Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5569 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5569 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato, a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPEL1O di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 179 e 178, comma 1, cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa in quanto il decreto di citazione nel giudizio di primo grado non è stato notificato all’imputata; b. con un secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con travisamento della prova, in riferimento alla mancata verifica del nesso causale e, conseguentemente, in ordine alla sussistenza del reato contestato.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 09/01/2026 sono pervenute memoria scritta, conclusioni e nota spese nell’interesse della costituita parte civile COGNOME NOME in via principale, dichiarare il ricorso inammissibile o in subordine rigettarlo e, riconosciuta e dichiarata la esclusiva responsabilità penale dell’imputata in ordine al reato di lesioni colpose alla stessa contestato, irrogarle la pena ritenuta di giustizia e condannarla al risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali arrecatigli, con vittoria delle spese del grado.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e d correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. Con riguardo al primo motivo, lo stesso è manifestamente infondato, in quanto i giudici del gravame del merito, conformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, hanno dato motivatamente conto di ritenere
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non fondata la doglianza relativa all’omessa citazione dell’imputato, in quanto risulta ex actis che detta notifica veniva regolarmente effettuata nelle mani di un familiare (COGNOME NOME) dichiaratosi convivente, che, come si rileva in sentenza, è esattamente quanto in fatto presupposto dallo stesso deducente, e rispondente alla disciplina dell’art. 157 cod. proc. pen. all’epoca vigente e perciò valida ed efficace.
Dall’atto di appello del 10/03/2025 in atti si evince che il difensore ha contestato tale dichiarata qualità e, a riprova della propria tesi, ha prodotto certificato di residenza dell’imputata e il suo stato di famiglia, nel quale non risulta inserita la COGNOME NOME.
La circostanza, tuttavia, risulta in fatto disattesa nella sentenza impugnata perché ci può essere convivenza anche senza essere inseriti nello stato di famiglia del convivente e questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di notificazioni all’imputatp, l’attestazione, compiuta dall’ufficiale giudiziario, che l notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l’eccezione di nullità fondata sull’inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall’imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l’allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica (cfr. ex multis Sez. 5, n. 12367 del 20/02/2025, COGNOME, Rv. 287765 – OlSez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092 – 01; Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 262222 – 01; Sez. 5, n. 7399 del 06/11/2009, dep. 2010, Capano, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Correttamente rileva la sentenza impugnata che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario riportata sulla relata di notifica in ordine al rapporto di convivenza tra il destinatario dell’atto ed il consegnatario dello stesso, in quanto basata sull’altrui indicazione e non già frutto di indagine del notificante, è da intendersi veritiera e legittima, ed è colui che ne adduca la nullità negando il rapporto di convivenza a dovere rigorosamente provare quanto assume, al di là di eventuali discordanze con le prodotte certificazioni anagrafiche, tanto più là dove, come nella fattispecie, si tratti di familiari e manchino allegazioni di comprovate ragioni utili a far ritenere plausibile la non conoscenza dell’atto, ad esempio difficoltà di rapporti e comunicazione con il consegnatario dell’atto. Il che, nel caso in esame non risulta essere avvenuto.
3.2. Manifestamente infondato anche il secondo profilo di doglianza.
Con motivazione logica e congrua – e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità -i giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell’imputata e, in particolare, del fatto che la svolta
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a sinistra effettuata dalla donna, nonostante il divieto costituito dalla striscia continua sulla carreggiata e nonostante la controindicazione costituita dalla intensità del traffico veicolare a quel momento, sia tale da rendere l’evento lesivo prevedibile ed evitabile.
Sulla base delle risultanze istruttorie, con concorde valutazione, i giudici hanno evidenziato che una condotta lecita e rispettosa delle regole del codice della strada sarebbe stata più che idonea ad impedire l’evento lesivo.
La Corte territoriale ha inoltre adeguatamente motivato in .elazione alla valenza della condotta della persona offesa e alle dinamiche del sinistro, ritenendoli fatti non idonei ad interrompere il nesso causale, bensì tali da integrare un concorso di colpa e, dunque, da incidere sul trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all’imputata.
A voler trascurare la decisiva circostanza che in quel tratto di strada una manovra come quella effettuata dall’imputata era vietata, non può non porsi l’accento, anche in presenza di un concorso colposo, sul fatto che la norma del codice della strada (art. 154, comma 1, lettere a e b) la cui violazione è stata contestata in imputazione come profilo di colpa specifica lascia poco spazio ad interpretazioni: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Costituisce ius receptum che, in tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l’obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione (così Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017 chiamata a giudicare in relazione ad un caso relativo alla collisione tra un veicolo, che aveva già iniziato manovra di svolta a sinistra per inserirsi in un parcheggio, e un ciclomotore che, percorrendo lo stesso senso di marcia, ne stava effettuando il sorpasso). La manovra di conversione di un veicolo (sia sulla destra, e ancora di più, sulla sinistra) per uscire dalla sede stradale può esse -e effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, !asciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione (Sez. 4, n. 42493/2012).
La Corte territoriale (pagg. 4-5 della sentenza impugnata) dà conto che, nonostante la «confusione, narrativa emergente dalla deposizione della parte civile» altre « risultanze, terze, coerenti e logiche, indubbiamente corroborano l’impianto
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accusatorio quale compendiato nel capo di imputazione e sostanzialmente avvalorano un processo causativo dell’evento diviso tra infrazione al codice della strada riferibile all’imputata e apporto concausale dell’alta velocità riferibile alla condotta del COGNOME, ma, appunto perciò, di quest’ultimo intaccano la piena attendibilità, e veridicità del narrato, là dove concludente in termini per cui sarebbe stato egli attinto dalla BMW (che peraltro già lo aveva sorpassato due volte) “… con la BMW che si è accartocclata sotto… il camion e me l’ha buttata addosso” provocando, dell’Opel, una rotazione ed il capovolgimento.
Si tratta, come rilevano i giudici del gravame del merito, di una «versione dei fatti utile sostanzialmente solo ad escludere ogni minimo contributo causale in capo al dichiarante COGNOME, che né collima con le versioni anzi riferite da soggetti non direttamente coinvolti nel processo causativo dell’evento e non parti del presente processo, né, soprattutto, si concilia con il quadro degli effetti prodotti dal sinistro, ovvero con tipologia e danni riportati dai veicoli coinvolti e con la posizione in cui è stato rinvenuto l’autoarticolato del COGNOME … che ha sfondato il muro della ferrovia che à adiacente alla strada».
Dunque, per la Corte territoriale «la condivisibile, e condivisa, ricostruzione dei fatti emersa dalle testimonianze del COGNOME e degli uomini della p.g., in tutto aderente alla prospettazione accusatoria, ad avviso di questa Corte impone una revisione del trattamento sanzionatorio, d’ufficio ed in senso più favorevole all’imputata».
In realtà, dietro lo schermo della violazione di legge, la ricorrente sollecita in pratica una diversa ricostruzione del fatto con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelii adottati dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n 47204/2015, COGNOME).
Per altro verso, va ricordato che l’aspetto riguardante la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale così come la prevedibilità ed evitabilità dell’evento è questione attinente al merito, rimessa al prudente apprezzamento del giudice della cognizione. Pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità qualunque vaglio attinente alla ricostruzione di un incidente ed alla sua eziologia, ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico.
Per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziolog – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se
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sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l’accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n, 2766 del 10/12/2024, dep. 2025, Ferizi, non mass.; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294).
Il reato per cui s procede, accertato in Macchia d’Isernia in data 22 maggio 2017, non era prescritto all’atto dell’emanazione della sentenza impugnata, in quanto i termini sono stati sospesi per complessivi 244 giorni nel giudizio di primo grado, in particolare: 60 giorni di sospensione dall’udienza del 4 febbraio 2019 all’udienza del 23 settembre 2019 a causa di un concomitante impegno del difensore; 60 giorni di sospensione dall’udienza del 23 settembre 2019 all’udienza del 24 febbraio 2020 per un impedimento dell’imputata; 60 giorni di sospensione dall’udienza del 10 luglio 2023 all’udienza del 18 settembre 2023 a causa di un concomitante impegno del difensore; 64 giorni di sospensione dall’udienza del 22 luglio 2024 al 28 ottobre 2024 a causa di un impedimento del difensore.
Né può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, COGNOME, Rv. 231164;) Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi asser za di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. seni n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al
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pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo nonché alla rifusione delle spese di assistenza e di rappresentanza sostenute dalla costituita parte civile COGNOME NOME, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di assistenza e di rappresentanza sostenute dalla costituita parte civile COGNOME NOME in questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 21/01/2026