Cauzione e Sequestro: la Proporzionalità rispetto ai Beni, non al Credito
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 45362/2023) offre un importante chiarimento sul corretto modo di valutare un’offerta di cauzione presentata per ottenere la revoca di un sequestro conservativo. La decisione sottolinea un principio fondamentale: l’adeguatezza della cauzione deve essere misurata sul valore dei beni sequestrati, e non sull’intero ammontare del credito che si intende garantire. Questo principio, seppur già affermato, viene qui ribadito con forza a fronte della resistenza di un giudice di merito.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da un sequestro conservativo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di un soggetto indagato per bancarotta fraudolenta. Il sequestro, richiesto dalla curatela fallimentare costituitasi parte civile, mirava a garantire un credito di oltre 3.7 milioni di euro. Tra i beni sequestrati figuravano delle quote di partecipazione in una società, del valore di circa 15.000 euro.
L’indagato, tramite i suoi legali, ha proposto ricorso avverso il sequestro, offrendo una cauzione di importo pari al valore delle quote societarie per ottenerne il dissequestro. Il Tribunale del riesame, in una prima fase, ha respinto l’offerta, ritenendola sproporzionata rispetto all’ingente credito della parte civile.
Questa decisione è stata impugnata una prima volta in Cassazione. La Suprema Corte, con la sentenza n. 24650/2022, ha annullato la decisione, stabilendo un principio di diritto chiaro: ai sensi dell’art. 319, comma 2, c.p.p., quando la cauzione è offerta dopo il sequestro, la sua idoneità va commisurata al valore delle cose sequestrate, non al credito. Di conseguenza, il giudice ha il dovere di revocare il sequestro, anche parzialmente, se l’offerta è congrua rispetto ai specifici beni che si vogliono liberare.
La Valutazione della cauzione da parte del Giudice del Rinvio
Nonostante le chiare indicazioni della Cassazione, il Tribunale di Milano, in sede di rinvio, ha nuovamente respinto la richiesta. Questa volta, la motivazione del rigetto si è basata su un nuovo argomento: l’offerta dell’indagato non sarebbe stata ‘reale’, ma una semplice ‘promessa di cauzione‘. Secondo il Tribunale, il codice di rito non prevederebbe la possibilità di disporre un dissequestro condizionato a un futuro deposito, e il giudice non avrebbe il potere di indicare le modalità di esecuzione della cauzione.
L’indagato ha quindi proposto un nuovo ricorso per cassazione, lamentando l’errata applicazione dell’art. 319 c.p.p. e, soprattutto, la palese violazione da parte del giudice del rinvio dei principi vincolanti stabiliti nella precedente sentenza della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte
La Prima Sezione Penale della Cassazione ha accolto il ricorso, annullando per la seconda volta l’ordinanza del Tribunale di Milano. La Corte ha innanzitutto ricordato che il giudice del rinvio è vincolato non solo ai punti della decisione annullati, ma anche a quelli logicamente interdipendenti.
Nel caso specifico, la precedente sentenza di annullamento aveva imposto al Tribunale un compito preciso: esaminare la congruità della somma offerta a titolo di cauzione rispetto al valore dei beni sequestrati (le quote societarie). Il giudice del rinvio, invece, ha completamente omesso questa valutazione, introducendo un argomento nuovo e pretestuoso sulla natura di ‘promessa’ dell’offerta. Così facendo, si è sottratto al dovere imposto dalla Cassazione, violando l’art. 627 c.p.p.
La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione, rinviando nuovamente gli atti al Tribunale di Milano. Il giudice di merito dovrà, questa volta, attenersi scrupolosamente al principio di diritto enunciato: valutare la congruità dell’offerta di cauzione esclusivamente in relazione al valore dei beni per i quali si chiede la revoca del sequestro.
Conclusioni
La sentenza in esame è di fondamentale importanza pratica perché riafferma la netta distinzione tra le due ipotesi previste dall’art. 319 c.p.p.:
- Cauzione preventiva (comma 1): Offerta per evitare il sequestro. In questo caso, deve essere idonea a garantire il credito nella sua interezza.
- Cauzione successiva (comma 2): Offerta per ottenere la revoca di un sequestro già disposto. In questo scenario, la cauzione deve essere proporzionata al valore dei beni che si intende liberare dal vincolo.
L’errore del Tribunale è stato quello di applicare il parametro del primo comma a una fattispecie rientrante nel secondo. La decisione della Cassazione ristabilisce la corretta interpretazione della norma, garantendo che il diritto dell’imputato di sostituire il vincolo reale con una garanzia pecuniaria non sia vanificato da interpretazioni eccessivamente restrittive e non conformi al dettato normativo. Inoltre, la pronuncia sanziona in modo inequivocabile la condotta del giudice del rinvio che ignora i principi di diritto vincolanti stabiliti dalla Corte di Cassazione, a tutela della certezza del diritto e della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Come deve essere valutata un’offerta di cauzione per la revoca di un sequestro conservativo?
Secondo la sentenza, la congruità e l’idoneità della cauzione offerta per revocare un sequestro già in atto (ai sensi dell’art. 319, comma 2, c.p.p.) devono essere valutate in rapporto al valore dei beni specifici sottoposti a sequestro che si intendono liberare, e non in base all’ammontare totale del credito che il sequestro mira a garantire.
Cosa accade se il giudice del rinvio non si attiene ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione?
Se il giudice del rinvio omette di seguire i principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento della Cassazione, la sua decisione è viziata per violazione di legge (nello specifico, dell’art. 627 c.p.p.). Di conseguenza, il provvedimento può essere nuovamente annullato dalla Suprema Corte, che rinvierà ancora una volta la causa al giudice di merito affinché si conformi alle sue indicazioni.
Può un giudice rigettare un’offerta di cauzione definendola una semplice ‘promessa’?
No, la Corte ha censurato questo approccio. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere alla valutazione di congruità richiesta dalla Cassazione, invece di eludere tale compito qualificando l’offerta come una ‘mera promessa’. L’omissione di questa valutazione costituisce una violazione del dovere imposto dalla sentenza di annullamento.