Ordinanza di Cassazione Penale Sez. F Num. 28292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. F Num. 28292 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorso trattato con il rito de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di NOME propone ricorso avverso la sentenza del Giudice per l’udienza prelminare del Tribunale di Bergamo 7 aprile 2025 di applicazione della pena per il reato di rapina aggravata e resistenza, eccependo che il giudice, in ordine alla verifica della mancanza di cause di non punibilità, si era liimitato a dichiarare che in atti non vi era alcuna prova, dell’innocenza dell’imputato, né della estinzione del reato o della mancanza di una condizione di procedibilità, tali da imporre una sentenza di proscioglimento, senza argomentare sufficientemente l’assunzione di tale scelta e senza che venissero enunciate le prove che avrebbero determinato detto conviincimento
Il ricorso è inammissibile.
YA,’
2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il
3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di
sicurezza”;poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicat, III
de plano ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura
ex art. 610
comma
5-bis cod. proc. pen..
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della
cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31/07/2025
Il consigliere estensore
Il Pres dente