Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 223, comma 1, RD 267/1942 (fatto commesso in Lucca il 13 ottobre 2015);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in p di affermazione di sua responsabilità per il delitto contestatogli, è affidato a doglianze generi in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/20 Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di dell’allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794) (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto priva di alcuna logica finanz la ricostruzione proposta dall’appellante, posto che, se la RAGIONE_SOCIALE avesse mantenuto disponibilità degli 8 milioni di euro erogati alla RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe avuto alcuna necessi di ricorrere al finanziamento bancario);
lo stesso motivo è altresì manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «In tema di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore d controllante non integrano il reato di bancarotta per distrazione e possono essere ricondott all’operatività del contratto a causa mista cd. di “cash pooling” nel solo caso in cui ricorra la formalizzazione di tale negozio di conto corrente intersocietario, con puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo» (Sez. 5, n. 37062 del 24/05/2022, Rv 283661), situazione riconosciuta non sussistente nel caso che occupa (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata), avendo la Corte territoriale dato atto che non solo mancavano un vero e proprio contratto di cash pooling e le relative delibere autorizzative da parte delle singole società, ma che proprio le finalità dichiarate a sostegno dei flussi finanziari infragruppo escludevano c gli stessi potessero esservi ricondotte, tanto più che la società depauperata di risorse finanzia ossia la RAGIONE_SOCIALE non aveva tratto alcun vantaggio dall’operazione né era prevedibile che avrebbe potuto trarlo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente