Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6379 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6379 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo lè.inarnmissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato NOME COGNOME, quale Presidente de C.D.A. della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 23 giugno 2017, di av aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere il fallimento nonostante uno st di insolvenza manifestatosi già dal 2015.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvoca AVV_NOTAIO, che svolge quattro motivi.
2.1. Con il primo, è dedotta inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 217 co.1 n. 4 relazione all’art. 5 L.F. e correlati vizi della motivazione. Secondo la Difesa non corrispond vero che la società si trovasse in stato di dissesto o comunque in grave crisi finanziaria fi 2015, a quell’epoca essendosi solo verificato un incremento dei debiti finanziari che, p esponendo a rischio la posizione dei creditori, non equivaleva a una situazione di insolvenza pe come definita dall’art. 5 L.F. Neppure può assumere rilievo lo stato passivo al momento del fallimento, giacchè la valutazione va condotta ex ante, sulla base della situazione esistente alla fine del 2015, allorchè l’imputato decise di proseguire l’attività per tutto il 2016.
2.2. Con il secondo motivo è denunciata inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 2424 e 2426 cod. civ. nonché degli artt. 521 e 522 cod. proc:. pen., e correlal:i vizi della motivaz con riguardo all’affermazione che il ricorrente avesse tenuto una condotta di dissimulazione del stato patrimoniale della società attraverso la artificiosa capitalizzazione dei costi, pur esclu la falsificazione del bilancio, peraltro mai contestata. Non spiega la Corte di appello in cos consistita tale dissimulazione, e, in ogni caso, se per essa si intenda appunto la artifi capitalizzazione dei costi, possibilità espressamente prevista, nel testo allora vigente, richiamate norme civilistiche, che, appunto, consentivano, in presenza del sostenimento di cost con utilità pluriennali, la loro capitalizzazione, ovvero di essere iscritti nell’attivo: s Corte di appello non ha chiarito se abbia inteso affermare che si trattava di costi ricapitalizzabili ( contrariamente a quanto consentito dalla legge del tempo) oppure che non fossero le condizioni per la ricapitalizzazione.
2.3. Con il terzo motivo sono denunciati vizi della motivazione, con riguarda alla afferm prevedibilità laddove del dissesto correlato all’incremento dell’esposizione debitoria ve l’Erario, in quanto la società operava sostanzialmente in perdita da tempo, senza riscont probatorio in merito a tale affermazione né individuazione di un momento preciso a cui riferi la formazione del dissesto, e senza confronto con le deduzioni difensive che ponevano in luce come il bilancio del 2015 facesse apparire una situazione di crisi economica temporanea che, comunque, non intaccava il patrimonio sociale. Parimenti ingiustificai:a la affermazione de sistematica evasione tributaria e contributiva, riferita a puntualizzazioni che sarebbero s fornite dal curatore “nel corso di giudizio”, laddove si è proceduto con rito abbreviato.
2.4. Vizi della motivazione sono denunciati anche con il quarto motivo quanto all’element soggettivo del reato. Non spiega la Corte di appello perchè la capitalizzazione dei costi deb
ritenersi artificiosa, in presenza di due assemblee straordinarie tenutesi nel 2015 nelle quali, contrastare la crisi appena manifestatasi, si assunsero decisioni di ristrutturazione aziendale t a rivitalizzare i ricavi, con individuazione di nuovi servizi da offrire alla clientela, tan non erano emersi reati societari. Si tratta, nell’ottica difensiva, di scelte gestionali rag che giustificavano l’attesa di circa un anno per verificarne gli esiti in termini di fat convenienza economica. Di tali iniziative la Corte di appello non ha tenuto alcun conto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio 1. La disamina delle censure articolate dal ricorso va effettuata nell’alveo tracciato dal pri di diritto secondo cui la mancata valutazione di argomentazioni difensive integra elemento ch inficia la congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, ogni qualvolt argomentazioni non si siano esaurite nella sostanziale reiterazione di temi già conclusivamente affrontati, né abbiano veicolato deduzioni inconferenti rispetto all’oggettp del giudizio (per Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578), ma abbiano sviluppato autonome e inedite censure, ossia introdotto temi potenzialmente decisivi, sui quali il provvedimento sia rima silente (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Rv. 282972; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220).
2.Nel caso di specie, la sentenza impugnata va censurata, in primo luogo, perché fornisce una generica risposta alle specifiche contestazioni difensive, che chiedevano di conoscere le ragio per cui, nel 2015, si era ritenuto sussistente il dissesto, ovvero uno stato di irreversibil così la conforme sentenza di primo grado, pg. 6), in presenza di perdite che non avevano, a quell’epoca, inciso sul capitale sociale, che risultava ancora integro.
2.1. Invero, posto che- a fronte del contestato aggravamento del dissesto per ritardato fallime
– la sentenza riconduce in modo disorganico il dissesto alla capitalizzazione dei costi sistematico omesso pagamenti dei debiti fiscali, senza fornire una adeguata, quanto necessaria, spiegazione, in merito alla natura della condotta asseritamente dissimulatoria attuata d ricorrente mediante la ricapitalizzazione di costi, giacche, come deduce la Difesa, non vi chiarito se si tratti di costi non capitalizzabili o, invece, di una forzata ricapitalizzazione i di presupposti contabili, e tanto considerando che non risulta contestato il reato societario ( in bilancio), evidentemente essendosi ritenuti corretti i criteri contabili adoperati per la re del bilancio del 2015. Né, soprattutto, la sentenza chiarisce l’incidenza, sulla formazione stato di dissesto, della condotta dissimulatoria, alla luce della previsione legale del tempo consentiva la possibilità di inserire alcuni costi, all’interno dello stato patrimoniale, e, le voci attive anziché tra i costi e, considerando, sulla base di una valutazione ex ante, che la ricapitalizzazione – attuata a fronte di una prima crisi economica – non intaccò il patrimonio sociale, mentre il ricorrente mise in atto delle iniziative, riscontrate da cielibere assemblea arginare la crisi di liquidità.
Quanto ora osservato produce, dunque, ricadute anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, non emergendo, dalla sentenza, una adeguata valutazione delle circostanze addotte dal ricorrente, circa le decisioni, finalizzate a una ristrutturazione aziendale, adottate assemblee straordinarie tenutesi proprio nel 2015, di cui non v’è traccia nell’analisi svolta Corte di appello. Nel reato di bancarotta semplice, invero, la mancata tempestiva richiesta dichiarazione di fallimento da parte dell’amministratore della società è, infatti, punibile se a colpa grave, che può essere desunta, non sulla base del mero ril:ardo nella richiesta d fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione ( cfr. Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018 Rv. 272823 ). La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che l’omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, caus aggravamento del dissesto, deve essere sorretta dal coefficiente psicologico della colpa grave che non è presunta ex lege (Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Pg in proc. COGNOME e altri, Rv. 257533).
3.1. La Corte territoriale dopo avere individuato chiari e specifici indici oggettivi di ins della società, avrebbe dovuto compiutamente valutare la percepibilità esteriore della lo insorgenza, rilevante dal punto di vista soggettivo, ai fini del necessario requisito psicol della colpa grave dell’agente.
Occorre, dunque, bene chiarire in cosa si siano concretizzati, e come abbiano inciso sull formazione del dissesto, i segnali di insolvenza, come essi si fossero chiaramente manifestati gi all’epoca del bilancio 2015, confrontandosi l’assenza della falsificazione dei dati di bilancio, le azioni salvifiche poste in essere dal ricorrente, come risultanti dai verbali assembleari.
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata rinvio per nuovo esame delle questioni evidenziate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad alta sezione della Corte di appell di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2023 Il Consigliere estensore