Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46113 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46113 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Casalvecchio Siculo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2023 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/06/2022, il Tribunale di Messina accoglieva l’appello cautelare che era stato proposto dal pubblico ministero contro l’ordinanza del 04/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Messina che aveva sostituito con la misura interdittiva della sospensione per otto mesi dall’esercizio della funzione la misura coercitiva degli arresti domiciliari che era stata disposta, con ordinanza del 02/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Messina, nei confronti di NOME COGNOME in
quanto gravemente indiziato di diversi delitti (associazione per delinquere, corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falso in atto pubblico ed altri), commessi nella sua veste di comandante della Polizia metropolitana di Messina, ripristinando la misura coercitiva degli arresti domiciliari.
Con sentenza n. 175 del 16/11/2022, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, decidendo sul ricorso per cassazione che era stato proposto dal COGNOME avverso la menzionata ordinanza 09/06/2022 del Tribunale di Messina, la annullava nei confronti dello stesso COGNOME, «con riguardo al profilo della adeguatezza e proporzionalità della misura applicata rispetto alle specifiche esigenze cautelari ritenute sussistenti», rinviando per nuovo giudizio al competente Tribunale di Messina.
Con ordinanza del 11/04/2023, il Tribunale di Messina, giudicando in sede di rinvio, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ribadiva il ripristino, ne confronti del COGNOME, della misura coercitiva degli arresti domiciliari.
Avverso tale ordinanza del 11/04/2023 del Tribunale di Messina, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente rappresenta che l’ordinanza impugnata risulta redatta dallo stesso magistrato che aveva redatto l’ordinanza del 09/06/2022 con la quale era stato accolto l’appello cautelare del pubblico ministero, con la conseguente incompatibilità di detto magistrato, anche tenuto conto del fatto che lo stesso avrebbe «sconfinato in un accertamento di merito, usurpando le prerogative tipiche del giudice del dibattimento».
Nel dare atto dell’orientamento della Corte di cassazione nel senso dell’insussistenza della denunciata incompatibilità, il ricorrente solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio del magistrato che, quale componente del tribunale del riesame, abbia concorso ad adottare la precedente decisione annullata dalla Corte di cassazione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o l’erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, comma 3, 284, 289, 292, comma 2, lett. c), 299 e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nonché la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Dopo avere riassunto il contenuto della sentenza rescindente, il ricorrente deduce che il Tribunale di Messina non si sarebbe uniformato alla stessa e, in particolare: a) se ne sarebbe, in realtà, volontariamente discostato, limitandosi a richiamare reiteratamente il contenuto dell’ordinanza genetica, senza addurre
alcuna circostanza di rilievo idonea a rappresentare come l’indagato avrebbe potuto reiterare le condotte criminose, e senza fornire una motivazione adeguata in ordine alla proporzionalità della ripristinata misura degli arresti domiciliari; avrebbe utilizzato, quale parametro decisorio, prevalentemente la gravità dei fatti che erano stati contestati al COGNOME; c) a fronte della definitiva cessazione dell’indagato dal servizio (a seguito del suo collocamento in pensione), avrebbe fondato il ritenuto pericolo di reiterazione dei reati su valutazioni meramente congetturali, anziché su dati oggettivi e concreti sulla base dei quali fosse possibile stimare effettivo e tuttora esistente il pericolo che il COGNOME, ancorché ormai lontano dal proprio precedente ufficio di comandante della Polizia metropolitana di Messina, potesse tutt’ora reiterare condotte offensive dei medesimi beni giuridici; d) non avrebbe considerato la distanza temporale ormai esistente rispetto sia all’applicazione dell’originaria misura degli arresti domiciliari (circa un anno e mezzo) sia all’epoca di commissione dei reati in contestazione (oltre quattro anni).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo è fondato.
2. La menzionata sentenza rescindente della Sesta sezione penale della Corte di cassazione (n. 175 del 16/11/2022), nell’annullare l’ordinanza che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, aveva ripristinato la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti del COGNOME «con riguardo al profil della adeguatezza e proporzionalità della misura applicata rispetto alle specifiche esigenze cautelari ritenute sussistenti», aveva demandato al giudice del rinvio di «verificare, in relazione al caso concreto, la possibilità di garantire le esigenze cautelari con l’adozione di misure meno afflittive, ma anche più efficaci, per prevenire la tipologia di delitto in contestazione».
Più precisamente, la sentenza rescindente aveva chiamato il giudice del rinvio a valutare l’eventuale idoneità di altra misura a fronteggiare il parimenti eventuale pericolo di reiterazione dei reati, con riguardo a un soggetto che, come il COGNOME, non era più legato da un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, spiegando le concrete ragioni di tali valutazioni, in relazione allo specifico caso concreto.
Ciò che si doveva ritenere tanto più necessario – sempre ad avviso dei Giudici del provvedimento rescindente – con riguardo alla specifica posizione dell’indagato, nei cui confronti era stata ripristinata l’originaria misura coercitiva «senza che siano stati addotti elementi da cui desumerne l’inadeguatezza, per inosservanza delle prescrizioni o per l’accertato prosieguo di collegamenti con il contesto corruttivo o con altri per riprendere le condotte criminali anche da extraneus».
L’ordinanza impugnata appare essersi sottratta all’indicato compito decisorio e argomentativo, che era imperniato, essenzialmente, sulla verifica dell’adeguatezza e della proporzionalità della ripristinata misura degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto rispetto al quale, avendo egli ormai abbandonato definitivamente il servizio, per essere stato collocato in pensione, sarebbe stato necessario anche indicare i concreti e oggettivi dati di fatto sulla base dei quali fosse possibile ritenere che, ciò nonostante, egli potesse reiterare condotte criminose analoghe a quelle a lui contestate.
Nel non ottemperare adeguatamente al compito demandatogli, il Tribunale di Messina ha anzitutto compiuto un’impropria equiparazione della posizione del COGNOME con quella dei coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME rispetto ai quali – rileva il Tribunale di Messina – l’intervenuta sospensione disciplinare dal servizio non aveva escluso la prognosi di reiterazione dei reati e la proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Tale equiparazione si deve ritenere, tuttavia, come si è anticipato, impropria, atteso che la condizione del COGNOME di ormai extraneus rispetto alla pubblica amministrazione, per la sua definitività e per la conseguente mancanza di qualsivoglia futuro ruolo nella stessa amministrazione, appare strutturalmente diversa.
Infatti, nel caso dei due menzionati coindagati, la solo temporanea sospensione disciplinare dal servizio non priva gli stessi della prospettiva dell’esercizio, in futuro, di un’attività funzionale e, quindi, della prospettiva di un possibile reiterazione criminosa a essa connessa, proprio in ragione della conservazione, anche se temporalmente sospesa, della posizione di supremazia funzionale – e, con essa, della connessa rete di rapporti – derivante dalla pubblica funzione.
Non così per il COGNOME, rispetto al quale sarebbe perciò stato necessario evidenziare gli elementi concreti indicativi del mantenimento, anche a prescindere dalla posizione di supremazia funzionale da lui in precedenza ricoperta, di una rete di rapporti personali e autonomi rispetto alla funzione già svolta, con soggetti a loro volta titolari di pubblica funzione.
L’ordinanza COGNOME impugnata COGNOME risulta COGNOME invece COGNOME illogica COGNOME e COGNOME contraddittoria nell’argomentare la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. Essa argomenta di: plurime condotte illecite commesse «abusando delle prerogative attribuitegli nella rivestita qualità di comandante della polizia metropolitana di Messina»; esercizio, in tale qualità, di «interferenze su dipendenti dell’ente e su soggetti estranei all’Amministrazione di appartenenza sfruttando una fitta rete di relazioni, strutturata nel tempo»; possibilità di riprendere tali relazioni sfruttando «la posizione gerarchica superiore lo stesso ha nel tempo consolidato
all’interno dell’ente di appartenenza». Ad avviso del Collegio, appare evidente la contraddittorietà logica dell’argomentazione, atteso che il metus gerarchico, in quanto generato dalla funzione e connaturato a essa, per definizione, viene meno allorquando il soggetto, già posto in una posizione di vertice della pubblica amministrazione, cessa, appunto, dal servizio.
Ciò a meno di dimostrare, sulla base di elementi concreti – che era quanto era stato richiesto dalla sentenza rescindente – che l’apparato di rapporti e di complicità illeciti fosse di tale articolazione, vastità e consistenza da sopravvivere indipendentemente dai cessati poteri di vertice già esercitati dal COGNOME. Si sarebbero, cioè, dovuti evidenziare, se esistenti, i rapporti personali del COGNOME destinati a sopravvivere al venir meno del suo potere in conseguenza della definitiva cessazione dalla funzione.
Tale compito non risulta essere stato assolto dal giudice del rinvio, atteso che, sul punto, non si riscontra alcuna reale motivazione – se non in termini di assoluta astrattezza e, quindi, di mera apparenza – cioè alcuna effettiva spiegazione delle ragioni per le quali il pericolo di reiterazione dei reati si dovesse ritenere tutt’o sussistente e, adeguatamente argomentato ciò, delle ragioni per le quali una misura meno afflittiva rispetto alla ripristinata misura custodiale si dovesse ritenere inidonea a fronteggiarlo.
4. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata.
Tenuto conto sia del fatto che neppure in sede di rinvio risultano essere state fornite le indicate necessarie effettive spiegazioni sia del fatto che il ricorrente h prodotto, in allegato alla propria memoria, copia delle ordinanze con le quali il Tribunale di Messina ha ritenuto cessate le esigenze cautelari nei confronti dei coimputati NOME COGNOME (ordinanza del 08/06/2023), NOME COGNOME (ordinanza del 13/06/2023), NOME COGNOME (ordinanza del 14/06/2023) e NOME COGNOME (ordinanza del 22/06/2023) e ha quindi revocato le misure cautelari che erano state applicate agli stessi coimputati – elemento, quest’ultimo, anch’esso rilevante in punto di attualità delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 2926 del 13/12/2013, dep. 2014, Vio, Rv. 257941-01) – il Collegio ritiene di annullare l’ordinanza impugnata senza rinvio.
L’esame del primo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 22/09/2023.