Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47887 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47887 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 06/04/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato avanzata da NOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 13 novembre 2018, irrevocabile il 6 dicembre 2018, che lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed
euro 600,00 di multa in relazione ai reati di ricettazione e porto ingiustificato oggetto atto ad offendere.
Il processo era stato celebrato in assenza dell’imputato, assistito da un difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, nominato a seguito di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nominato dal ricorrente e presso il cui studio egli aveva eletto domicilio all’atto della s identificazione in fase di indagini preliminari.
A quel domicilio eletto era stato notificato il decreto di citazione a giudizio.
La Corte ha ritenuto che il ricorrente non fosse stato diligente, non essendosi informato sull’andamento del giudizio nonostante ne fosse a conoscenza per effetto della identificazione ed avesse nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di lui.
Egli, inoltre, nulla di ostativo aveva allegato in proposito ed, anzi, si era re irreperibile rispetto ai tentativi del difensore di fiducia di contattarlo al suo indi anche dopo la rinuncia al mandato.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che l’imputato avesse avuto effettiva conoscenza del processo nonostante la mancanza di certezza in ordine a tale circostanza, dovuta al fatto che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato, non a mani proprie, ma al domicilio eletto presso i difensore di fiducia nominato in fase di indagini, il quale aveva rinunciato a mandato prima della notifica del decreto di citazione ed anche provato di non avere avuto contatti con il proprio assistito.
Non sarebbe emersa la prova positiva che il ricorrente si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza del processo, non deducibile dal fatto che egli fosse divenuto irreperibile presso il suo indirizzo così non rispondendo ai tentativi del suo difensore di fiducia di contattarlo.
Egli, inoltre, non avrebbe avuto contezza della nomina a difensore di ufficio dell’AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 Collegio intende dare continuità al principio di diritto – richiamato nel provvedimento impugnato e formulato in un caso sovrapponibile a quello in esame – secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del
condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto d rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale) (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019). Come si legge nella motivazione di tale condivisibile decisione, “l’indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all’imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale divers valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo. A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori – che devono evidentemente essere allegate dal condannato- sulla base RAGIONE_SOCIALE quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale”.
2.Nel caso in esame, proprio come in quello che aveva affrontato la Corte di legittimità nella richiamata sentenza, il ricorrente non ha allegato alcunché di specifico in ordine alle ragioni del suo manifestato disinteresse per il processo, che sapeva essere in itinere, non preoccupandosi neanche di avvisare il proprio difensore di fiducia di aver cambiato il luogo di residenza, così impedendogli di avere ogni proficuo contatto inerente al processo ed al mandato conferito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo qrado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.09.2023. Il Consigliere estensore COGNOME Il Pre idente