Ricorso Inammissibile: La Condanna alla Cassa delle Ammende
L’esito di un processo non si conclude sempre con la sentenza di appello. Spesso, le parti cercano un’ultima valutazione dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, un ricorso presentato senza i dovuti presupposti può portare a conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale.
I Fatti del Processo
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello territoriale. L’imputato, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, ha adito la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Settima Sezione Penale della Corte è stata chiamata a valutare l’ammissibilità del ricorso proposto.
La Decisione della Corte e il Ruolo della Cassa delle Ammende
Con una sintetica ordinanza, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Tale declaratoria non è stata priva di conseguenze: la Corte ha contestualmente condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione evidenzia come l’accesso alla giustizia di ultima istanza sia un percorso da intraprendere con ponderazione, poiché un’iniziativa processuale avventata può comportare oneri economici aggiuntivi.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità, questo tipo di provvedimento è tipicamente adottato quando il ricorso è manifestamente infondato, ovvero manca dei requisiti formali richiesti dalla legge (ad esempio, è presentato per motivi non consentiti o le censure sono generiche e non specifiche). La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, prevista dal codice di procedura penale, non è una punizione per il reato originario, ma una conseguenza diretta dell’esito negativo dell’impugnazione. Essa funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non è un diritto esercitabile senza conseguenze. La declaratoria di inammissibilità di un ricorso in Cassazione comporta una condanna automatica al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questa misura serve a responsabilizzare le parti processuali, spingendole a valutare attentamente, con l’ausilio del proprio difensore, la reale fondatezza dei motivi prima di adire la Suprema Corte. Per i cittadini, ciò si traduce nella necessità di comprendere che un ricorso non adeguatamente motivato non solo non porterà alla riforma della sentenza, ma determinerà anche un ulteriore esborso economico.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria stabilita in questo caso?
In questo specifico caso, la sanzione pecuniaria stabilita dalla Corte di Cassazione a carico del ricorrente ammonta a tremila euro.
Qual è lo scopo della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna ha uno scopo deterrente: scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o meramente dilatori, che congestionano il lavoro della Corte di Cassazione, e responsabilizzare la parte che decide di impugnare una sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17324 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17324 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 04/11/1978
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’erronea
Ritenuto applicazione degli artt. 110 e 648-bis c.p. è inammissibile perché fondato su
motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 6-8),
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso;
pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ritenuto
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. di euro tremila in favore delle Cassa delle
Così deciso il 10 aprile 2025.