Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25546 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25546 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 711/2025
NOME COGNOME
CC Ð 15/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 8499/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dalla parte civile NOME COGNOME nato in Marocco il 1¡ settembre 1987; nel procedimento a carico di
NOME nato in Marocco il 1¡ gennaio 1979;
NOME COGNOME nato in Marocco il 1¡ gennaio 1984;
NOME nato in Marocco il 14 gennaio 1975;
NOME nato in Marocco il 5 luglio 1991;
NOME nato in Marocco il 1¡ gennaio 1977;
avverso la sentenza del 17 maggio 2024 della Corte dÕappello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕannullamento della sentenza impugnata con rinvio dinanzi al giudice civile competente;
letta la memoria depositata il 24 aprile 2025, con la quale lÕavv. NOME COGNOME nellÕinteresse della parte civile ricorrente, ha rinunciato al ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Bologna, ritenuta la revoca tacita della costituzione di parte civile, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOMEper intervenuta prescrizione), revocando le connesse statuizioni risarcitorie.
Ricorre per cassazione la parte civile deducendo, con due motivi dÕimpugnazione (formulati sotto i profili della violazione di legge, in relazione agli artt. 76, 82 e 523 cod. proc. pen., del connesso vizio di motivazione e dellÕinosservanza di norma processuale), che la Corte territoriale avrebbe dedotto la revoca tacita della costituzione di parte civile dallÕasserita condotta renitente alle sollecitazioni contenute, sotto tale profilo, nel decreto di citazione, laddove, proprio in ragione di tali sollecitazioni, era stata depositata, prima, una manifestazione di persistente interesse alla decisione, ai fini civilistici, e poi una successiva memoria di conclusioni e richiesta di liquidazioni delle spese di lite, entrambe radicalmente pretermesse.
Il 24 aprile 2025, lÕavv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, ha depositato unÕautonoma memoria con la quale ha rinunciato al ricorso rappresentando la sopravvenuta carenza dÕinteresse alla decisione, in ragione dellÕestinzione delle obbligazioni risarcitorie, connesse al versamento Ð successivo alla presentazione del ricorso Ð da parte dellÕimputato, della somma concordata (di euro tremila).
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
Non essendo imputabile al ricorrente la causa della sopravvenuta carenza dÕinteresse (alla luce dellÕevidenziata scansione cronologica e del ristoro economico intervenuto solo successivamente alla presentazione del ricorso), alla declaratoria dÕinammissibilitˆ non segue la condanna del ricorrente nŽ al pagamento delle spese processuali, nŽ al versamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende, non configurando il venir meno dellÕinteresse (per causa non imputabile al ricorrente) unÕipotesi di soccombenza (Sez. 1 n. 15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv. 286244).
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza dÕinteresse.
Cos’ deciso il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME