonei a ricondurre la fattispecie nell’ambito della irrilevanza penale.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si richiamano anche in questo caso precedenti giurisprudenziali, evidenziando che non erano stati allegati elementi “per ritenere non episodica la detenzione”.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con rifrimento alla misura del trattamento sanzionatorio. Si richiama l’attuale testo del comma 5 dell’art. 73, e si lamenta la mancata considerazione delle finalità rieducative.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure difensive.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La fondatezza del secondo motivo di ricorso impone una declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato di cui al comma 5 dell’art. 73 ormai estinto per intervenuta prescrizione, avuto riguardo all’intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione previsto per tale reato (sette anni e sei mesi), posto in essere fino al 21/08/2015: termine decorso anche tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione, pari a complessivi 210 giorni.
La difesa del COGNOME, con il primo motivo, ha censurato la sentenza riproponendo la tesi dell’irrilevanza penale dell’accertata coltivazione: tesi peraltro manifestamente infondata, avendo le Sezioni Unite di questa Suprema Corte chiarito che, per concludere nel senso dell’irrilevanza penale per difetto di tipicità, è necessario – tra l’altro – che la coltivazione consenta di ricavare solo «un modestissimo quantitativo di prodotto» (cfr. Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624 – 01): presupposto che, nella fattispecie in esame, non può dirsi sussistente, essendo stata accertata la produzione complessiva di principio attivo in quantità pari a 396 dosi.
Deve invece ritenersi, quanto alla seconda censura, che con il mero richiamo al predetto dato quantitativo, in cui si sostanzia e si esaurisce la motivazione – “sempre in considerazione della quantità di principio attivo
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rivavabile dalle infiorescenze, il fatto non assume carattere di ‘lieve entità’ (cfr. la seconda pagina della sentenza impugnata) – la Corte territoriale non abbia fatto buon governo dei principi affermati da questa Suprema Corte in relazione al reato di cui al comma 5 dell’art. 73.
Si è invero affermato che «ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, nell’ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell’immediato, sia a quello ricavabile all’esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell’agente» (Sez. 4, n. 35963 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 276861 – 01. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l’ipotesi del fatto di lieve entità nella condotta di coltivazione, all’interno di un gazebo provvisto di lampada alogena e di impianti di ventilazione e di irrigazione, di 19 piante di marijuana, di circa 50 centimetri di altezza, con un principio attivo di circa 17 grammi, corrispondente a quasi 700 dosi).
In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, non può che ritenersi fondata la censura difensiva, avuto riguardo al modestissimo numero di piante e all’assoluta assenza – a quanto è dato leggere nella pronucia impugnata – di accorgimenti tecnici per l’ottimizzazione dell’attività produttiva, nonché alla mancanza di indicazioni idonee a far ritenere che la produzione contestata al COGNOME sia stabilmente inserita in contesti di narcotraffico. Né d’altra parte è possibile, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, superare tali lacune argomentative attraverso il mero riferimento al dato quantitativo.
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, restando assorbite le ulteriori questioni prospettate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 17 maggio 2024
Il Presidente