Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 141 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 141 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ORIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 dicembre 2021, il Tribunale del riesame di L’Aquila ha rigettato il reclamo presentato da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza RAGIONE_SOCIALE stessa città ha, a sua volta, respinto il reclamo da lui proposto contro la decisione dell’Amministrazione penitenziaria di non dar corso alla formulata istanza di declassificazione, ossia di sua assegnazione ad un determiNOME circuito penitenziario.
Ha osservato, a supporto RAGIONE_SOCIALE decisione: che le informazioni trasmesse dalla RAGIONE_SOCIALE (che ha espresso parere negativo), dai RAGIONE_SOCIALE e dalle autorità penitenziarie, attraverso la relazione di sintesi del 6 novembre 2019, depongono nel senso dell’assenza di sintomi di ravvedimento o di rescissione dei legami con la criminalità organizzata; che COGNOME non ha avviato alcun percorso collaborativo; che l’avvenuta espiazione RAGIONE_SOCIALE parte di pena relativa a reati ostativi non determina, di per sé, alcuna conseguenza in punto di assegnazione all’uno o all’altro settore carcerario.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto l’assenza di prova in ordine alla recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata in palese contraddizione con quanto statuito nell’ambito di altro procedimento, pure definito all’udienza del 7 dicembre 2021, nel quale si dà atto – sulla scorta di una relazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE evidentemente diversa da quella citata nel provvedimento impugNOME «che non risultano elementi per ottenere un collegamento tra il COGNOME e la criminalità organizzata» e che «i fatti per cui è stato condanNOME sono stati integralmente accertati».
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
La classificazione di un detenuto, ovvero la sua assegnazione a un determiNOME circuito penitenziario, trova fondamento sia nell’art. 14 legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui il raggruppamento dei detenuti nelle sezioni è stabilito in relazione alla possibilità di procedere ad un «trattamento rieducativo comune» e all’esigenza di evitare «influenze nocive reciproche»; sia nell’art. 32, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (c.d. regolamento penitenziario), che prevede l’assegnazione dei detenuti ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le cautele per coloro i quali, con i loro comportamenti, facciano temere per l’incolumità propria o dei compagni, a tutela «da possibili aggressioni o sopraffazioni».
Dunque, COGNOME attraverso COGNOME la COGNOME previsione COGNOME dì COGNOME un COGNOME regime COGNOME penitenziario differenziato, l’ordinamento prevede la realizzazione di differenti percorsi trattamentali per detenuti ritenuti portatori di differenti esigenze sul pia rieducativo, in particolare in rapporto al differente grado di pericolosità che caratterizza.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «I provvedimenti di assegnazione del detenuto ad un determiNOME circuito carcerario che comportano la sottoposizione a un regime penitenziario differenziato o, comunque, il suo mantenimento, possono essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ove siano adottati in violazione dei criteri sulla destinazione dei detenuti fissati in via generale ed astratta dall’amministrazione, risolvendosi in una lesione del diritto soggettivo al trattamento “comune”» (Sez. 1, n. 43858 del 30/09/2019, Marino, Rv. 277147 – 01; Sez. 1, n. 16911 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv, 272704 – 01).
Tanto, in ragione del fatto che – precisa, in motivazione, la citata sentenza n. 43858 del 30/09/2019, dep. 2020, COGNOME – «l’ordinamento riconosce al detenuto un generale diritto a un trattamento penitenziario “non differenziato”, salva la possibilità per l’Amministrazione, in presenza di situazioni di pericolosit del ristretto che impongano di attuare misure volte ad assicurare la sicurezza interna ed esterna, di sottoporlo ad un regime differenziato; sottoposizione che può anche derivare, come del resto avviene nel nostro sistema penitenziario, dalla previsione, in via generale ed astratta, di determinate condizioni soggettive, fondate su massime di comune esperienza legittimamente codificate dall’Amministrazione, ad esempio in funzione del titolo di reato commesso, idoneo a fondare una ragionevole pericolosità del detenuto de quo».
In tali evenienze, dunque, «pur a fronte RAGIONE_SOCIALE configurabilità, in capo a ciascuno detenuto, di un diritto al trattamento comune (ovvero non
differenziato), l’Amministrazione penitenziaria può pacificamente adottare, nell’esercizio di potestà organizzative alla stessa riconosciute, misure che, ove legittimamente adottate, incidono sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a interesse legittimo».
La Corte di cassazione ha, ulteriormente, puntualizzato che «ogni detenuto deve essere sottoposto ad un regime di sicurezza corrispondente al livello di rischio evidenziato» e che è «pienamente legittimo anche il provvedimento con il quale la RAGIONE_SOCIALE di istituto, chiamata attualmente a pronunciarsi sulle istanze di declassificazione, si pronunci per il mantenimento del detenuto nel circuito di Alta sicurezza, quando tale decisione sia sostenuta da obiettive ragioni che giustifichino la restrizione del diritto del ristretto ad un trattamento penitenziario non differenziato».
Il sindacato giurisdizionale in materia è circoscritto al profilo dei vizi di legittimità dell’atto amministrativo e non si estende, invece, al merito RAGIONE_SOCIALE scelta, salvo i casi di assoluta contraddittorietà e manifesta irragionevolezza RAGIONE_SOCIALE valutazione dell’Amministrazione penitenziaria.
4. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto testé enunciati, spiegando che permangono a dispetto dell’integrale espiazione, da parte di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE quota di pena riferita a reati ostativi – le condizioni per la sua assegnazione al circuito AS3, secondo quanto comprovato dalle emergenze istruttorie, compendiate nel parere espresso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nella relazione trasmessa dai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e nella relazione di sintesi del 6 novembre 2019, convergenti nell’attestare la carenza, nel contegno del condanNOME, di sintomi di ravvedimento o di rescissione dei legami con la criminalità organizzata.
A fronte di un percorso argomentativo esente da tangibili deficit razionali e coerente con le evidenze disponibili – nonché, va opportunamente ricordato, di un sindacato di legittimità circoscritto, ai sensi degli artt. 35-bis, comma 4-bis, e 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354), alla sola violazione di legge e non esteso al vizio di motivazione, pure esclusivamente evocato in ricorso – COGNOME denuncia, per un verso, la contraddittorietà tra la decisione adottata ed il favorevole esito delle iniziative promosse al fine RAGIONE_SOCIALE fruizione di permessi premio e RAGIONE_SOCIALE liberazione anticipata, così trascurando la reciproca autonomia (espressamente riconosciuta da Sez. 1, n. 46718 del 03/11/2021, COGNOME, non massimata) delle valutazioni operate in ciascuna sede e dei criteri che vi presiedono.
Lamenta, per altro verso, la divergenza tra le considerazioni svolte, nella circostanza, dal Tribunale di sorveglianza e quelle che il medesimo ufficio, per di più con provvedimento coevo, ha articolato nel contesto di altro procedimento, finalizzato all’ammissione ad un permesso premio.
Egli si rende, in tal modo, autore di una censura manifestamente infondata vuoi per la palese genericità (la doglianza non è, invero, corredata dalla produzione delle informative, in ipotesi contrastanti, dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ciò che rendere il ricorso carente di autosufficienza anche perché preclude la verifica dell’epoca di redazione e del contenuto di ciascuna di esse), vuoi perché smentita dal più ampio e composito ventaglio di informazioni poste a disposizione, nel caso in trattazione, del Tribunale di sorveglianza, che ha orientato la decisione, oltre che a quanto comunicato dai militi, al parere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed alla relazione di sintesi.
Rebus sic stantibus, è del tutto evidente che non può in alcun modo discorrersi, nella fattispecie, di radicale inesistenza o apparenza, in quanto tali integranti violazione di legge (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284 – 01), di una motivazione che si palesa, piuttosto, scevra da vizi logici e saldamente ancorata ai dati di fatto, oltre che rispettosa RAGIONE_SOCIALE previsione di legge.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALE somma, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Così deciso il 28/09/2022.