Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17324 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17324 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’erronea
Ritenuto applicazione degli artt. 110 e 648-bis c.p. è inammissibile perché fondato su
motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 6-8),
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso;
pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ritenuto
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. di euro tremila in favore delle Cassa delle
Così deciso il 10 aprile 2025.