Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48033 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48033 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 09 maggio 2023 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da NOME COGNOME di dichiarare la nullità dell’ordine di esecuzione n. 317/23 SIEP, perché nel certificato del Casellario Giudiziale a lui relativo non risulterebbero condanne definitive a suo carico.
La Corte ha accertato che l’istante è stato condannato a venticinque anni di reclusione con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 26/11/2010 e divenuta definitiva il 12/08/2013, e che all’epoca del passaggio in giudicato della stessa la normativa relativa al Casellario Giudiziale disponeva la cancellazione delle iscrizioni per i condannati ultraottantenni, condizione raggiunta dall’COGNOME nel 2017. Ha peraltro sottolineato che le questioni relative alla tenuta del Casellario Giudiziale non costituiscono causa di nullità del titolo esecutivo.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125 cod.pen., 178 cod.proc.pen., 670 cod.proc.pen. e 2 d.lgs. n. 122/2018.
La Corte non ha risposto al rilievo mosso nella richiesta, secondo cui la mancata iscrizione di quella condanna nel Casellario Giudiziale ostacolava l’esercizio delle attività difensive da parte del difensore, che deve poter conoscere tutti i precedenti penali del proprio assistito. I giudici, pur dando atto della intervenuta modifica della normativa relativa alla tenuta del Casellario Giudiziale, hanno ritenuta legittima la normativa precedente, interpretata come maggiormente favorevole al condannato, mentre in questo caso essa limita l’attività del difensore che, se subentrato solo dopo la cancellazione delle precedenti condanne, non è in grado di conoscerle completamente.
Con successiva memoria, il ricorrente evidenziava di avere dedotto, nell’istanza, la nullità del titolo esecutivo, per la sua mancata iscrizione nel casellario giudiziario, questione sempre proponibile e non soggetta a termini di decadenza.
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. Il ricorrente intende dare valore costitutivo alle iscrizioni delle condanne nel Casellario Giudiziale, nel senso che dalla mancata iscrizione di una condanna
deriverebbe l’inesistenza del titolo esecutivo, e la conseguente nullità dell’ordine di esecuzione di tale pronuncia. Tale affermazione è manifestamente infondata.
L’iscrizione di una sentenza nel Casellario Giudiziale ha un effetto meramente ricognitivo, e non costitutivo del titolo stesso. Già a partire dagli anni ’70 è stata chiarita l’irrilevanza della cancellazione di una condanna per il superamento, da parte del condannato, degli ottanta anni di età: la sentenza Sez. 1, n. 2591 del 29/10/1971, Rv. 120855 stabilì che «Le iscrizioni del casellario giudiziale hanno valore puramente amministrativo, essendo state predisposte al fine di pubblicità e di facilita di informazione dello status poenalis del soggetto, onde la recidiva va desunta dai provvedimenti giurisdizionali di cui quelle iscrizioni costituiscono soltanto mezzo di notorietà. Pertanto nessun effetto può avere, a tal fine, la eliminazione delle iscrizioni del casellario, nei cas prescritti dall’art. 605 cod. proc. pen., che è dovuta a ragioni tecniche inerenti a quel servizio, onde renderlo più efficiente, non aggravandolo col mantenimento di iscrizioni che, a giudizio del legislatore, hanno perso l’originaria importanza ai fini divulgatori. (Nella specie l’imputato sosteneva che la recidiva contestatagli aveva perduto validità giuridica per effetto della eliminazione delle iscrizioni conseguente al compimento dell’ottantesimo anno)», e analogamente la pronuncia Sez. 1, n. 293 del 23/10/1972, dep. 1973, Rv. 122956 precisò che «I precedenti penali di cui si può tener conto, ai fini dell’applicazione o meno dell’amnistia, sono soltanto quelli risultanti da sentenze passate in giudicato alla data indicata nel decreto, senza che sia consentita l’indagine intorno all’epoca di commissione dei reati di cui alle sentenze stesse. Se le relative inscrizioni nel casellario sono state eliminate per aver il condannato superato l’età di ottanta anni,dei precedenti può ugualmente tenersi conto». Anche recentemente questa Corte ha ribadito l’irrilevanza della iscrizione di una condanna nel Casellario Giudiziale: si vedano, in particolare, Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065 e Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Rv. 280683, in merito alla irrilevanza di tale iscrizione per l’attribuzione della competenza ai sensi dell’art. 665 cod.proc.pen.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. L’omessa iscrizione di una sentenza non può avere, poi, alcun effetto limitativo nell’esercizio dell’attività difensiva, potendo il difensore acquisire corretta informazione, circa i precedenti penali del proprio cliente, presso le Procure competenti. Nel caso di specie il difensore, nonché lo stesso ricorrente, erano a conoscenza della condanna in questione, benché non iscritta, o non più iscritta, nel Casellario Giudiziale, essendo i suoi estremi riportati nell’ordine di esecuzione sulla base del quale l’COGNOME era detenuto in carcere, e il ricorrente non ha indicato se anche altre condanne sono risultate non iscritte, e quale
rilevanza tale omissione ha avuto, o poteva potenzialmente avere, per il pie esercizio dell’attività difensiva.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve pertanto essere dichia inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’ 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Co costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte ab proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa dell ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente