Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40852 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40852 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 6/6/2025 emessa dal Tribunale di Messina GLYPH P
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullaMento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME impugna l’ordinanza con la quale il giudice dell’udienza preliminare rigettava la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di colloqui telefonici e in videochiamata con la compagna, NOME COGNOME, a sua volta detenuta nell’ambito del medesimo procedimento.
Avverso tale provvedimento, la difesa del ricorrente proponeva appello,
successivamente convertito in ricorso per cassazione, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che il procedimento per il quale è in atto la misura cautelare custodiale non è più in fase di indagine, essendo stato già ammesso il rito abbreviato.
Sulla base di tali premesse, risulterebbe del tutto insussistenze il rischio di inquinamento probatorio e, quindi, non si giustificherebbe il diniego dell’autorizzazione ai colloqui tra i coimputati.
La motivazione resa sul punto sarebbe meramente apparente, posto che si fa riferimento alla mera qualifica di coimputati nel medesimo procedimento che rivestono il ricorrente e la persona con il quale vorrebbe avere i colloqui, senza in alcun modo specificare le effettive ragioni ostative ai colloqui e le esigenze di tutela della genuinità della prova.
Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che, secondo l’orientamento prevalente, i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari. (Sez.4, n. 17696 del 28/3/2024, Rv.286514).
Tale soluzione è preferibile rispetto a . quella sostenuta dal diverso orientamento secondo cui i permessi di colloquio sono inoppugnabili, per il principio di tassatività delle impugnazioni, nè ricorribili per cassazione, neppure per abnormità sotto il profilo dell’inerenza al tema della libertà personale, che invero non forma oggetto di essi (Sez.1, n. 24107 del 26/5/2009, Aguì / Rv. 244651).
Invero, ove si recepisse quest’ultima opzione, ne deriverebbe l’insindacabilità di un provvedimento che incide direttamente suWestensione della restrizione cui è sottoposto il detenuto, privandolo di qualsivoglia . efficace rimedio giurisdizionale, il che porrebbe dubbi di legittimità costituzionale non manifestamente infondati, ragion per cui appare preferibile la tesi che consente l’impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
2.1. Ciò posto, si rileva come l’ordinanza impugnata sia sostanzialmente priva di motivazione, nella misura in cui si limita a .dar atto che i colloqui richiesti dovrebbero avvenire tra coimputati nel medesimo procedimento, circostanza che, tuttavia, non determina l’inammissibilità della richiesta.
L’ulteriore riferimento allo stato del procedimento è parimenti privo di valenza motivazionale, posto che – non essendo contestato che il procedimento si trovi nella fase del giudizio abbreviato – ne dovrebbero al più conseguire elementi a supporto dell’infondatezza dei timori di un possibile inquinamento probatorio.
L’argomento relativo alla fase processuale si, pone, quindi, piuttosto a favore e non contro la richiesta di colloqui, sicchè il giudice aveva l’onere aggiuntivo di specificare le ragioni per cui la fase processuale èincompatibile con lo svolgimento dei colloqui.
Sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata, essendo sorretta da una motivazione apparente, deve essere annullata con rinvio per nuova deliberazione al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Messina.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Messina.
Così deciso il 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente