Cassa delle Ammende: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’azione priva di conseguenze. Quando un’impugnazione viene giudicata infondata o presentata senza i requisiti di legge, scattano sanzioni pecuniarie, come la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. L’imputato, tramite il suo difensore, ha tentato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, cercando di ottenere un annullamento o una riforma della condanna. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione per la trattazione.
La Decisione della Corte e la Cassa delle Ammende
Dopo aver esaminato il ricorso, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e concisa. I giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non ha solo reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello, ma ha anche comportato una diretta conseguenza economica per il ricorrente. In applicazione delle norme procedurali, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa misura non è una pena aggiuntiva per il reato commesso, ma una sanzione di natura processuale.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base di una tale decisione risiedono nella funzione deflattiva e sanzionatoria prevista dal codice di procedura penale. L’ordinamento giuridico scoraggia la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o ‘temerari’, che hanno il solo effetto di sovraccaricare il sistema giudiziario, in particolare la Corte di Cassazione, che ha il compito di garantire l’uniforme interpretazione della legge. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende agisce come un deterrente, inducendo le parti a valutare con estrema attenzione i motivi di impugnazione prima di adire la Suprema Corte. In sostanza, si sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Le conclusioni
La pronuncia in esame, sebbene molto sintetica, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: impugnare una sentenza è un diritto, ma esercitarlo in modo avventato comporta dei rischi economici concreti. La condanna al versamento alla Cassa delle ammende rappresenta un costo significativo che si aggiunge alle spese legali. Per questo motivo, è cruciale che l’assistito e il suo legale ponderino attentamente le possibilità di successo del ricorso, basandolo su vizi di legittimità solidi e pertinenti, per evitare che l’ultimo tentativo di difesa si trasformi in un’ulteriore sanzione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Cos’è la Cassa delle ammende?
È un ente statale che viene finanziato, tra le altre fonti, dalle somme versate a seguito di condanne per ricorsi inammissibili. I fondi raccolti sono destinati a finanziare progetti per il reinserimento sociale dei condannati e per migliorare le strutture penitenziarie.
A quanto ammonta la somma da versare alla Cassa delle ammende in questo caso specifico?
In base all’ordinanza esaminata, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29830 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29830 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 26/06/1985
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 2855/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.