Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16621 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/04/1976
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Torino solo con riferimento al trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la condanna dell’imputato per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli
artt. 110, 624, 625, n. 2, 3, 5 e 61, n. 5, cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta inosservanza di norme processuali relativamente alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.
proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i
rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
gens Il GLYPH igliere estensore
Il Presidente