Collaborazione operosa e sconti di pena: i chiarimenti della Cassazione
La collaborazione operosa è un istituto fondamentale nel diritto penale, specialmente nei procedimenti legati al traffico di sostanze stupefacenti. Ottenere uno sconto di pena attraverso l’aiuto fornito alle autorità richiede però il rispetto di criteri rigorosi e non può basarsi su dichiarazioni generiche o prive di utilità pratica.
Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla corretta applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, del d.P.R. 309/90, ribadendo che la semplice volontà di collaborare non è sufficiente se non produce effetti tangibili per le indagini.
Il caso della collaborazione operosa negata
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado, il quale contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale. Secondo la difesa, il ricorrente aveva fornito elementi utili che avrebbero dovuto giustificare una riduzione della sanzione. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già rigettato tale richiesta, ritenendo le dichiarazioni rese inidonee a produrre risultati investigativi di rilievo.
Collaborazione operosa: i criteri della Cassazione
I giudici di legittimità hanno analizzato il ricorso evidenziandone l’inammissibilità. Il motivo principale del rigetto risiede nella genericità delle doglianze espresse. Il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni già confutate nel grado precedente, senza apportare nuovi elementi critici capaci di scardinare la logica della sentenza impugnata.
La Cassazione ha chiarito che il giudice di merito ha correttamente valutato l’assenza di utilità nelle dichiarazioni. Per beneficiare dello sconto di pena, non basta parlare con gli inquirenti; è necessario che tali informazioni permettano di individuare altri responsabili, sequestrare sostanze o prevenire ulteriori reati.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa dell’attenuante speciale. Il legislatore ha previsto un premio per chi collabora attivamente al fine di smantellare le reti criminali. Se le dichiarazioni non portano a risultati investigativi utili, viene meno il presupposto oggettivo per l’applicazione del beneficio. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva già messo in luce come le parole del ricorrente fossero rimaste prive di riscontri concreti, rendendo la decisione di negare l’attenuante del tutto legittima e coerente con il dettato normativo.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sentenza ribadisce l’importanza di articolare i motivi di ricorso in modo specifico e non ripetitivo, specialmente quando si tratta di valutazioni di merito già ampiamente motivate dai giudici dei gradi precedenti. La collaborazione deve essere effettiva, concreta e documentabile per poter incidere sulla determinazione della pena finale.
Quando si applica lo sconto di pena per collaborazione operosa?
Lo sconto si applica quando l’imputato si adopera concretamente per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuta le autorità nella cattura dei complici.
Basta confessare per ottenere l’attenuante speciale?
No, la semplice confessione non è sufficiente. La legge richiede che la collaborazione porti a risultati investigativi utili e tangibili per le indagini in corso.
Cosa rischia chi presenta un ricorso generico in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, comportando la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 254 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 254 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso, sviluppato in forma generica in quanto reso con motiv non adeguatamente articolato, attraverso il quale si deduce la violazione dell’art. 73, comma d.P.R. n. 309/90, risulta riproduttivo di identica doglianza correttamente confutato dalla di appello che ha messo in rilievo come la citata attenuante non potesse essere riconosciuta i quanto le dichiarazioni rese dal ricorrente non sono state idonee a pervenire a risul investigativi utili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022