Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39593 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1200/2024
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 12/09/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 15409/2024
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTECOMPATRI il 22/09/1950
avverso l’ordinanza del 29/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per inammissibilitˆ del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha ulteriormente illustrato le ragioni a fondamento della richiesta di accoglimento del ricorso.
Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 d.l. n.137/20.
1.NOME COGNOME ricorre, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE titolare del campeggio ÒPiantelleÓ, per lÕannullamento dellÕordinanza del 29 marzo 2024 del Tribunale di Brescia che, pronunciando
sullÕistanza di riesame del decreto del 4 marzo 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, aveva disposto il sequestro preventivo di 49 Òcase mobiliÓ (12 delle quali destinate al personale stagionale operante nel campeggio), di una tettoia in acciaio di circa 120 metri quadri, di una struttura in legno in fase di costruzione e poggiante su platea in cemento destinata a proteggere un impianto di distribuzione dellÕacqua a scopo irriguo e posta in adiacenza alle Òcase mobiliÓ destinate al personale, ha annullato il decreto limitatamente alle 12 Òcase mobiliÓ, alla tettoia e alla struttura in cemento, ricadenti nel territorio del Comune di Moniga, confermando nel resto il sequestro delle strutture fisicamente ricadenti nel territorio del Comune di Padenghe.
1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 97 Cost., 1, 2, 3, 14 e 20 legge n. 241 del 1990, 3, 5, 6, 30, 37, 44, comma 1, lett. b) e c), 23-ter, d.P.R. n. 380 del 2001, la violazione, altres’, del D.M. 2 marzo 2018, del d.lgs. n. 222 del 2016, degli artt. 45, comma 2, legge reg. Lombardia n. 27 del 2015, e 6, regolamento reg. Lombardia 19 gennaio 2018, n. 3, la violazione, inoltre, degli artt. 4 e 7 d.P.R. n. 160 del 2010, 146, 149 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 2, allegato A, d.P.R. n. 31 del 2017.
Lamenta, in primo luogo, lÕerrata interpretazione che dellÕautorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Moniga è stata effettuata dal Tribunale del riesame osservando, al riguardo, che la societˆ aveva presentato al Suap un progetto unitario relativo alla struttura nella sua interezza, comprensiva anche delle parti ricadenti nel Comune di Padenghe, avendo entrambi i Comuni costituito, insieme con altri, lÕUnione dei Comuni della Valtenesi per esercitare in modo congiunto le funzioni principali, in particolare per le attivitˆ produttive, per le quali è stata prevista la possibilitˆ di chiedere unÕautorizzazione unica al Comune ove ha sede lÕattivitˆ. LÕente, nel caso di specie, ha sottoposto il progetto dellÕintero compendio allÕunica Sovrintendenza competente per le Province di Bergamo e Brescia. Del resto, aggiunge, non è stato adottato alcun provvedimento di diniego o di parziale incompetenza, bens’ di accoglimento totale della domanda.
In secondo luogo erra, il Tribunale, quando afferma che lÕattivitˆ urbanistica non è stata oggetto di trasferimento di competenza allÕunione di Comuni, come si evincerebbe dalla mancanza grafica dello stemma anche dellÕUnione sul provvedimento autorizzativo. Tale affermazione, obietta il ricorrente, contrasta con gli artt. 4 e 7 d.P.R. n. 160 del 2010 trattandosi di progetto presentato per lÕesercizio di unÕattivitˆ produttiva allo sportello unico del Comune abilitato a riceverlo e a istruirlo allÕesito di un procedimento unico che avrebbe dovuto concludersi con un provvedimento unico previa acquisizione dÕufficio, se del caso, dei pareri dei Comuni coinvolti. Peraltro, ribadisce il ricorrente, unica è la
Soprintendenza per le Province di Bergamo e Brescia (cui lÕintero progetto era stato trasmesso e che aveva ritenuto la posa in opera di tutte le case mobili compatibile con i vincoli paesaggistici gravanti sullÕintera area), sicchŽ lÕeventuale inadempimento del Comune di Moniga non pu˜ risolversi a danno della societˆ.
Sotto ulteriore profilo, il ricorrente stigmatizza lÕaffermazione del Tribunale che ritiene priva di pregio la deduzione difensiva del legittimo affidamento della societˆ sullÕautorizzazione rilasciata dallÕente preposto.
Tale affermazione non considera che: a) le case mobili non erano nuove ma poste in sostituzione di altre, come da ortofoto del 1975 dalle quali si nota la presenza del campeggio con tutte le sue strutture e relative urbanizzazioni (strade interne di collegamento); b) la presenza del campeggio anche sulle aree ricadenti nel Comune di Padenghe risale a prima del 1967 ed è conforme allÕazzonamento vigente alla data dellÕortofoto del 1975 in base al Programma di Fabbricazione del 1971 nel quale le opere ricadevano in zona C, a carattere turistico stagionale; c) il Comune di Padenghe aveva riconosciuto lÕesistenza del campeggio ed aveva invitato la societˆ RAGIONE_SOCIALEÓ ad allineare la situazione e la destinazione catastale a quelle urbanistiche risultanti dagli atti; d) la societˆ aveva adempiuto nel 2012 provvedendo da allora a versare regolarmente le imposte dovute al Comune.
Sotto altro profilo, deduce che le Òcase mobiliÓ installate allÕinterno del campeggio, necessariamente collegate alle utenze e ai servizi fognari e idrici ma con allacci rimovibili in qualsiasi momento, non possono essere considerate Ònuove costruzioniÓ ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, 45, comma 2, legge reg. Lombardia, n.27 del 2015, e 6, reg. reg. Lombardia n. 3 del 2018.
Da ultimo, dubita dellÕesistenza del periculum avuto riguardo alla prova della esistenza del campeggio sin dal 1962 e della sua attuale struttura dal 1975, allÕautorizzazione allÕallaccio a fognature e servizi, alla richiesta di accatastamento da parte del Comune, alla valutazione paesaggistica complessiva dello stato attuale.
Con memoria del 28 agosto 2024 il ricorrente ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso, ribadendone la ammissibilitˆ e fondatezza, ed ha aggiunto un motivo nuovo osservando che alla vicenda in esame è applicabile lÕart. 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001, aggiunto dal d.l. n. 105 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2024.
1.Il ricorso è inammissibile.
2.Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
2.1.Come più volte affermato dalla Corte di cassazione, Çin tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di leggeÓ per cui soltanto pu˜ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicitˆ manifesta, la quale pu˜ denunciarsi nel giudizio di legittimitˆ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codiceÈ (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 – 01).
2.2.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione. Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo pu˜ essere definita come apparente o mancante, sotto il profilo della sussistenza sia del fumus che del periculum .
2.3.Il ricorrente, infatti, lamenta – quanto al fumus lÕerrata interpretazione di un atto amministrativo, ma è questione che, in quanto relativa ad atti che sono privi di carattere normativo, non costituisce violazione di legge rientrando nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, COGNOME, Rv. 283035 – 01; Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270543 – 01; Sez. 3, n. 9717 del 17/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 21476 del 13/04/2023, COGNOME, non mass. sul punto).
3.Sollecitano un esame nel merito della vicenda, e del governo che degli elementi indiziari è stato fatto dal tribunale del riesame, anche tutte le altre questioni che riguardano il legittimo affidamento della societˆ (anche su comportamenti concludenti del Comune di Padenghe), la natura precaria delle Òcase mobiliÓ, la sussistenza del periculum .
3.1.Quanto allÕelemento soggettivo, è noto che in sede cautelare reale la sua assenza deve essere di immediato rilievo, deve cioè emergere Òictu oculiÓ (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276015 – 01; Sez. 2, n. 18331 del
22/04/2016, COGNOME, Rv. 266896 – 01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, COGNOME, Rv. 259337 – 01; Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, COGNOME, Rv. 242650 – 01; Sez. 4, n. 21/05/2008, COGNOME, Rv. 240521 – 01; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, COGNOME, Rv. 236474 – 01).
3.2.Si tratta di declinazione concreta del principio secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimitˆ della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non pu˜ tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilitˆ della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilitˆ tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravitˆ degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, COGNOME, Rv. 215840 – 01).
3.3.Nel caso di specie, trattandosi oltretutto di contravvenzioni, il Tribunale del riesame ha spiegato le ragioni del non incolpevole affidamento della societˆ nella latitudine applicativa del provvedimento amministrativo con argomenti che, per quanto sopra giˆ detto, non sono sindacabili in sede di legittimitˆ.
4.A non diversi rilievi si sottrae il ricorso con riferimento alla natura non precaria delle Òcase mobiliÓ, sostenuta dal Tribunale con argomenti (lÕessere posizionate su blocchi di cemento, l’essere dotate di meccanismi di rotazione non poggianti sul terreno, di allaccio idrico mediante tubo rigido con innesto a vite, di sistemi di scarico delle acque reflue mediante tubi innestati e collegati alla rete interrata, di allaccio all’impianto di distribuzione del gas metano, di sistema di climatizzazione con pompa di calore posizionata sul terreno e collegata al modulo mediante tubi, di veranda tettoia, poggiata a terra ed avvitata al modulo) non sindacabili in questa sede al di fuori dei rigorosi limiti indicati dallÕart. 325 cod. proc. pen.
4.1.EÕ stato piuttosto più volte affermato dalla Corte di cassazione (e deve essere ribadito) che integra, anche successivamente alle modifiche dellÕart. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, operate dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il reato di lottizzazione abusiva l’installazione di manufatti leggeri (nella specie, unitˆ abitative mobili poste all’interno di un’area adibita a campeggio) nel caso in cui gli stessi, in quanto non amovibili e destinati a soddisfare bisogni non temporanei degli utilizzatori, risultino stabilmente collocati sull’area di sedime, non rispondendo pertanto al requisito, richiesto per la sottrazione al regime di controllo edilizio, di precarietˆ strutturale e funzionale, cos’ da trasformarsi, di fatto, in beni immobili (Sez. 3, n. 36552 del 15/06/2022, COGNOME, Rv. 283590 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 8970 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275929 – 01, secondo
cui integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all’interno di un’area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di un insediamento residenziale stabile, posto che il campeggio presuppone allestimenti e servizi finalizzati alla sosta o ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo; secondo Sez. 4, n. 13496 del 15/02/2017, Chiesa, Rv. 269399 – 01, la stabile collocazione, in un’area destinata a campeggio, di più manufatti di pernottamento, astrattamente mobili, pu˜ risolversi nella realizzazione, ad opera del gestore dell’area, di uno stabile insediamento abitativo, che comporta il sostanziale stravolgimento dell’originario assetto definito mediante pianificazione, e, dunque, una forma di lottizzazione abusiva; Sez. 3, n. 41479 del 24/09/2013, Valle, Rv. 257734 – 01; Sez. 3, n. 37572 del 14/05/2013, COGNOME, Rv. 256511 – 01; Sez. F, n. 31921 del 24/07/2012, COGNOME, Rv. 253420 – 01).
4.2.A non diversi approdi è giunto il giudice amministrativo secondo il quale Çsono definibili “case mobili”, le strutture non ancorate al terreno, costruite su appositi carrelli, che ne consentono una rapida installazione su qualsiasi terreno privato, camping o villaggio turistico: quelle omologate sono montate su di un pianale omologato che ne consente il trasporto, mentre quelle non omologate, solitamente destinate a campeggi e villaggi turistici, pur essendo ideate per stare ferme, debbono avere caratteristiche tali che ne consentano il facile spostamento. Ci˜ che è essenziale – ribadisce il Consiglio di Stato – è che tali case mobili, ancorchŽ realizzate all’interno di camping o villaggi turistici (condizione, quest’ultima, che ne consente l’ancoraggio al suolo), siano ancorate solo temporaneamente, con caratteristiche, cioè, che ne dimostrino la precarietˆ: precarietˆ che è diversa dalla stagionalitˆ, ovvero dalla Òciclicitˆ”. Consiglio (cfr. Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2842) ha, infatti, chiarito che le opere aventi carattere stagionale, qualora siano orientate alla soddisfazione di interessi permanenti nel tempo, devono essere equiparate alle “nuove costruzioni” necessitando di conseguenza di permesso di costruire. La pronunzia da ultimo citata, in particolare, ha precisato che “i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietˆ strutturale del manufatto, la rimovibilitˆ della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario … non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionaleÓ. La ‘precarietˆ’ dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula infatti “un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalitˆ, la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo” (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6615) (É) giova qui richiamare il condiviso orientamento,
secondo cui non possono comunque essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talchŽ l’alterazione del territorio non pu˜ essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2011, n. 986; Sez. V, 12 dicembre 2009, n. 7789, 24 febbraio 2003, n. 986 e 24 febbraio 1996, n. 226). NŽ pu˜ rilevare, in senso contrario, il mero fatto che tali strutture non siano adibite ad “abitazione”, intesa in senso di domicilio principale e/o residenza, dagli utilizzatori, in quanto deve ritenersi che non è la continuitˆ della presenza ad imprimere la funzione, bens’ la potenziale fruibilitˆ del manufatto, costante nel tempo, ancorchŽ con la ciclicitˆ dell’alternarsi delle stagioni che la rendano gradevole e/o apprezzabile. I manufatti funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo, come quelli del caso di specie, vanno dunque considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietˆ strutturale, la potenziale rimovibilitˆ della struttura e l’assenza di opere murarie; non risultando essi, in concreto, deputati a un uso per fini contingenti ma rivelandosi, piuttosto, destinati ad un impiego protratto nel tempoÈ (Cons. St., Sez. II, sent. n. 6768 del 03/11/2020; nello stesso senso, oltre le pronunce giˆ citate, Cons. St., Sez. II, n. 5965 del 08/10/2020).
4.3.Come sostenuto anche dal Giudice delle leggi, Ça realizzazione di strutture mobili è espressamente disciplinata dal legislatore statale, che, allÕart. 3, D.P.R. 06/06/2001, n. 380, qualificando come Çinterventi di nuova costruzioneÈ gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, specifica, al punto e.5), che comunque devono considerarsi tali Çl’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporaneeÈ. La realizzazione di tali interventi è subordinata al conseguimento di specifico titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire (salve le ipotesi in cui è prevista la denuncia inizio attivitˆ; confronta artt. 10 e 22). In sostanza, la normativa statale sancisce il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ci˜ anche ove si tratti di strutture mobili allorchŽ esse non abbiano carattere precario. Il discrimine tra necessitˆ o meno di titolo abilitativo è data dal duplice elemento: precarietˆ oggettiva dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietˆ funzionale, in quanto caratterizzata dalla temporaneitˆ dello stessoÈ (Corte cost., sent. n. 278 del 2010, che ha dichiarato lÕillegittimitˆ costituzionale dellÕart. 3, comma 9, legge n. 99 del 2009 a mente del quale Ç(..) nelle strutture turistico-ricettive allÕaperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per lÕesercizio dellÕattivitˆ, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate,
purchŽ ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilitˆ stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attivitˆ rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggisticiÈ. Spiega la Corte costituzionale che Çtale disposizione ha ad oggetto unicamente la installazione di mezzi mobili di pernottamento e dei relativi rimessaggi (il riferimento è a campers, roulottes, case mobili, ecc.). In queste ipotesi – prosegue – la disposizione impugnata esclude la rilevanza di tali attivitˆ a fini urbanistici ed edilizi (oltre che paesaggistici), e, conseguentemente, la necessitˆ di conseguire apposito titolo abilitativo per la loro realizzazione, sulla base del mero dato oggettivo, cioè della precarietˆ del manufatto, dovendo trattarsi di Çmezzi mobiliÈ secondo quanto stabilito dagli ordinamenti regionali. Tale elemento strutturale è considerato a priori di per sŽ sufficiente, ed anzi è espressamente esclusa la rilevanza del dato temporale e funzionale dell’opera, in quanto si prevede esplicitamente che possa trattarsi anche di opere permanenti, sia pure connesse all’esercizio dell’attivitˆ turisticoricettiva. Risulta pertanto evidente che l’intervento del legislatore statale presenta carattere di norma di dettaglio, in quanto ha ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti. Se, come più volte chiarito da questa Corte, alla normativa di principio spetta di prescrivere criteri e obiettivi, mentre alla normativa di dettaglio è riservata l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere tali obiettivi (ex plurimis: sentenze n. 16 del 2010, n. 340 del 2009 e n. 401 del 2007), l’art. 3, comma 9, introduce una disciplina che si risolve in una normativa dettagliata e specifica che non lascia alcuno spazio al legislatore regionale. Essa, pertanto, oltrepassa i confini delle competenze che, ai sensi dellÕart. 117, terzo comma, Cost. spettano al legislatore statale in materia di governo del territorioÈ).
4.4.Secondo lÕart. 47, legge reg. Lombardia n. 27 del 2015, Çon costituiscono attivitˆ rilevanti ai fini urbanistico-edilizi, quindi non richiedono alcun titolo abilitativo edilizio, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali pre-ingressi, roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, per la sosta e il soggiorno dei turisti e conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 37È.
4.5.Il regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 3, adottato dalla Regione Lombardia in attuazione delle legge reg. n. 27 del 2015 e richiamato dallÕart. 47, prevede allÕart. 6, comma 2, che Çe unitˆ abitative mobili, che conservino i meccanismi di rotazione in funzione, che non siano collegate permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria siano rimovibili in qualsiasi momento, nonchŽ i relativi accessori e pertinenze, non richiedono rilascio di titolo abilitativo edilizio, nel rispetto dellÕart. dell’art. 3 lettera e. 5) del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ediliziaÓÈ.
4.6.Orbene, lÕinterpretazione dellÕart. 47, legge reg. Lombardia n. 25 del 2015, deve essere condotta alla stregua del criterio di giudizio ricavabile dallÕart. 2 d.P.R. n. 380 del 2001 che attribuisce alle Regioni la potestˆ legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalla disposizioni contenute nel testo testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001. SicchŽ le regioni possono, semmai, ampliare il novero degli interventi che, secondo la definizione fornita dallÕart. 3 d.P.R. n. 380 del 2001, sono qualificabili come Ònuova costruzioneÓ, mai restringerlo (art. 10, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001).
4.7.AllÕart. 47, legge reg. Lombardia n. 25, cit., pertanto, non pu˜ essere attribuito il significato di voler restringere lÕarea degli interventi che, in base alla legge nazionale, sono soggetti a permesso di costruire, nŽ la lettera della legge autorizza una simile interpretazione (tantomeno avallabile in base ad un regolamento disapplicabile dal giudice se interpretato in senso derogatorio alla legge nazionale).
4.8.Nel caso di specie, peraltro, le Òcase mobiliÓ, per come descritte, sono stabilmente e permanentemente ancorate al terreno mediante vere e proprie opere di urbanizzazione primaria con conseguente insuscettibilitˆ di essere comprese nel novero di quelle sottratte dalla legislazione regionale lombarda al regime del permesso di costruire.
5.Il periculum è stato spiegato dal Tribunale con motivazione che in alcun modo pu˜ essere definita assente o apparente e che, per le ragioni giˆ indicate, sfugge al sindacato di legittimitˆ. Osserva, infatti, lÕordinanza impugnata che Çprima della realizzazione delle strutture mobili in esame, l’area in questione non era interessata da forme di urbanizzazione, anche perchŽ ricadente in Area di Salvaguardia Ambientale, nella quale non è ammessa la trasformazione del suolo (É) Nel caso in esame, pur essendosi al cospetto di opere giˆ ultimate, lÕutilizzo delle stesse – come prospettabile in ragione dell’attivitˆ imprenditoriale ad esso sottesa – incide, in termini concreti ed attuali, sull’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico; non si tratta, infatti, della sola e mera incidenza sulla percezione visiva del contesto ambientale, ma anche (e soprattutto) di uno sfruttamento del suolo del territorio sul quale insistono unitˆ abitative, collegate ad allacci di acqua, luce e gas ed impianti fognari (dunque con funzionamento di infrastrutture di urbanizzazione primaria), il cui utilizzo da parte di terzi (i clienti del campeggio) non pu˜ che protrarre l’impatto (negativo) su zone oggetto di particolare tutelaÈ .
5.1.Lo stesso ricorrente, del resto, è del tutto generico sul punto limitandosi a proporre una lettura alternativa degli elementi a disposizione del tribunale che, in quanto, tale si traduce in un vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
6.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 12/09/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME