Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 583 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 583 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITELLA MESSER RAIMONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 589, commi 1, 2 e 4, cod. pen., perché, dopo che era divampato un incendio nei campi ubicati a dest dell’autostrada A14 ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, a ridosso del tra autostradale e in assenza di un’area sgombra da vegetazione, per colpa generica e in violazion dell’art. 140 codice strada, alla guida di un autoarticolato con trattore e semirimorchio, proseguito la marcia, addentrandosi incautamente nel banco di fumo addensato sulla carreggiata in condizioni di scarsa visibilità, così cagionando la morte di COGNOME NOME e COGNOME NOME e lesioni ai passeggeri di altre due autovetture sopraggiunte nella stess direzione di marcia (in Sansevero il 27/6/2012, con decesso del COGNOME il 9/7/2012).
2. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione per travisamento probatorio contraddittorietà, con riferimento a vari punti della decisione: non era stato dimostrat nell’occorso, fosse stato l’imputato a immettersi nella coltre di fumo e non fosse stata, inve stessa ad avvolgerlo, avendo il COGNOME, una volta notata la nube, iniziato a decelerare per poi arrestarsi del tutto; il fumo era stato sospinto dal vento in direzione dei sopraggiungenti, la stessa Polizia stradale avendo constatato, 15 minuti dopo il sinistro, luogo dell’evento era totalmente avvolto nella nube di fumo; i conducenti degli altri m avevano riferito che la coltre di fumo era stata un evento improvviso; il loro comportament seguire il ragionamento censurato, sarebbe stato anomalo, poiché si sarebbero “buttati” nel coltre di fumo che impediva ogni visibilità. L’insieme di tali elementi e la conseguente incer probatoria che ne deriverebbe, sarebbero idonei a far escludere la sussistenza del nesso d causalità tra la condotta contestata e gli eventi, nel senso che, anche a voler ritenere la della condotta anti giuridica (l’essersi, cioè, il COGNOME, introdotto nella nube di f denso), altre cause avevano avuto efficacia deterministica (lo stesso fumo nero e la condotta guida altrui), non potendosi, su piano controfattuale, escludere che l’incidente avrebbe av luogo ugualmente senza la condotta dell’imputato, lo spostamento del fumo avendo coinvolto anche i mezzi sopravvenuti.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto all’operato vaglio del responsabilità alla stregua della regola di cui all’art. 531, comma 1, cod. proc. pen.: le ce che hanno indotto i giudici d’appello a confermare la sentenza appellata deriverebbero, da lato, dalla totale e ingiustificata irrilevanza assegnata alle risultanze del rapporto dell stradale; dall’altro, dall’errata valutazione del movimento della coltre di fumo. L’incerte tali dati rilevanti era dimostrativa, quantomeno, di un quadro probatorio contraddit altamente insufficiente a dimostrare la responsabilità dell’imputato.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguenti statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Il difensore ha depositato propria memoria, con la quale, rilevata la prescrizione del re che assume maturata già alla data della sentenza impugnata, ha insistito per l’accogliment delle conclusioni già rassegnate nel ricorso avverso la sentenza di secondo grado, con l pronuncia di ogni altro provvedimento utile e conseguenziale all’accoglimento stesso.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre, precisandosi, in via prelimi l’erroneità dell’assunto difensivo secondo cui sarebbe maturato il termine di prescrizione, av riguardo alla data del commesso reato (9 luglio 2012) e al combinato disposto di cui agli a 157 e 161, cod. pen., in base al quale il termine stesso deve essere raddoppiato (anni dodic quindi, più tre anni ai sensi dell’art. 161 cit.) e si consumerà non prima del luglio 2027.
La Corte d’appello ha ritenuto priva di pregio la tesi difensiva per la quale, nella s non sarebbe stata posta in essere dall’imputato una condotta imprudente o in violazione dell regola di cui all’art. 140, codice strada, ritenendo provato, di contro, sulla scorta della verificazione dell’incidente a catena, che l’offesa alla visibilità per i veicoli sopraggiung derivata dalla “franca” violazione del dovere di prudenza di cui all’art. 140 cit., lo imputato avendo affermato nell’immediatezza di aver notato il fumo denso che aveva impedito di vedere oltre. Secondo i giudici territoriali, la tesi per la quale l’imputato non impegnato il banco di fumo, ma sarebbe stato da esso improvvisamente avvolto, sarebbe smentita dal rapporto della Polizia stradale, dal quale era emerso che dopo 15 minuti da verificarsi del sinistro il fenomeno si era stabilizzato sul tratto teatro dell’incidente. Cosi fosse stato presente il vento, la nuvola sarebbe stata dispersa. Lo stesso comportamento d guida del COGNOME, peraltro, smentiva l’assunto, avendo costui decelerato e poi mantenuto la velocità raggiunta prima di fermarsi a causa della collisione con i mez sopraggiungenti, escludendo un progressivo aggravarsi delle condizioni di visibilit dimostrando, al contrario, l’avvenuta stabilizzazione del fenomeno.
La Corte territoriale, poi, ha escluso la rilevanza dell’argomento difensivo che faceva sulla mancata investigazione delle responsabilità di terzi (RAGIONE_SOCIALE e proprietari terreni dai quali si era sprigionato l’incendio), stante l’operatività della clausola genera all’art. 41, cod. pen., sulla persistenza del nesso di causa, a prescindere da eventuali ca preesistenti o concomitanti alla condotta; ma anche di quello inerente alla mancata acquisizion del rapporto dei RAGIONE_SOCIALE circa la direzione dell’incendio e l’accertamento della dis tra il focolaio dell’incendio e la posizione di quiete dei mezzi, rilevando che tale preclusio stata conseguenza della strategia difensiva e dell’esercitata opzione per il rito abbreviat ogni caso, secondo il giudice d’appello, l’accertamento non era pertinente ai fini del vaglio
responsabilità, suffragata dalle puntuali analisi spazio-temporali contenute nell’elaborat consulente COGNOME.
In via risolutiva, la Corte territoriale ha affermato che, a fronte della pacifica colpos condotta del COGNOME, sarebbe stato arduo sostenerne la irrilevanza causale, atteso che proprio l’impegno a velocità ridotta dell’area interessata dalla coltre di fumo aveva determi il mancato tempestivo avvistamento dell’ingombrante automezzo condotto dall’imputato e la entrata in collisione dei veicoli che lo seguivano.
I motivi sono fondati e possono essere congiuntamente trattati, stante lo str collegamento tra le doglianze che ne formano oggetto.
In tema di circolazione stradale, si è già affermato che, ai fini della sussi dell’aggravante di cui all’art. 589, comma secondo, cod. pen., non è necessaria la violazione una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l’inosservanza delle regole generica prudenza, perizia e diligenza (sez. 4, n. 356665 del 19/6/20007, COGNOME, Rv. 237453, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi parte inte della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell’art. 140 cod. st la cui violazione assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica). norma, nel prevedere che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituir pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia salvaguardata la sicurezza stra pone un principio informatore della circolazione e deve considerarsi implicitamente richiamata ogni contestazione di colpa generica (sez. 4, n. 18204 del 15/3/2016, Bianchini, Rv. 266641).
Tuttavia, il principio di colpevolezza impone una verifica più complessa, su piani div riguardanti l’accertamento in concreto della sussistenza della violazione – da parte del sogg che riveste una posizione che possiamo definire lato sensu di garante – di una regola cautelare (generica o specifica), del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento e prevedibilità e evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mira a preveni qui la necessità di verificare non solo la causalità della condotta (ossia la dipendenza dell’ da essa, in cui quest’ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili); ma anche la idoneità del comportame alternativo lecito a scongiurare l’evento e la verifica della cd. concretizzazione del rischio dire la introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio concretizzato l’evento, attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e rendere evita prodursi di quel rischio (in motivazione, sez. 4, n. 17000 del 5/4/2016, COGNOME, Rv. 266645, in cui si richiama un indirizzo consolidato, con rinvio a sez. 4, n. 40802 del 18/9/2008, COGNOME, Rv. 241475; n. 24898 del 24/5/2007, COGNOME, Rv. 236854; n. 5963 del 2/5/1998, COGNOME, Rv. 178402, in cui si è sottolineata la necessità che la verifica del nesso di causalità nei sopra precisati, avvenga in base a elementi fattuali certi e non a mere ipotesi o congetture).
Si tratta, a ben vedere, di concetti che vanno al di là di quelli che tradiziona identificano l’elemento oggettivo del reato (condotta, evento e nesso causale) e implica invece, che l’inquadramento delle singole fattispecie vada compiuto all’interno del sist normativo che costituisce la c.d. causalità della colpa.
Sul piano oggettivo, pertanto, viene in rilievo il dovere di osservanza della regola caute ma anche la individuazione, preventiva, della stessa regola cautelare e del suo atteggiarsi relazione all’area di rischio considerata; infine, la sussistenza di un collegamento, non materiale tra condotta e evento, ma anche tra regola violata ed evento verificatosi. Resta sa l’ulteriore verifica sul piano soggettivo, dell’elemento psicologico del reato, cioè, che – n di responsabilità colposa – si articola anche attraverso il duplice scrutinio della preve dell’evento e della esigibilità del comportamento alternativo lecito.
Anche più di recente, si è fatto ricorso al criterio sopra richiamato della concretizzazion rischio per spiegare che la rilevanza della violazione della regola cautelare richiede che e deve aver reso concreto il rischio che la stessa era intesa a prevenire. Sicché, non ogni eve verificatosi può esser ricondotto alla condotta colposa dell’agente, ma solo quello che collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (sez. 4, n. 40050 29/3/2018, Lenarduzzí, Rv. 273870). Il giudice, pertanto, non può limitarsi ad accertare il ness di causalità materiale tra la condotta e l’evento dato, ma deve scrutinare quale sia il risch la norma violata è intesa a scongiurare.
Tale verifica è, poi, condizionata dalla natura della norma cautelare violata, tema rispet quale si è precisato che, qualora si assuma la violazione di una regola c.d. “elastica” necessiti, cioè, per la sua applicazione di un legame più o meno esteso con le condizio specifiche in cui l’agente deve operare, al contrario di quelle cosiddette “rigide”, che fissa assoluta precisione lo schema di comportamento) è necessario, ai fini dell’accertamento dell’efficienza causale della condotta anti doverosa, procedere a una valutazione di tutt circostanze del caso concreto (sez. 4, n. 40050 del 2018, Lenarduzzi, cit., Rv. 273871, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo da incidente stradale, fondata sul generico riferimento alla inadeguatezza della velocità tenuta conducente, senza esplicitare quale fosse la velocità adeguata ovvero quella che, alla luce tutte le circostanze del fatto, risultava – non ex post ma ex ante ragionevolmente in grado di evitare l’investimento).
Così ricostruita la cornice di diritto nella quale deve esaminarsi la fattispecie concr rilevato come i giudici del doppio grado se ne siano ampiamente discostati.
Intanto, come correttamente rilevato dalla difesa, la condotta colposa del COGNOME è stata individuata a posteriori, laddove, per come sopra evidenziato, l’accertamento della violazione cautelare richiede la preliminare identificazione della regola che doveva ess osservata nel caso concreto. Tale operazione, certamente agevole in caso di regola cautelare dal contenuto determinato (o regola cautelare rigida), può essere più difficile allorquando la re codificata non esaurisca il quadro disciplinare, concorrendo con regole non codificate, oppu quando si tratti di regola codificata, ma elastica.
Orbene, la penale responsabilità del COGNOME è stata ricavata intanto da una ricostruzione fattuale lacunosa, come pure rilevato dalla difesa, in base alla quale la densa n di fumo sarebbe stata avvistata dall’imputato che vi si era addentrato senza fermarsi, c trascinando dietro di sé tutti gli altri conducenti. Il che equivale a ritenere che la
condotta violata, sia pure in termini di colpa generica, come risulta nel capo d’imputazione, quella di non avere repentinamente frenato lungo un tratto autostradale (condotta di per imprudente avuto riguardo ai veicoli che seguono), senza che risulti precisato dai giudic entrambi i gradi di merito a quale distanza la barriera di fumo fosse avvistabile dal conduce del primo veicolo (al quale non è stato neppure contestato di avere nell’occorso tenuto un velocità non adeguata).
L’incertezza di tali elementi fattuali, come opportunamente evidenziato dalla difesa, n consente di verificare se l’essere il COGNOME entrato nella nuvola di fumo senza previamente, quanto improvvisamente, frenare costituisca condotta idonea a integrare l’addebito colposo, prima ancora di verificare se tale regola di condotta sia essa stessa colle all’evento verificatosi (la collisione da tergo, cioè, dei veicoli susseguenti). Tale incerte resto, si riverbera anche nella descrizione della condotta colposa, non essendo chiaro, ne sentenze dei due gradi di merito, se si sia rimproverato al COGNOME di avere tenuto una velocità troppo alta (vedi pag. 6 della sentenza appellata, in cui si descrive la gravità dell per la obiettiva, estrema pericolosità dell’andatura in prossimità della coltre di fumo denso non gli aveva consentito di frenare senza causare pericolo per la circolazione prima di impatta nella coltre di fumo e sparire al suo interno, diventando così ostacolo invisibile per g automobilisti; o, al contrario, di avere impegnato a velocità ridotta l’area interessata dall di fumo (vedi pag. 5 della sentenza qui impugnata).
La sentenza deve essere, dunque, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari che si atterrà, nel rinnovato giudizio, ai principi di diritto sopra richiam
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d appello di Bari.
Deciso il 14 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME
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