Patteggiamento e Cause di non punibilità: Qual è l’obbligo del Giudice?
Nel contesto del rito abbreviato dell’applicazione della pena, noto ai più come ‘patteggiamento’, il ruolo del giudice non è quello di un mero ratificatore dell’accordo tra accusa e difesa. Egli ha il dovere di effettuare un controllo sulla legalità dell’accordo, che include la verifica dell’assenza di evidenti cause di non punibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto per approfondire i limiti e la portata di questo controllo.
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una sentenza di patteggiamento per i reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, in cui la difesa lamentava una carenza di motivazione da parte del giudice di merito proprio su questo punto cruciale.
I Fatti del Caso
Il difensore di un imputato ha impugnato la sentenza con cui il Giudice per l’udienza preliminare aveva applicato la pena concordata per i reati di rapina aggravata e resistenza. Secondo il ricorrente, il giudice si era limitato ad affermare genericamente che dagli atti non emergeva alcuna prova di innocenza, né l’estinzione del reato o la mancanza di una condizione di procedibilità.
In sostanza, la difesa sosteneva che il giudice avesse omesso di argomentare in modo sufficiente le ragioni che lo avevano portato a escludere le cause di non punibilità, non indicando le prove a sostegno della sua decisione. Questa mancanza di motivazione, secondo il ricorrente, viziava la sentenza di patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha risolto il caso in modo netto e conciso, dichiarando il ricorso inammissibile. Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle motivazioni, questa decisione implica che le doglianze della difesa sono state ritenute infondate o non idonee a giustificare un annullamento della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: La Verifica delle cause di non punibilità nel Patteggiamento
La decisione della Suprema Corte, pur nella sua sinteticità, si allinea a un orientamento consolidato. Nel procedimento di applicazione della pena, il controllo del giudice sulla sussistenza di cause di non punibilità ha una natura differente rispetto a un processo dibattimentale. Il giudice non deve condurre un’istruttoria approfondita, ma è tenuto a verificare, sulla base degli atti a sua disposizione, che non emergano in modo evidente (‘ictu oculi’) ragioni per un proscioglimento immediato dell’imputato.
L’onere della motivazione è, di conseguenza, più attenuato. Il giudice non è tenuto a redigere una complessa argomentazione per ogni potenziale causa di proscioglimento. È sufficiente che dichiari di aver effettuato il controllo previsto dalla legge e che dagli atti non siano emerse tali cause. Un ricorso che lamenti una carenza di motivazione su questo punto, per essere ammissibile, deve indicare in modo specifico e concreto quali elementi, già presenti negli atti, avrebbero dovuto condurre il giudice a una decisione diversa. Una critica generica, come quella mossa nel caso di specie, non è sufficiente a scalfire la validità della sentenza di patteggiamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento per vizio di motivazione sull’assenza di cause di non punibilità deve essere supportata da argomenti specifici e non da censure astratte. La difesa deve essere in grado di dimostrare che dagli atti emergeva palesemente una causa di proscioglimento che il giudice ha ingiustificatamente ignorato. In assenza di tale evidenza, la semplice affermazione del giudice di aver compiuto la necessaria verifica è considerata sufficiente a legittimare l’applicazione della pena concordata tra le parti.
Qual era il motivo del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato presentato perché, secondo la difesa, il giudice che aveva approvato il patteggiamento non aveva spiegato adeguatamente le ragioni per cui riteneva non vi fossero cause di non punibilità, come l’innocenza dell’imputato o l’estinzione del reato.
Cosa deve fare il giudice prima di approvare un patteggiamento?
Il giudice ha l’obbligo di verificare, sulla base degli atti a sua disposizione, che non esistano evidenti cause che imporrebbero il proscioglimento dell’imputato. Questo controllo assicura che il patteggiamento non venga utilizzato per condannare una persona che dovrebbe essere assolta.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione sul ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le lamentele della difesa non fossero fondate. Questa decisione conferma che, in sede di patteggiamento, la motivazione del giudice sull’assenza di cause di proscioglimento può essere sintetica, a meno che dagli atti non emergano prove evidenti in senso contrario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. F Num. 28292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. F Num. 28292 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 12/11/2004
avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorso trattato con il rito de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza del Giudice per l’udienza prelminare del Tribunale di Bergamo 7 aprile 2025 di applicazione della pena per il reato di rapina aggravata e resistenza, eccependo che il giudice, in ordine alla verifica della mancanza di cause di non punibilità, si era liimitato a dichiarare che in atti non vi era alcuna prova, dell’innocenza dell’imputato, né della estinzione del reato o della mancanza di una condizione di procedibilità, tali da imporre una sentenza di proscioglimento, senza argomentare sufficientemente l’assunzione di tale scelta e senza che venissero enunciate le prove che avrebbero determinato detto conviincimento
Il ricorso è inammissibile.
YA,’
2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il
3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di
sicurezza”;poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicat, III
de plano ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura
ex art. 610
comma
5-bis cod. proc. pen..
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della
cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31/07/2025
Il consigliere estensore
Il Pres dente