Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Condanna alla Cassa delle Ammende
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma comporta dei rischi precisi, soprattutto economici. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile, in particolare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’appellante ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, sperando in una riforma della decisione a lui sfavorevole. Tuttavia, l’esito non è stato quello auspicato.
La Decisione della Corte e il ruolo della Cassa delle Ammende
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, non è entrata nel merito della questione. Ha invece emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria ha avuto due conseguenze economiche dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Questa seconda condanna non è una sanzione accessoria casuale, ma una misura prevista dalla legge per sanzionare l’abuso dello strumento processuale e scoraggiare ricorsi palesemente infondati o presentati senza i requisiti di legge.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato a questa decisione, possiamo dedurre il principio generale applicato dalla Corte. La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende è una conseguenza quasi automatica quando un ricorso in materia penale viene dichiarato inammissibile.
Questa sanzione pecuniaria persegue un duplice obiettivo: da un lato, funge da deterrente contro la presentazione di impugnazioni temerarie, che finiscono per appesantire inutilmente il lavoro della Suprema Corte; dall’altro, contribuisce a finanziare un ente, la Cassa delle Ammende appunto, i cui proventi sono destinati a migliorare le condizioni delle strutture penitenziarie e a finanziare progetti per il reinserimento sociale dei detenuti. La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, ha implicitamente ritenuto che il ricorso fosse privo dei presupposti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, deve essere esercitato con responsabilità. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il proponente, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Prima di impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, è quindi indispensabile una valutazione attenta e professionale dei motivi, per evitare di incorrere in sanzioni che, come in questo caso, possono rivelarsi onerose.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Cos’è e a cosa serve la Cassa delle Ammende?
È un ente pubblico i cui fondi, derivanti da sanzioni pecuniarie come quella descritta, sono utilizzati per finanziare il miglioramento delle infrastrutture carcerarie e progetti per il reinserimento sociale dei condannati.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare tremila euro?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tale somma come sanzione per aver presentato un ricorso che la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile, ovvero privo dei requisiti necessari per essere esaminato nel merito, contribuendo così a un uso non corretto dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19949 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19949 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 11/06/1978
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 62
bis cod. pen., è inammissibile
poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, i
particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative concessione delle circostanze attenuanti generiche);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Corsigliere Estensore