Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18520 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 16/06/1971
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME con l’unico motivo in cui si articola il ricorso a firma
NOME COGNOME deduce cumulativamente – in relazione alla sentenza del 05/03/2024
Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia in comp monocratica, di condanna, per il reato di cui all’art. 650 cod. pen., alla pena
generiche, di giorni venti di arresto – i vizi, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di mancanza di motivazio riferimento al diniego di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per non
asseritamente ben valutate le modalità della condotta e l’entità del danno o del perico
Considerato che le doglianze non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in
riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. I
dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti
dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di riconoscere il beneficio de quo, in ragione della condotta serbata dal soggetto, all’e assoggettato all’obbligo di presentazione alla p.g. per altri fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cons condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo un’i esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de GLYPH mmende.
Così deciso in Roma, 17 aprile 2025.