Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50958 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50958 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERCOLANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità sulla necessità che sussista u situazione di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloq presenza perché sia ammesso il colloquio a distanza (Sez. 1, Sentenza n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221), mentre la valutazione sulla gravità o meno della situazione familiare prospettata nell’istanza resta una questione di merito non valutabile in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.