Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3706 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/05/1979
avverso l’ordinanza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
letto il ricorso dei Difensori e gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna in data 12/07/2024, che ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato della sentenza del Tribunale di Bologna del 20/04/2016, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna in data 28/03/2018 e irrevocabile il 16/05/2024, con cui l’imputato è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il delitto di ricettazione.
Con un unico motivo la difesa deduce l’inosservanza degli artt. 420-bis, 629-bis, anche in riferimento all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e vizio d motivazione.
Si lamenta che la conoscenza del processo sia stata erroneamente ritenuta assegnando rilievo alla nomina di un difensore di fiducia, il quale, invece, aveva rinunziato al mandato difensivo immediatamente dopo l’udienza preliminare e alla circostanza che presso detto difensore, quale domiciliatario, fossero stati ritualmente notificati tutti gli atti processuali, non avvedendosi, invece, che l’imputato non aveva eletto alcun domicilio in relazione ai reati per cui era stato rinviato a giudizio e poi processato dal Tribunale e dalla Corte d’appello.
In realtà, quanto alla ritenuta valenza della nomina fiduciaria rilasciata in favore all’avv. COGNOME la difesa precisa:
che l’imputato, dopo essere stato denunciato in occasione di un sinistro stradale per i reati di ricettazione, false generalità a p.u. e guida senza patente, commessi il 23/04/2014 (in quell’occasione gli fu assegnato un difensore di ufficio presso il cui studio elesse domicilio), aveva successivamente nominato il 15/09/2014 l’avv. COGNOME ma che il relativo verbale non conteneva alcuna elezione di domicilio, tanto che lo stesso difensore aveva espressamente rinunziato all’accettazione delle notifiche per l’imputato ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.;
che in atti era presente altro verbale di nomina dell’avv. COGNOME (datato 14/05/2014), con elezione di domicilio presso il suo studio, ma la nomina riguardava il diverso reato di cui all’art. 650 cod. pen. (l’imputato, successivamente al sinistro stradale che aveva originato la prima denunzia, era stato denunciato in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. poiché non aveva ottemperato all’invito a presentarsi in quanto al momento del sinistro era risultato sprovvisto del passaporto e della patente di guida).
L’elezione di domicilio, pertanto, seppur confluita in atti (essendo l’azione
penale stata poi esercitata unitariamente per tutti i reati), doveva ritenersi limitata esclusivamente alla contravvenzione – in relazione alla quale l’imputato era stato prosciolto in udienza preliminare e non per le altre imputazioni per cui vi era stato il rinvio a giudizio e in relazione alle quali permaneva la precedente elezione effettuata presso il difensore di ufficio (avv. NOME COGNOME.
Né poteva valere ad escludere l’incolpevole conoscenza del processo la circostanza che all’udienza preliminare (tenutasi il 10 ottobre 2015) fosse presente il difensore di fiducia, in quanto questi aveva rinunziato al mandato dopo la predetta udienza (il 15 ottobre 2015); inoltre, l’imputato era stato assistito da un difensore di ufficio con cui non aveva avuto alcun contatto e le notifiche degli atti processuali avevano erroneamente continuato ad essere effettuate presso il domicilio del difensore rinunziante.
Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. NOME COGNOME con requisitoria del 30 novembre 2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza dei motivi.
2. La Corte di legittimità, con orientamento che il Collegio condivide, ha affermato che, in tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia “incolpevole”, dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grad erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146 – 01; Sez. 2, n. 39587 del 9/10/2024, COGNOME, non mass.).
Pertanto, anche laddove si ritenga, per come sostenuto dalla difesa, che la successiva vocatio in ius davanti al Tribunale sia stata erroneamente notificata all’imputato presso un domicilio errato, dovendosi ritenere a detti fini non valida l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia che era stata effettuata i relazione al diverso reato di cui all’art. 650 cod. pen. (verbale di elezione di domicilio che, per come evidenziato in premessa, è comunque confluito nell’ambito dell’unitario procedimento che lo ha visto anche imputato per ricettazione, falso e
violazioni al c.d.s.), resta il dato, assai significativo, che l’imputato in udien preliminare fu assistito dal difensore di fiducia che aveva ritualmente nominato per tutte le ipotesi di reato per cui fu esercitata l’azione penale (e svolta l’udienza preliminare).
La circostanza, infatti, che il legale abbia rinunziato al mandato dopo l’udienza preliminare non vale di per sé ad escludere che sino a quel momento vi fosse stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale (certamente domiciliatario in relazione ad un’ipotesi di reato) e l’imputato, soprattutto se si considera che l’imputato, per come precisato dall’ordinanza impugnata, era libero.
Correttamente la Corte di merito ha ritenuto ininfluente il fatto che il difensore aveva poi dismesso il mandato, in quanto costituisce onere dell’imputato, dopo avere nominato un difensore di fiducia, di attivarsi autonomamente con lo stesso con i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.
Le censure difensive, pertanto, non cogliono nel segno poiché si incentrano sul rilievo che l’imputato non ebbe conoscenza del processo dibattimentale celebrato in sua assenza posto che le notificazioni sarebbero state effettuate in un domicilio errato, ma non tiene conto che, per assumere rilevanza ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., la mancata conoscenza del processo svoltosi in absentia non deve essere “colpevole”.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di rescissione giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase dell’indagini preliminari, l’indagato abbia eletto a domicilio presso i difensore d’ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460; Sez. 2, n. 14787 del 25/10/2017, COGNOME, Rv. 269554 – 01).
In altri termini, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen., quando la persona sottoposta all’indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento.
La stessa sentenza delle Sezioni unite COGNOME (sentenza n. 15498 del
26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931 – 01) ha affermato che l’ignoranza del procedimento da parte del condannato in assenza non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione dalle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere.
Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, vi sia stata assenza di colpa in ordine alla mancata conoscenza della vicenda processuale, ma, per contro, risulta che al momento in cui il difensore dimise il mandato fiduciario egli era libero e, dunque, non si è attivato autonomamente per mantenere contatti periodici essenziali con il difensore di fiducia per essere informato dello sviluppo del procedimento.
Può perciò ragionevolmente concludersi che l’imputato si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del procedimento, dimostrando così di non volervi partecipare.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Così deciso, il 16 gennaio 2025.