Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2835 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 2835 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
RAGIONE_SOCIALE e
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nata a Mazzarino il 26/11/1978
avverso l’ordinanza emessa il 22/04/2024 dalla Corte di appello di Caltanissetta;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Caltanissetta, dopo alcuni provvedimenti interlocutori, ha autorizzato COGNOME NOMECOGNOME detenuta agli arresti domiciliari con divieto di comunicazione ex art. 284, comma 2, cod. proc. pen., ad avere un solo colloquio con il suo difensore, nominato nell’ambito di altro procedimento penale in cui la donna riveste la qualifica di persona offesa.
Un difensore diverso da quello che la assiste nel procedimento in cui l’indagata è sottoposta a titolo cautelare.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessata ai sensi dell’art. 111 Cost. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
Quanto alla ammissibilità del ricorso, si richiamano numerose sentenze che affermano la natura giurisdizionale dei provvedimenti in tema di colloquio e si precisa che alla Corte era stato richiesto di poter interloquire con il proprio difensore mediante telefono, il 22 e il 24 aprile – in una determinata fascia oraria – nonché un giorno all settimana, previamente comunicato ai Carabinieri.
La Corte, nel limitare l’autorizzazione ad un solo colloquio, avrebbe errato, da una parte, nel definire il difensore come soggetto terzo e, dunque, rientrante nel divieto di cui all’art. 284 cod. proc. pen., e, dall’altra, nel subordinare l’autorizzazione alle esigen ” di volta in volta” rappresentate, così violando il diritto alla riservatezza del contenu dei colloqui.
Il provvedimento sarebbe viziato anche per non avere la Corte motivato sulle ragioni per cui è stata implicitamente rigettata la richiesta di colloqui periodici.
Il ricorso, che attiene all’ambito dei limiti e dei divieti della facoltà dell’imputat comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o l’assistono, deve essere convertito in appello cautelare con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale d Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma I’l ottobre 2024
Il C GLYPH igliere estensore
Il Presidente