Catena devolutiva: perché non puoi sollevare nuovi motivi in Cassazione
La catena devolutiva rappresenta un limite invalicabile nel sistema delle impugnazioni penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto di difesa deve essere esercitato con precisione e tempestività, rispettando la sequenza logica e cronologica dei gradi di giudizio.
Il caso e la contestazione della recidiva
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava l’erronea applicazione dell’articolo 99 del codice penale, ovvero l’istituto della recidiva. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero applicato l’aggravante in modo non corretto, influenzando negativamente il calcolo della pena finale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità non sono entrati nel merito della questione relativa alla recidiva. La Corte ha infatti rilevato un vizio procedurale a monte: il motivo di ricorso non era mai stato presentato come motivo di appello. Questa omissione ha determinato l’inammissibilità del ricorso. Il sistema processuale italiano impedisce di sottoporre alla Cassazione questioni che il giudice di secondo grado non ha avuto modo di valutare perché non investito dalla parte.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sul rigido rispetto dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati proposti con l’atto di appello. La catena devolutiva impone che il perimetro del giudizio di legittimità sia circoscritto a quanto già discusso nei gradi precedenti. Se un difensore omette di contestare un punto specifico davanti alla Corte d’Appello, quel punto diventa definitivo e non può essere resuscitato davanti agli Ermellini. La ratio è evitare che il ricorso in Cassazione si trasformi in un improprio terzo grado di merito dove introdurre nuove strategie difensive mai vagliate prima.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte evidenziano la natura sanzionatoria del sistema verso le impugnazioni tardive o mal formulate. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ricorda a ogni operatore del diritto che la strategia difensiva deve essere completa sin dal secondo grado, poiché ogni dimenticanza in appello preclude definitivamente la possibilità di ottenere giustizia in Cassazione.
Cosa accade se un motivo di ricorso non è stato presentato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per violazione della catena devolutiva, poiché la Cassazione non può decidere su questioni mai sottoposte al giudice di secondo grado.
Si può contestare la recidiva per la prima volta in Cassazione?
No, la contestazione relativa all’applicazione della recidiva deve essere necessariamente sollevata nei motivi di appello a pena di inammissibilità del successivo ricorso.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40200 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40200 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 99 cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 3, con interruzione della catena devolutiva sul punto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
Il Consigliere E ens r