Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35473 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SEYED COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott.AVV_NOTAIO
che ha chiesto il rigetto del ricorso ,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano respingeva l’istanza depositata nell’interesse di NOME, volta ad ottenere l’ammissione alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale.
La ragione del rigetto consisteva nella indisponibilità in capo all’istante di un domicilio sul territorio nazionale; l’imputato è stato in più occasioni, nel corso de procedimento avanti al Tribunale di sorveglianza, invitato ad indicare un domicilio, ma non vi ha provveduto, mentre il difensore ha avanzato plurime istanze di rinvio del procedimento per impedimento, ovvero per ragioni di opportunità.
Con provvedimento in data 16 aprile 2024 il Tribunale di Bolzano disponeva la sospensione dell’esecutività dell’ordinanza del 26 marzo sino all’esito del ricorso per Cassazione avverso la medesima, poichè nelle more era intervenuta la sentenza 610/2014 emessa dal Tribunale di Bolzano ex art. 444 cod. proc. pen. nella quale è riconnpresa anche la pena di cui alla sent. 41/2023 la cui espiazione era oggetto dell’istanza rigettata, pena che nel suo ammontare complessivo è stata condizionatamente sospesa.
Avverso tale provvedimento il condannato, tramite il difensore proponeva ricorso, lamentando il vizio di motivazione dell’impugnato provvedimento in quanto carente di una indagine socio familiare da parte dell’ufficio di esecuzione penale esterna, mai investito della richiesta.
Da tale indagine – se condotta- sarebbe potuto emergere che il condannato ha uno stabile domicilio ed un lavoro a Roma e dunque che, contrariamente a quanto concluso nell’impugnato provvedimento, sussistevano tutte le condizioni per la concessione della misura alternativa.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve rigettato.
1.1 Questa Corte ha avuto modo di affermare che il condannato che, dopo aver chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale, non fornisca notizie esatte in ordine alla sua situazione sociale, familiare e lavorativa, e informazioni utili pe la predisposizione del programma di intervento, dimostra la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale, tenendo un comportamento che ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini della
concessione della misura» (Sez. 1, n. 50169 del 25/05/2017, Rv. 271296; vedi anche Sez. 1, n. 54882 del 12/09/2018, Rv. 274558).
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza può tener conto della condotta del condannato che, dopo aver formulato l’istanza di applicazione della misura alternativa, omette di fornire, ai fini dell predisposizione del programma di intervento, indicazioni esatte sulla propria condizione sociale, familiare e lavorativa. (Sez. 1, del 19/12/2023 Cc. Rv. 285859)
1.2 In perfetta adesione a tale orientamento, il Tribunale di Bolzano ha fondato la propria decisione non tanto su un giudizio prognostico negativo circa la possibilità di reinserimento sociale dell’istante quanto, piuttosto, in ragione del totale difetto di collaborazione da parte della difesa, nonostante i plurimi invit rivolti dall’autorità procedente,ad integrare le informazioni necessarie per valutare la concreta possibilità di un affidamento in prova del condannato, soprattutto quanto alla presenza di un idoneo domicilio, ovvero di una regolare attività lavorativa.
Come esplicitato nell’impugnato provvedimento, dapprima l’istante aveva comunicato un luogo di residenza nella città di Bolzano che era risultato non più attuale; ne era stato indicato uno differente in Rocca Priora, che dalle informazioni assunte attraverso i canali ufficiali era risultato non sussistente; a ciò erano seguite plurime sollecitazioni- da parte del Tribunale di Sorveglianza affinchè l’istante individuasse almeno un domicilio idoneo presso il quale eseguire una misura alternativa alla detenzione, ma senza che sortissero effetto alcuno.
Il Tribunale di Sorveglianza, dato atto della mancanza di qualsiasi riscontro alle sollecitazioni rivolte al difensore, ritenuti inesistenti gli elementi nnininna ragione dei quali vagliare la concreta possibilità di svolgimento dell’affidamento in prova al RAGIONE_SOCIALE, respingeva la istanza.
La condotta totalmente non collaborativa dell’istante, che non è riuscito a indicare né un domicilio presso il quale svolgere la misura alternativa alla detenzione, né tantomeno una attività lavorativa, è stata correttamente valutata come ostativa all’accoglimento della domanda, posto che sarebbe stato onere ed interesse del NOME, in primis, attivarsi al fine di sottoporre tali elementi valutazione al Tribunale adito.
Il ricorrente ha, poi, allegato al ricorso un contratto di locazione recante la data del 30 ottobre 2023, avente ad oggetto una stanza in Roma.
Il ricorrente afferma che avrebbe GLYPH potuto essere posto a conoscenza dell’autorità procedente se fossero state richieste le necessarie informazioni tramite l’ufficio di esecuzione penale esterna; dal tenore dell’impugnato provvedimento, infatti, tale documento non risulta essere stato sottoposto al vaglio del Tribunale di Sorveglianza.
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A tal proposito, preliminarmente, si sottolinea che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 – dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254302).
E’ evidente che il contratto di locazione che, secondo la data riportata in calce, preesisteva al giudizio davanti al Tribunale di Sorveglianza conclusosi con l’impugnato provvedimento emesso in data 26 marzo 2024, non rientra certo nella categoria dei documenti che l’interessato non era in grado di produrre in precedenza e, in ogni caso, costituisce prova nuova rispetto alla quale si sollecita – da parte del giudice di legittimità – un’inammissibile attività di valutazione apprezzamento.
Nel merito., si osserva che ; in ragione dell’orientamento più sopra richiamato, il dovere di collaborazione al fine di fornire le informazioni necessarie che grava sull’istante sussiste solo nei confronti del Tribunale di Sorveglianza, ma anche degli operatori sociali, che dunque non sono tenuti a colmare le lacune della condotta dell’istante, che ›laddove scarsamente collaborativa anche nei loro confronti, potrà essere elemento di negativa valutazione circa la concedibilità della misura; né, come detto, l’attività informativa demandata all’ufficio di esecuzione penale esterna potrebbe, come sostenuto dal ricorrente, sostituire la doverosa attività di informazione cui è tenuto l’istante, che è tenuto a cooperare lealmente per rendere possibili l’attività informativa richiesta dal Tribunale.
Certamente, dunque, come sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Sorveglianza deve chiedere informazioni agli uffici esterni a ciò preposti, ma tale richiesta ha come prodromo un’attività di informazione e di leale collaborazione, nei confronti del Tribunale e degli organi di esecuzione penale esterna, di cui non può che essere onerato l’interessato.
Data l’infondatezza dei motivi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrent condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
.Così deciso il 2 luglio 2024
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Il Consigliere estensore l red9pte