Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30131 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30131 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato in Romania il 03/02/1981
avverso l’ordinanza emessa il 07/04/2025 dalla Corte di Appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della impugnata ordinanza; uditi gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori di fiducia d ricorrente, che hanno concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma ha applicato la misura custodiale in carcere nei confronti di NOME COGNOME destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Francia in relazione alla sentenza con cui è stato condannato per i reati associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e altro
Ha ritenuto la Corte che pur essendo il consegnando residente in Italia e con carta di identità italiana, i “punti di riferimento socio familiari e lavorativi sul territ sarebbero di per sé idonei a scongiurare il pericolo di fuga attesa la gravità dei fatti carattere esecutivo del mandato e ciò renderebbe inadeguata ogni altra misura meno afflittiva.
E’ stato proposto ricorso per cassazione con cui, attraverso un unico motivo, articolato in plurime doglianze, si deduce violazione di legge.
Si assume che non solo non sarebbero stati indicati gli elementi da cui far discendere il concreto e attuale pericolo di fuga, ma la Corte non avrebbe nemmeno valutato una serie di elementi di fatto dimostrativi della inesistenza di detto pericolo.
NOME avrebbe manifestato la volontà di sottoporsi alla pena e in tal senso avrebbe presentato due istanze finalizzate a ottenere il riconoscimento in Italia della sentenz definitiva di condanna.
La Corte avrebbe inoltre ignorato il contenuto della stessa sentenza di condanna in cui si darebbe atto come il comportamento di NOME non avrebbe rivelato un intento di fuga e invece sarebbe stato dimostrativo di una concreta disponibilità di collaborare con la giustizia (si cita pag. 113 della sentenza).
In ragione di ciò, si aggiunge, il Tribunale francese aveva disposto che l’ordine d carcerazione avesse effetto differito al fine di consentire al ricorrente di organizz “adeguatamente sotto il profilo familiare e abitativo prima dell’inizio della detenzio (così il ricorso)
Anche il Mandato di arresto europeo, emesso il 2.4.2025, darebbe atto di detta circostanza.
Si aggiunge che NOME sarebbe titolare di un contratto di locazione relativo all’immobile in cui ha fissato la residenza, anche familiare, regolarmente comunicato alla Questura
Sotto altro profilo si deduce che il ricorrente sarebbe stato in custodia cautelare Francia per un periodo complessivo di circa 362 giorni ai quali dovrebbero sommarsi i giorni in cui è stato privato della liberta per effetto della esecuzione del mandato arresto; resterebbe da eseguire, alla data del ricorso una pena di tre anni, undici mesi e venticinque giorni, dunque, inferiore a quella di quattro anni per la quale, second l’ordinamento interno sarebbe in astratto consentito l’accesso a misure alternative alla detenzione carceraria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Non è in contestazione che sia irrevocabile dal 29/4/2025 la sentenza con cui, la Corte di appello di Roma, rigettata la richiesta di consegna, ha riconosciuto quella d condanna per la quale è stato emesso il mandato di arresto europeo e il titolo cautelare per cui si procede.
Le Sezioni unite della Corte hanno già chiarito come la questione cautelare perda rilevanza quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva
superiore al presofferto perché la definitività dell’accertamento del merito, aprendo l fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà.
Ne consegue che, qualora sia pendente impugnazione cautelare, dovendo persistere l’interesse alla sua definizione fino al momento della decisione, l’impugnazione stessa è
inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004,
COGNOME, Rv. 228167).
Si è spiegato che l’irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la
rimessione in libertà del condannato garantendo l’esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell’esecuzione disposta ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc.
pen., una soluzione di continuità tra l’applicazione della misura e l’esecuzione dell condanna; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione cautelare in quanto la
definitività del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con l verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari (Sez. 6, n. 10786 d
09/02/2018, Privitera, Rv. 272764 nella specie l’appello avverso il rigetto della richies di sostituzione della custodia cautelare in carcere).
Ne discende che, per effetto del riconoscimento irrevocabile della sentenza straniera di condanna per la quale il mandato di arresto era stato emesso, il ricorrente, in ragione della definitività del titolo esecutivo, non è più in stato di detenzione cautelare, o non più esistente, e non ha interesse a sollecitare una verifica della ordinanza impugnata.
Le ragioni sottese al ricorso giustificano la non condanna alle spese.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, l’8 maggio 2025.