Cassa delle ammende: Le Conseguenze di un Ricorso Respinto
Quando un percorso giudiziario giunge fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le decisioni possono essere tanto rapide quanto significative. Un recente provvedimento della Suprema Corte illustra perfettamente cosa accade quando un ricorso viene giudicato negativamente, culminando in una condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Questo caso, sebbene scarno nei dettagli fattuali, offre un’importante lezione sulla procedura penale e sui rischi di un’impugnazione.
Il Caso in Analisi: un’Ordinanza Conclusiva
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso per Cassazione. La Settima Sezione Penale della Suprema Corte, dopo aver esaminato il caso in udienza, ha emesso un’ordinanza sintetica. Il provvedimento non entra nel merito della vicenda, ma si limita a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Una decisione di questo tipo è emblematica e ha un significato procedurale molto preciso.
Il Significato della Condanna alla Cassa delle Ammende
La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non è una punizione per il reato originario, bensì una conseguenza diretta dell’esito negativo del ricorso. Questa sanzione viene tipicamente irrogata quando l’impugnazione viene dichiarata inammissibile o rigettata perché manifestamente infondata. L’ordinamento prevede questo meccanismo per scoraggiare la presentazione di ricorsi dilatori o privi di seri motivi di diritto, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti formali previsti dalla legge o quando i motivi addotti non rientrano tra quelli per cui è possibile rivolgersi al giudice di legittimità (ad esempio, se si tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito riservato ai giudici di merito). In questi casi, la Corte non esamina neppure il fondo della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare, sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
La Funzione della Cassa delle Ammende
È importante sottolineare che i fondi raccolti dalla Cassa delle ammende hanno una finalità sociale. Vengono infatti utilizzati per finanziare programmi di reinserimento per i detenuti e per migliorare le condizioni delle strutture penitenziarie. La sanzione, quindi, non solo funge da deterrente, ma contribuisce attivamente al sistema della giustizia e al recupero sociale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza in esame, pur non essendo esplicitata nel breve testo disponibile, è da ricercarsi implicitamente nella natura stessa della decisione. Quando la Corte di Cassazione emette un provvedimento così conciso, condannando al pagamento della sanzione pecuniaria, sta comunicando che il ricorso era affetto da vizi tali da impedirne l’esame nel merito. Le ragioni, quindi, non risiedono nella colpevolezza o innocenza dell’imputato rispetto al reato contestato, ma nella violazione delle regole procedurali che governano l’accesso al giudizio di legittimità. La condanna alla Cassa delle ammende funge essa stessa da motivazione sintetica dell’infondatezza o inammissibilità dell’impugnazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata rappresenta un monito fondamentale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto, ma un rimedio straordinario per far valere specifici vizi di legittimità. Affrontarlo con leggerezza o senza il supporto di validi argomenti giuridici espone al rischio concreto non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica. È quindi essenziale una valutazione ponderata e professionale prima di intraprendere l’ultimo grado del processo penale, per evitare che un tentativo di difesa si trasformi in un ulteriore pregiudizio economico.
Cosa significa essere condannati a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Significa che il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato giudicato inammissibile o manifestamente infondato. Non è una sanzione per il reato per cui si procede, ma una sanzione processuale per aver presentato un’impugnazione ritenuta priva di fondamento.
Perché l’ordinanza della Corte è così breve e non spiega i fatti?
L’ordinanza è breve perché la Corte probabilmente non è entrata nel merito della questione. Quando un ricorso è inammissibile, i giudici si fermano a questa valutazione preliminare senza analizzare ulteriormente i fatti del processo. La condanna alla sanzione pecuniaria è la conseguenza diretta di questa valutazione.
Qual è lo scopo della Cassa delle ammende?
La Cassa delle ammende è un ente che raccoglie i proventi delle sanzioni pecuniarie inflitte nei procedimenti penali. I fondi raccolti sono destinati a finanziare progetti e programmi per il reinserimento sociale dei detenuti e per il miglioramento delle infrastrutture carcerarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19592 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRATO il 25/05/1966
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che con due motivi di ricor deduce il vizio di motivazione e plurime violazioni di legge – non è consentito dalla legge
sede di legittimità, perché totalmente privo di specificità e delle ragioni di fatto e giustificanti il ricorso, senza che vi sia alcun confronto critico con le non ill
argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (cfr. p. 3 e 4), che hanno ribadito l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso &condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.