Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21846 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21846 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 01/01/1980
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di cui all’art.95 D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115 per aver omesso di comunicare, entro la definizione del procedimento penale n.1307/2017 del Tribunale di Crotone, in relazione al quale era stato ammesso al patrocinio spese dello Stato, la rilevante variazione reddituale, consistita nella percezione reddito di cittadinanza, verificatasi a partire dal mese di aprile 2019, e lo a condannato alla pena dì mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa.
Il giudice distrettuale ribadiva la materialità delle condotte contestate att che era risultato dimostrato, all’esito di accertamento dell’Agenzia delle Entra che il nucleo familiare del prevenuto, in relazione ad anno di imposta coevo quello di ammissione al patrocinio, aveva maturato redditi ulteriori che andavano a cumulare con il reddito dichiarato nell’autocertificazione presentata, fini dell’ammissione al patrocinio in data 30 settembre 2019, che gli avrebbero precluso il mantenimento del beneficio.
Riconosciuta la sussistenza del fatto reato in ragione della omissione del comunicazione delle variazioni di reddito, pure prevista dall’art.79 comma 1 let D) d.P.R, 115/2002, ravvisava l’elemento psicologico del reato, rappresentato dal dolo generico, in ragione dell’utilità per il COGNOME di non evidenziare circostanz che gli avrebbero precluso il mantenimento del beneficio e non avendo il ricorrente allegato alcun elemento da cui inferire un errore scusabile. Escludeva altresì che fatto potesse essere qualificato ai sensi dell’art.131 bis cod. pen.
Con un primo motivo di ricorso la difesa del COGNOME assume violazione di legge e nullità del giudizio di primo grado per omessa citazione dell’imputato ne giudizio di appello, nullità rilevante ai sensi dell’art.179 cod. proc. pen. conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza in quanto la notifica d citazione a giudizio del COGNOME non era stata eseguita né al domicilio dichiarato né presso il difensore.
3.1. Con una seconda articolazione assume erronea applicazione della legge penale in relazione all’art.79 lettera d) dPR 115/2002 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione a sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Assume che per la disposizione sopra evidenziata l’obbligo di comunicazione attiene esclusivamente alle variazioni
di reddito rilevanti e cioè a quelle che abbiano determinato il mantenimento del beneficio dell’ammissione pur non ricorrendone i presupposti legali, per superamento della soglia di reddito richiesta per il beneficio.
Rileva sul punto che nella specie la dichiarazione ai fini dell’ammissione al beneficio comprendeva i redditi del richiedente maturati nel corso dell’anno dì imposta 2018, trattandosi dì istanza depositata nel corso dell’anno 2019 e che l’obbligo di comunicare l’eventuale variazione rilevante sarebbe maturata soltanto entro la scadenza dell’anno di imposta successivo (anno 2019). Una tale comunicazione peraltro non sarebbe stata comunque dovuta in quanto nel periodo relativo all’anno di imposta 2019 il COGNOME non aveva conseguito redditi ulteriori da sommare a quelli costituiti dall’indennità del reddito di cittadinanza, diversamente da quanto avvenuto nell’anno di imposta 2018 e quindi, la pur intervenuta sopravvenienza reddituale (maturata nel corso dell’anno 2019), non poteva considerarsi rilevante ai fini del mantenimento del beneficio.
Pertanto denuncia violazione di legge e il difetto di motivazione per avere i giudici di merito erroneamente attribuito rilevanza ad un incremento reddituale che andava, invece, riferito ad anno di imposta successivo a quello in relazione al quale era stata depositata l’autocertificazione, e che mai avrebbe potuto sommarsi con i redditi ivi indicati, che si riferivano appunto ad un diverso periodo fiscale, mentre nel corso dell’anno 2019 si era semmai realizzato un decremento reddituale in quanto il reddito di cittadinanza aveva costituito l’unica fonte reddituale dell’istante, che era inferiore al reddito di euro 8.000 certificato come conseguito nel corso dell’anno 2018.
3.3. Con un terzo motivo di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all’affermazione della ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato, in quanto a fronte della diminuzione del reddito del COGNOME nel corso dell’anno 2019, lo stesso aveva legittimamente confidato sul fatto di non essere tenuto a comunicare le sopravvenute componentì di reddito in quanto le stesse, nel complesso non avevano comportato significative modifiche in eccesso rispetto all’anno di imposta precedente, ma semmai si era realizzata una diminuzione reddituale.
3.4. Con l’ultima articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Fondato ed assorbente è il primo motivo di ricorso avanzato dalla difesa di COGNOME NOME con il quale assume un difetto assoluto di vocatio in jus dell’imputato dinanzi al giudice di appello, rilevante ai sensi degli artt.178 lett.c) cod. proc. pen., così da determinare ipotesi di nullità del giudizio per omessa citazi dell’imputato.
Invero dalla scansione delle fasi processuali risultanti dagli atti del processo il giudice di legittimità può avere accesso in ragione della violazione della le processuale dedotta, emerge che il decreto di citazione a giudizio, emesso in data 1 agosto 2024,prevedeva la citazione dell’imputato, residente in Isola di Capo Rizzuto in INDIRIZZO per la udienza del 25 novembre 2024. In data 1-7 ottobre 2024 la cancelleria provvedeva a trasmettere copia del decreto di citazione a giudizi ai Carabinieri di Catanzaro onde procedere alla notifica presso il domicilio dichiarat Risulta che, con comunicazione in data 3 ottobre 2024 la Legione Carabinieri “Calabria”, Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, subdelegava la notifica della citazione a COGNOME alla stazione dei Carabinieri di Rapallo, in quanto il destinatario dell’at contattato telefonicamente riferiva di “essere domiciliato in Rapallo alla INDIRIZZO per motivi lavorativi”. Agli atti del processo non risult successivo perfezionamento della notifica.
2.1. Alla udienza del 25 novembre la Corte di Appello di Catanzaro dava atto del mancato perfezionamento della notifica della citazione all’imputato e rinviava all’udienza del 2 dicembre 2024. Dagli atti del processo risulta che veniva disposta notifica all’imputato e al suo difensore del verbale di udienza e dell’avviso del ri alla nuova udienza. L’avviso veniva notificato al difensore avv.to NOME COGNOME quale difensore dell’imputato, ma veniva del tutto omessa la notifica a quest’ultimo.
In sostanza risulta che il COGNOME non abbia ricevuto né la citazione a giudizio per udienza di comparizione in appello del 25 novembre 2024, né sia stato destinatario dell’avviso del differimento della suddetta udienza, mentre da nessun atto processual risulta che il difensore di fiducia, che pure aveva lamentato un difetto di notifica suoi confronti per un ipotesi di omonimia con altro difensore, abbia ricevuto notifiche avvisi quale domiciliataria del COGNOME, ovvero ai sensi dell’art.161 comma 4 cod. proc. pen. per insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio del prop assistito. Trattandosi di nullità che investe la rituale instaurazione del giudiz quanto attiene alla vocatio in jus, si verte in ipotesi di nullità di ordine generale e a regime assoluto, consistita in una mancanza assoluta di citazione a giudizio ai sen degli artt.178 lett.c) e 179 cod. proc. pen. da cui consegue la nullità derivata degl compiuti nel corso del giudizio di appello (Sez.U., n.7697 del 24/11/2016, COGNOME,
Rv.269028; Sez.2, n.42763 del 27/09/2018, COGNOME, Rv.274475; Sez.3, n.9756 del
3/02/2022, COGNOME, Rv.282923) rilevabile di ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento e, conseguentemente anche nel giudizio di legittimità ai sensi
dell’art.609, comma 2 cod.proc.pen.
3. In conclusione, in ragione dei sopra indicati profili di nullità della citazione in giudizio dell’imputato dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro, deve essere disposto
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.